• Non ci sono risultati.

L’integrazione della proprietà intellettuale nel GATT

CAPITOLO 3: I L WTO E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GLOBALIZZAZIONE

3.4.1 L’integrazione della proprietà intellettuale nel GATT

entrati a far parte del sistema multilaterale di scambi internazionali. La dichiarazione di Punta del Este del 20 settembre 1986 ha sancito il

129

definitivo accoglimento della proposta dei paesi industrializzati di assoggettare la materia riguardante la proprietà intellettuale ai principi fondanti l’Organizzazione mondiale del Commercio.

I Paesi produttori di tecnologia avevano a lungo insistito sulla diretta relazione tra il rispetto delle privative intellettuali-industriali ed un corretto svolgimento degli scambi internazionali delle merci e servizi che ne derivavano. A tale pretesa si erano, invece, opposti i Paesi meno sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo, sostenendo che esistesse già un’organizzazione nata specificamente per amministrare casi in materia di diritto d’autore e proprietà industriale, ossia l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).142

Trascorsi più di vent’anni dalla firma degli Accordi di Marrakech e dalla costituzione del WTO, possiamo affermare che le due organizzazioni hanno instaurato un ottimo rapporto di collaborazione: a dispetto delle competenze molto simili, non si sono verificati episodi di sovrapposizione. Nonostante abbiano struttura, obiettivi e meccanismi di funzionamento differenti, WTO e OMPI hanno sempre mantenuto un rispetto reciproco dei ruoli; anzi, il loro esempio di cooperazione si è esteso ad altre organizzazioni internazionali che operano nel campo della tutela della salute, dell’ambiente e in generale della salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, impegnandosi nello specifico della elaborazione di certificazioni di qualità e sicurezza. Senza dubbio OMC e l’Accordo TRIPS sono stati molto utili sia allo sviluppo dell’OMPI, rafforzandone il ruolo di confronto rispetto a materie riguardanti l’evoluzione della tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, sia in generale ai nuovi modelli di collaborazione tra istituzioni ed organismi sul piano internazionale.143

142 Venturini, op. cit. pag. 199-200 143 Venturini, op. cit. pag. 201

130

Detto questo, è lecito chiedersi per quale motivo si è pensato di iniziare una trattativa multilaterale sui diritti di proprietà intellettuale nel settore dell’OMC e non nella sede dell’OMPI che a quel tempo era l’unica esistente specificamente per la protezione della proprietà intellettuale. I motivi principali sono due.

Il primo è che l’OMPI risultava debole dal punto di vista negoziale rispetto al livello di protezione che i paesi ricchi pretendevano sui loro brevetti o sui loro diritti d’autore; il secondo è che il mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale produceva concretamente delle distorsioni all’interno del commercio internazionale e questo aveva delle gravi conseguenze sul funzionamento del GATT.

Molti Paesi in via di sviluppo, infatti, non tutelavano la proprietà intellettuale riferibile agli Stati con tecnologie più sviluppate. Ad esempio, citando uno dei casi più noti, India e Brasile, sfruttando l’assenza di una normativa nazionale sulle privative industriali, avevano riprodotto medicinali protetti da brevetto in Europa e negli Stati Uniti d’America per commercializzarli in gran parte dell’Asia e in tutta l’America Latina.144

La contraffazione del marchio e la violazione dei brevetti erano metodi commerciali di cui si abusava (e si abusa tutt’ora) in determinate aree geografiche, fino al punto di sfruttarle come veri e propri strumenti di politica economica. Questi comportamenti avevano spinto negli anni Settanta gli Stati Uniti, la Comunità Europea e il Giappone a pretendere l’inizio di una trattativa commerciale internazionale sulla protezione oltre confine dei prodotti brevettati all’interno del GATT. Tale tentativo fu fatto già con il Tokyo Round, nel 1979, ma non andò a buon fine a causa della forte resistenza dei Paesi più deboli.

Dal momento che tali strategie di riproduzione illecita non terminavano, gli Stati Uniti, la CE e il Giappone stabilirono, sul loro territorio, misure unilaterali di ritorsione verso le imprese facenti parte dei paesi che non

131

rispettavano la proprietà intellettuale. La regolamentazione dei rapporti commerciali dipendeva dalla conclusione di accordi bilaterali secondo i quali lo Stato che subiva tale misura doveva impegnarsi a mantenere o addirittura rafforzare la protezione.

La linea dura dei Paesi industrializzati ha infine condotto i Paesi in via di sviluppo a collaborare ed iniziare una trattativa durante l’Uruguay Round. Gli stessi PVS, hanno dovuto riconoscere gli effetti positivi dell’evoluzione scientifica e tecnologica per i loro stessi mercati, divenendo sempre più favorevoli ad introdurre norme interne che tutelassero marchi e brevetti145. La richiesta degli stessi Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno sviluppati era però che i maggiori produttori di tecnologia mantenessero determinati impegni affinché si potesse trasferire quest’ultima anche nelle aree geografiche meno avanzate. Gli impegni consistono in particolare nell’utilizzazione e formazione professionale del personale locale, al fine di poter accelerare lo sviluppo e il miglioramento del tenore di vita di queste nazioni. 146

3.4.2 Gli accordi TRIPS

Il riconoscimento dei diritti della proprietà intellettuale inerenti alla sfera del commercio internazionale è stato oggetto di importanti accordi multilaterali noti come TRIPS (Trade-Related Intellectual Property System), sottoscritti nel 1994 da 131 Paesi membri del WTO.

I firmatari degli accordi dovevano dedicarsi al raggiungimento di due principali obiettivi; il primo consisteva nell’adottare nei rispettivi ordinamenti misure necessarie affinché fossero soddisfatti gli standard minimi di protezione della proprietà intellettuale prestabiliti nell’accordo stesso, mantenendo la libertà di adottare misure di protezione maggiori per qualsiasi genere di merce; il secondo obiettivo,

145 Bonadio E., Sistema brevettuale trips e risorse genetiche, Napoli, 2008, pag.12 146 Venturini, op. cit., pag. 205

132

invece, riguardava l’assunzione di misure preventive obbligatorie per prevenire tecniche di contraffazione su scala internazionale.

L’accordo è assoggettato al principio del single undertaking approach. In base a tale principio ogni paese membro del WTO si impegna a sottoscriverne e mantenere tutti gli accordi che lo compongono. Questo principio risulta particolarmente vincolante per i paesi più poveri, che costruiscono spesso le loro economie sull’esportazione di poche materie prime o prodotti agricoli. Per poter esportare questi prodotti provando ad evitare dazi e tariffe, questi paesi non solo sono costretti ad entrare a far parte del WTO, ma secondo il principio del Single Undertaking, hanno l’obbligo di partecipare a tutte le altre trattative verso una maggiore liberalizzazione, nelle quali non hanno alcun interesse. Questo fa sì, per tornare ad un tema trattato nel capitolo precedente, che essi saranno privati progressivamente della libertà di decidere e della stessa sovranità nazionale. Molto spesso, infatti, i paesi più poveri possono semplicemente accettare una mera posizione difensiva in quasi tutte le trattative, nelle quali a dettare legge sono i Paesi occidentali più sviluppati147.

L’accordo TRIPS si compone di sette parti introdotte da un Preambolo. Quest’ultimo indica gli obiettivi sopra illustrati e sottolinea la portata innovativa della nuova regolamentazione multilaterale.

Nella I, VI e VII parte sono trattati temi generali, come il diritto del commercio internazionale o le modalità secondo cui gli Stati Membri e le organizzazioni internazionali debbano cooperare. Rientrano qui i già citati principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, il divieto di qualsiasi pratica che abbia come conseguenza un’ingiustificata restrizione del commercio internazionale, il trattamento preferenziale dei paesi meno avanzati per la cooperazione

133

tecnica e per il trasferimento della tecnologia dai paesi più industrializzati.

La parte V contiene il principio della trasparenza degli atti normativi e giurisdizionali interni e rimanda, per quanto riguarda la soluzione delle controversie, agli articoli XXII e XXIII del GATT del 1994.

Nella parte IV, troviamo soltanto un articolo (art.62) che tratta l’ambito del diritto pubblico interno. I paesi membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, che siano osservate determinate procedure e formalità, sempre nel rispetto dei principi dell’Accordo.

Le parti II e III, invece, illustrano la normativa minima che ogni Stato membro deve introdurre nell’ordinamento interno come garanzia dei diritti di proprietà intellettuale, quando è previsto entro la data di scadenza del periodo transitorio da un Paese innovatore ad un altro.148

La novità dell’accordo TRIPS consiste nell’aver raccolto in unico strumento internazionale la materia della proprietà industriale (in origine disciplinata dalla Convenzione di Parigi) e quella relativa dei diritti d’autore (disciplinata nella Convenzione di Berna).149

Contrariamente alle precedenti convenzioni, l’accordo presenta una disciplina approfondita dei diritti sui beni immateriali; in particolare sono regolati i diritti d’autore (artt.9-14), i marchi (artt. 15-21), le indicazioni geografiche (artt. 22-24), i disegni industriali (artt.25-26), i brevetti (artt. 27-34). Riguardo ai brevetti, è stato introdotto l’obbligo

148 Venturini, op. cit., pag. 208-209

149 La necessità di fissare a livello internazionale una normativa sui diritti di proprietà

si è resa evidente alla fine del XIX secolo, quando, data l’espansione dei processi produttivi e lo sviluppo di mezzi di trasporto e comunicazione sempre più rapidi, si passava da un commercio di beni esclusivamente nazionali o regionali ad un sistema di scambi su scala internazionale. In questo periodo, detto di “prima globalizzazione”, alcuni inventori, scrittori e artisti hanno sentito la necessità di una protezione giuridica sovranazionale sulle proprie opere. In questo contesto si è arrivati alla conclusione dei primi trattati internazionali riguardanti tali materie, ossia “la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883 e la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed artistiche del 1886”; questi due trattati hanno rappresentato per oltre un secolo il riferimento normativo internazionale in ambito di proprietà intellettuale. Bonadio, op. cit., pag.5

134

di garantire la brevettabilità delle invenzioni in tutti i settori riferiti alla tecnologia e sono stati stabiliti con precisione i diritti di esclusiva che possono essere applicati dal titolare. All’interno del sistema TRIPS troviamo anche altri diritti precedentemente non contemplati, come ad esempio quelli sui diritti d’autore sui software e sulle banche dati, o altre novità quali il diritto di noleggio su opere dell’ingegno ed una tutela maggiore sui marchi c.d. di “fama notevole”.

Come abbiamo già detto, l’accordo stabilisce soltanto gli standard minimi di protezione. Questo permette agli Stati di introdurre negli ordinamenti interni normative in materia di proprietà intellettuale più favorevoli attraverso trattative bilaterali e regionali con un altro Paese, cosi da raggiungere una maggiore tutela per i propri titolari di brevetti, marchi o diritti d’autore. 150

Inoltre, dato che l’accordo TRIPS fa parte dei trattati WTO, l’osservanza degli obblighi riguardanti la protezione intellettuale da parte dei Paesi membri è favorita dal meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie esaminato precedentemente. Secondo tale sistema, lo Stato inadempiente può essere convenuto dinanzi ai Panel e all’Organo di Appello del WTO e, nel caso sia ritenuto colpevole, condannato attraverso l’imposizione di sanzioni commerciali. Questa regolamentazione è molto importante e costituisce un elemento di grande innovazione rispetto al sistema pre-TRIPS (Convenzioni di Parigi e di Berna). Gli Stati hanno ora l’obbligo di dichiararsi vincolati alle norme in merito alla risoluzione delle controversie e devono quindi rispettare la giurisdizione obbligatoria degli organi del WTO. Questa novità ha avuto influenza decisiva nel convincere anche i Paesi in via di sviluppo ad accettare l’incorporazione della proprietà intellettuale all’interno del WTO stesso: un sistema multilaterale di risoluzione delle controversie, con regole fisse e prevedibili, protegge questi Stati da possibili tentativi

135

unilaterali di pressione da parte dei Paesi economicamente più potenti.151

Nonostante siano un importante mezzo di protezione della Proprietà Intellettuale, gli accordi TRIPS sono ancora oggi contraddistinti da aspre discussioni tra i Paesi membri. La contrapposizione principale vede ancora Paesi in via di sviluppo da una parte e Paesi europei e nord- americani dall’altra. Questi ultimi detengono la grande maggioranza dei brevetti esistenti, compresi quelli necessari alla vita di un PVS, come ad esempio i farmaci, ma non sono disposti a mettere a disposizione i prodotti protetti da brevetto a prezzo calmierato per favorire i paesi più arretrati. I paesi più sviluppati temono che accettando le richieste dei paesi più poveri si estenda il processo di contraffazione, con conseguente diminuzione delle royalties152 sui

brevetti e riduzione dei profitti da poter reinvestire nella ricerca scientifica; più in generale, vi sarebbe il rischio concreto di compromettere il processo di globalizzazione in atto.153 A tale proposito, nel paragrafo seguente, illustriamo l’utilità ed il funzionamento di uno dei principali temi dell’accordo TRIPS, ovvero il brevetto, mediante il quale è possibile proteggere opere o procedimenti innovativi.