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SONO NECESSARIE REGOLE E

INTERPRETAZIONI CERTE

2. 6 febbraio 2019 - Nota n. 1309 del Ministero del lavoro e delle politi- che sociali avente come oggetto “art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati”;

3. 19 febbraio 2019 - Nota interpretativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in risposta a una richiesta al una richiesta della Regio- ne Abruzzo avente come oggetto “Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle attività di inte- resse generale e delle finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21”;

4. 15 aprile 2019 - Nota del ministero del Lavoro e Politiche sociali in ri- sposta a una richiesta di parere della Regione Emilia-Romagna avente come oggetto avente per oggetto: “Attività di culto. Richiesta parere. Riscontro”;

5. 22 maggio 2019 - Nota del ministero del Lavoro e Politiche sociali sulle Ong avente come oggetto: “Applicazione dell’articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall’articolo 89, comma 9 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore)”;

6. 28 maggio 2019 - Nota del ministero del Lavoro e Politiche sociali del avente come oggetto “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”;

7. 30 maggio 2019 - Nota del ministero del Lavoro e Politiche sociali del avente come oggetto “Articolo 24 del d.lgs. n.117/2017 (codice del Ter- zo settore). Numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato”;

8. 31 maggio 2019 - Nota del ministero del Lavoro e Politiche sociali del avente come oggetto “Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo set- tore. Ulteriori chiarimenti”;

9. 05 febbraio 2020 - Nota n. 1082 del Ministero del Lavoro e delle Po- litiche sociali con oggetto “Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore”;

10. 27 febbraio 2020 - Nota n. 2088 del Ministero del Lavoro e delle Poli- tiche sociali con oggetto “Artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito”;

11. 04 marzo 2020 - Nota n. 2243 del Ministero del Lavoro e delle Politi- che sociali con oggetto “Codice del Terzo settore. Articolo 4, comma 2.

Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore. Prime indicazioni”;

12. 11 maggio 2020 - Nota n. 4130 del Ministero del Lavoro e delle Po- litiche sociali con oggetto “Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associa- zioni di promozione sociale. Effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

13. 18 maggio 2020 - Nota 4314 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto “Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti”;

14. 22 maggio 2020 - Nota n. 4477 del Ministero del Lavoro e delle Politi- che sociali con oggetto: “Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individua- zione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale”;

15. 09 luglio 2020 - Nota 6214 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore”;

16. 16 settembre 2020 - Nota n. 9313 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: “Ammissibilità di un organo di ammini- strazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere”.

Non si deve commettere l’errore prospettivo di derubricare questa produ- zione a fonti a contenuto fortemente tecnico. Al contrario, se guardate nella prospettiva dell’imminente istituzione del RUNTS, è evidente che, affinché la registrazione possa avvenire efficacemente, è necessario che sul testo del Codice del Terzo settore si consolidi una interpretazione in grado di orientar- ne l’applicazione, riducendo così i margini di incertezza per gli operatori (sia del Terzo settore sia dell’amministrazione). Più ampi sono i margini di discre- zionalità a disposizione della pubblica amministrazione, maggiore è l’impre- vedibilità dell’esito del procedimento e le difficoltà che ciascun ente incontra nell’ingresso nel perimetro del Terzo settore. L’art. 92 CTS quindi, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la funzione di vigilare «sul si- stema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice» e monitori «lo svolgimento delle attività degli uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale», richiede che sia svolta anche una attività interpretativa che costituisce uno dei presupposti sul quale si regge l’intera impalcatura del sistema di registrazione,

poiché consente di chiarire univocamente il significato delle disposizioni e, quindi, assicurare che la registrazione avvenga in condizioni di uguaglianza per tutti gli enti, nelle diverse sezioni.

2.2.3. L’attuazione in via giurisprudenziale. In particolare, la

sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale

Un contributo all’attuazione della riforma del Terzo settore sta provenendo dalla giurisprudenza.

Due sono le prospettive da assumere, a questo proposito. La prima è quel- la della giurisprudenza costituzionale, attivata nell’ambito del contenzioso fra Stato e Regioni. Dopo la “prima” sentenza n. 185 del 2018, ed una serie di sen- tenze della Corte costituzionale che hanno contribuito a delimitare l’ambito di competenza regionale (sentenze n. 277 e 285 del 2019, n. 27 del 2020), ha costituito una svolta epocale la sentenza n. 131 del 2020, la quale ha tratteg- giato la fisionomia costituzionale del Terzo settore dopo la riforma del 2017.

La sentenza, infatti, parte dall’annosa questione dell’interpretazione dell’art. 55 CTS in tema di rapporti fra Terzo settore e P.A., ma si dilunga poi in una motivazione ampia e ben argomentata. A giudizio della Corte, la disposizione «realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedi- mentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una pro- spettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (…)». Quindi, l’art. 55 amplia la possibilità di ricorrere a quegli strumenti previsti già in passato, rifuggendo da una lettura limitativa – che pure si era affermata nella giurisprudenza amministrativa – per la quale esso avrebbe dovuto essere letto con lo sguardo rivolto al “passato”.

Gli ETS sono meritevoli di essere “coinvolti attivamente”, in quanto un in- sieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse genera- le» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici (…). Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul ter- ritorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di met- tere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia

un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della quali- tà dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”». In questa prospettiva, secondo la Corte, la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico». Si tratta di un mo- dello che si fonda «sulla convergenza di obiet-

tivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progetta- zione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazio- nale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

Il Giudice costituzionale, inoltre, chiarisce as- sai bene anche il rapporto con il diritto dell’UE, affermando che è lo «stesso diritto dell’Unione che mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati

membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribu- iscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)».

La sentenza costituisce una risposta quasi esplicita al noto parere del Con- siglio di Stato n. 2032 del 2018, che aveva fortemente messo in discussione la portata innovativa delle disposizioni in tema di rapporto fra P.A. e Terzo set- tore. Ma ha rappresentato anche un fattore suppletivo rispetto alla mancata adozione delle nuove Linee guida in tema di affidamento di servizi al Terzo settore da parte dell’ANAC (fermate, anch’esse, dal Consiglio di Stato in sede consultiva: si veda, a tal proposito parere n. 3235 del 2019) di accelerazione rispetto ad importanti innovazioni normative, come la L.R. Toscana n. 65 del 2020 (su cui si veda infra), così come pure la disciplina di coordinamento fra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici, nell’ambito della conversione del decreto-legge. n. 76 del 2020 (art. 8).

Non si deve dimenticare, infatti, come la giurisprudenza amministrativa ab- bia manifestato, a più riprese, una certa diversità di vedute rispetto all’impo-

SENTENZA CORTE

COSTITUZIONALE N. 131/2020: