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Attività del WTO e risoluzione delle controversie

CAPITOLO 3: I L WTO E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.2 LO STATUTO DEL WTO

3.2.2 Attività del WTO e risoluzione delle controversie

Le attività svolte dall’Organizzazione Mondiale del Commercio consistono nell’analisi continua dei flussi commerciali, nel controllo del sistema tariffario e non tariffario internazionale, nel riesame delle politiche economiche dei paesi membri, nel riordinare le controversie

120 Acronimo che sta per “trade-related intellectual property subjects”. 121 Zoccoli, op. cit., pag. 101-102

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nate su questioni commerciali tra gli stessi paesi membri e nelle trattative relative a questioni fondamentali per l’organismo.

Le attività che riguardano l’andamento del commercio internazionale si distinguono in base ad aree di attività e vengono compiute da unità che hanno competenza per quella materia. La struttura di queste unità è per la maggior parte politica.

Le operazioni di controllo riguardo all’andamento dei flussi commerciali di servizi, merci e beni della proprietà intellettuale sono eseguite da comitati che svolgono la loro attività discutendo e negoziando nelle loro specifiche materie di competenza. I singoli comitati partecipano ad attività che hanno rilevanza decisionale di politica economica e che sono condotte e svolte nell’ambito dei council riguardanti materie specifiche.

Le attività attinenti al commercio delle merci, le quali rappresentano ancora più del 75% dei flussi commerciali internazionali, sono affidate a comitati che hanno competenza per una singola materia all’interno del Council for trade in goods122. Le azioni necessarie per valutare le

condizioni necessarie per accedere al mercato sono svolte dal Comitato per l’accesso ai mercati. Allo stesso modo avviene per l’agricoltura, per le misure sanitarie, per le barriere imposte al commercio, per i sussidi e le misure di ritorsione e per le licenze di importazione.123 Ognuna delle attività indicate è trattata da un singolo comitato che ne monitora lo svolgimento, ne evidenzia le anomalie ed esegue il controllo riguardo all’attuazione del sistema di regolazione internazionale.

Il commercio di servizi è stato oggetto di un accordo multilaterale nell’ambito dell’accordo generale del 1994, poiché anch’esso, date le dimensioni che ha assunto nel tempo, aveva la possibilità di incidere sul regolare andamento degli scambi internazionali. Per questo motivo il comitato ad esso preposto ha il dovere di monitorare e sorvegliare il

122 Consiglio per gli scambi di merci. 123 Zoccoli, op. cit., pag. 104

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commercio internazionale nella sua evoluzione e nell’applicazione dell’accordo stabilito.

L’altro comitato che ha evidenziato un elevato tasso di attività, è il Dispute Settlement Body, o DSB, cioè l’unità preposta alla risoluzione delle controversie124. L’attività del DSB avviene con la proposta di uno stato membro che ritenga di aver subito gravi conseguenze sui flussi commerciali di alcuni prodotti a causa delle politiche scorrette di un altro paese. Tali politiche violano accordi tra gli stati ed i principi cardine stabiliti dalla nascita del GATT fino al WTO.

Una volta iniziata la procedura, lo stato che pensa di essere stato leso deve presentare un rapporto in cui spiega gli eventi e gli effetti che ha comportato la situazione prodotta dalla politica commerciale del paese contro cui è stato fatto ricorso. Il paese citato in ricorso presenta a sua volta le proprie motivazioni. Il DSB ha il dovere di analizzare se esistono condizioni in cui vengono violati i trattati ed in cui possano esserci situazioni che ostacolano il regolare flusso del commercio internazionale dei beni o servizi che sono argomento della controversia. La decisione presa dal DSB risulta esecutiva; contro di essa è possibile proporre appello all’Organo di Appello delle controversie, ma la decisione di quest’ultimo non è contestabile.125 Tutto questo si svolge

mediante fasi e con tempi di azione stabilite dalla procedura stabilita per la risoluzione delle controversie.

La risoluzione della controversia è impostata all’interno dell’organismo, con precedente promozione delle consultazioni avvenute tra i rappresentanti degli stessi stati coinvolti per cercare di ristabilire la situazione.126Il passaggio successivo, data l’impossibilità di ricomposizione amichevole, comporta l’istituzione di un panel127 che

124 Venturini, op. cit., pag. 303 125 Venturini, op. cit., pag. 305-306

126 I paesi coinvolti hanno un periodo di sessanta giorni per trovare una soluzione

amichevole.

127 Il panel è il collegio che si occupa della singola controversia, composto ogni volta

diversamente ed ha un ruolo operativo rispetto all’organo nel quale agisce, che è il DSB.

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è il nome dato al collegio giudicante composto da un gruppo di rappresentanti dei paesi facenti parte del WTO. La procedura comporta, dopo la formazione del panel, un lasso di tempo di sei mesi durante i quali il collegio, mediante l’intervento delle parti, stila un rapporto finale con una conclusione riguardo alla controversia. Il rapporto è proposto al DSB che lo adotta rendendolo esecutivo nei confronti delle parti. Le parti stesse possono chiedere una revisione di appello che può comportare o meno una modifica della conclusione originaria.

Il risultato di questa attività deve essere adottato e risulta obbligatorio per le parti che non hanno più la possibilità di intervenire. Nel caso in cui non vengano rispettate le soluzioni previste dal DSB si ha come conseguenza l’attivazione di una procedura che può anche estendersi a settori diversi da quello che aveva portato alla nascita della disputa.128

3.2.3 Regolazione del commercio internazionale

Le funzioni appartenenti al WTO sono le negoziazioni commerciali ed il rafforzamento delle regole di trattati multilaterali. Ci sono cinque politiche specifiche che danno supporto a queste funzioni e che sono ritenute fondamentali per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo. Queste sono: l’assistenza ad economie in transizione ed economie in via di sviluppo; l’aiuto specializzato per promuovere l’esportazione dei singoli paesi; la cooperazione per conseguire una migliore politica economica globale; il sistema di “notifica” nel caso in cui gli stati membri introducano nuove misure o modifichino le precedenti; l’informazione pubblica mediante un sistema trasparente.

128 La procedura è formalizzata con l’indicazione di fasi e tempi precisi. I tempi

possono essere minimi o massimi, con la possibilità di deroghe soltanto nelle fasi finali dell’implementazione della decisione. Nella prima fase troviamo le consultazioni, che hanno durata massima di 60 giorni; la seconda fase è caratterizzata dalla costituzione del panel, durata 45 giorni. Le fasi successive trattano lo svolgimento della procedura e la definizione della decisione sulla controversia. L’azione nel complesso deve concludersi entro sei mesi, che diventano tre nel caso di urgenza. Zoccoli, op. cit., pag. 106

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L’aiuto alle economie in transizione ed in via di sviluppo si è rivelato un focus di grande rilevanza per la realizzazione delle finalità del WTO. I paesi in via di sviluppo rappresentano, infatti, circa il 75% della formazione dell’organizzazione e l’influenza che questi paesi sono in grado di esercitare è sempre in crescita.

Oltre al peso ed al ruolo che tali paesi possono avere sul commercio internazionale, maggiore attenzione deve essere posta sulle loro specifiche esigenze, derivanti dalla loro condizione economica interna. La condizione di sottosviluppo necessita di sostegno mediante il trasferimento di strumenti utili a fronteggiarne le conseguenze e per rapportarsi con le economie degli altri paesi. Il segretariato del WTO illustra come devono essere utilizzati gli strumenti che dovranno sostenere questi sistemi economici e si occupa della formazione di ufficiali e negoziatori governativi. Queste iniziative si svolgono sia nei paesi destinatari sia a Ginevra; il supporto può anche consistere nella qualificazione dei dati necessari in aiuto alla specificazione dei propri sistemi tariffari in base alla distribuzione delle esportazioni e rispettando i principi sanciti dall’accordo.

Il supporto specifico all’esportazione avviene mediante l’International

Trade Center. Questo centro è stato istituito dal GATT nel 1964 in

risposta alla richiesta di aiuto da parte dei paesi in via di sviluppo per la promozione delle loro esportazioni. Tale organismo è gestito dal WTO e dalle Nazioni Unite, attraverso la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo. Il centro rappresenta la risposta alla necessità dei paesi in via di sviluppo di appoggio per la formulazione e per l’attuazione di programmi di miglioramento nelle esportazioni, cosi come di tecniche più vantaggiose e sviluppate di importazione. Esso collabora con l’istituzione della promozione all’esportazione ed ai servizi di marketing, oltre alla formazione del personale richiesto per questi servizi.

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Un ulteriore aspetto del mandato del WTO è la cooperazione con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale al fine di conseguire una migliore coesione nella formazione di una politica economica globale adeguata. Durante la riunione ministeriale di Marrakech dell’aprile 1994 è stata accolta una specifica dichiarazione che prevedeva un maggiore contributo e collaborazione da parte del WTO con le altre istituzioni mondiali competenti all’elaborazione di una politica economica globale e specializzate in ambito monetario e finanziario. La dichiarazione evidenzia il progresso che la liberalizzazione dei commerci permette alle economie nazionali; sostiene infatti che essa sia una componente sempre più rilevante nel successo dei programmi di riequilibrio che molti paesi membri del WTO hanno nel tempo intrapreso.

Molto spesso l’unica possibilità per verificare che gli stati membri stiano realizzando gli obiettivi prefissati è fare in modo che questi, ogni qual volta intraprendano azioni rilevanti ai fini del commercio internazionale, notifichino al WTO l’operazione fatta. Questo meccanismo di notifica trova compimento con il programma di “trasparenza” che consiste, appunto, nel mantenere informato il WTO. Molti accordi del WTO richiedono ai paesi membri che venga notificata al segretariato l’introduzione di novità e modificazioni nelle misure commerciali. Ad esempio, è importante rendere note le nuove misure della legislazione antidumping o delle eventuali contromisure, i nuovi standard tecnici commerciali, i cambiamenti nella regolamentazione riguardante i servizi e infine le leggi o regole che trattano accordi sulla proprietà intellettuale.129 Tali modifiche devono tutte essere notificate al WTO. Alcuni gruppi speciali sono stabiliti per esaminare se le nuove gestioni e le nuove politiche commerciali dei paesi risultino in linea con quanto stabilito dai precedenti accordi.

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Elemento fondamentale per la regolazione del commercio internazionale è la normativa antidumping, trattata in modo approfondito anche dagli accordi TRIPS del WTO. Approfondiamo tale pratica nei paragrafi seguenti.