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CAPITOLO CINQUE

5. Aspetti documental

5.1 Attività offline e online

Fatte salve le diversificazioni di cui sopra, concentriamoci ora sulle comuni pro- cedure da seguire relativamente all’apertura di un Tour Organizer.

I Tour Organizer offline, in previsione d’iniziare un’attività commerciale in ufficio aperto al pubblico, devono innanzitutto allegare, o indicare come acquisiti tra- mite autodichiarazione, i seguenti documenti:

- Planimetria ufficio;

- Certificazione requisiti morali soci; - Contratto d’affitto registrato; - Direzione Tecnica8;

- Polizza assicurativa RC civile.

Tale documentazione è indispensabile per corredare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

8A proposito della figura del Direttore Tecnico vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti ancora controversi e comunque piuttosto disomogenei fra le regioni. Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer- cato: «Esclusività e continuità: (…) si segnala che il direttore tecnico risulta, in pressoché ogni legislazione regio- nale, soggetto all’obbligo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia. A titolo esemplificativo, la circolare approvata dalla Giunta regionale Campania con Decreto Diri- genziale n. 144 del 29/04/2011 impone non solo che il direttore tecnico debba prestare ‘con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia’ (…) Si ricorda che l’articolo 20 del Codice Turismo, pur facendo riferimento ai requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico (co 1, ancora vigente), escludeva espressamente l’obbligo per quest’ultimo di svolgere la propria attività in una sola agenzia o filiale (co.2)» (AS1350 Profili distorsivi della concorrenza nella disciplina delle agenzie di viaggio e dei direttori tecnici ivi operanti, Roma 2 febbraio 2017 in

www.pst.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/04/Orientamenti-per-il-Piano-Strategico-del-turismo.pdf Consultato il 3 Agosto 2017).

Anche riguardo il sistema di abilitazione e reclutamento dei Direttori Tecnici si registrano significative differenze a livello regionale. «Come osservano Biella e Becheri: «con la legge quadro per il turismo, (…), le regioni hanno optato per un sistema di accertamento del livello di professionalità basato su esami abilitanti gestiti a cura della regione o dell’ente territoriale eventualmente delegato (provincia), (…)» Un’attuazione caratterizzata «da un’e- strema disomogeneità tra regione e regione in tema di individuazione dei contenuti dell’esame, delle sue modalità di effettuazione, della periodicità della sua tenuta e della composizione della commissione giudicatrice (…)» A. Biella, E. Becheri, Il direttore Tecnico dell’agenzia di viaggi, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2013, p. 35.

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Secondo la Legge n. 133/20089, art. 38, Impresa in un giorno, una volta effet- tuati i passaggi di pratica richiesti, si può aprire l’attività ed essere immediata- mente operativi. I documenti vengono assemblati e inviati allo S.U.A.P. (Spor- tello delle Attività Produttive) tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)10. La legge di riordino della pubblica amministrazione, legge Madia n. 24/201511, semplifica l’avvio di un’attività economica, e, tramite la regola amministrativa del silenzio-assenso, dopo aver specificato le condizioni di accoglibilità della pratica, fissa i termini temporali entro i quali l’ente locale può esprimere netto dissenso o richiedere alcuni adeguamenti12.

9«Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, è stato previsto il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive. Lo sportello unico diverrà l'unico punto di riferimento per le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività, con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio » Testo tratto da Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in

http://www.funzionepubblica.gov.it/semplifichiamoci-la-vita/impresa-un-giorno (Conslutato il 9 Agosto 2017). 10La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

11Legge 7 Agosto 2015 n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli- che; successivo DL 30 giugno 2016 n. 126

12«(…) Se è impossibile regolarizzare l’attività l’ente vieta la prosecuzione dell’attività stessa (…). se invece la re- golarizzazione è possibile, dispone solo la sospensione dell’attività e invita l’imprenditore a prendere le misure correttive entro un termine non inferiore ai 30 giorni; in caso di mancato adempimento l’attività rimane vietata. (…) In questo modo viene eliminato il potere dell’ente di intervenire in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, al fine di controllare e sospendere l’attività in assenza dei requisiti specifici. Con la normativa precedente, infatti, l’im- prenditore restava perennemente “con il fiato sospeso”, potendo l’amministrazione bloccare l’attività in ogni tem- po avvalendosi del potere di annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (cosiddetta autotutela). Oggi invece, l’im- prenditore che abbia prima depositato la Scia e, immediatamente dopo, iniziato l’attività, potrà vedersi bloccare quanto sino ad allora fatto, con l’autotutela, anche oltre i 60 giorni dalla Scia, ma solo se sussistono due con- dizioni: – se vi sono ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante o dei contro- interessati; – se il divieto è adottato entro “un termine ragionevole” e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia. Il “rischio autotutela”, da parte dell’ente, viene quindi limitato nel tempo: dopo 18 mesi non sarà più possibile contestare la Scia ed è questa la novità più rilevante della nuova normativa. Detto termine dei 18 mesi è, infatti, il limite estremo oltre il quale nessuna attività potrà essere più bloccata dalla P.a. (…)» La legge per tutti in

https://www.laleggepertutti.it/95355_scia-per-avviare-attivita-scatta-il-silenzio-assenso (Consultato il 20 Luglio 2017).

Per riferimenti normative specifici cit La Gazzetta ufficiale in

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I documenti qui citati devono essere inviati per Posta Certificata; sarà quindi indispensabile:

- Avere la firma digitale;

- Scaricare e compilare la modulistica necessaria; - Possedere una casella di posta certificate P.E.C.; - Inviare tramite P.E.C. i moduli e i documenti richiesti.

L’indirizzo S.U.A.P. sarà diverso a seconda dei competenti per territorio.

A partire da questo momento potrete aprire e iniziare la vostra attività senza dover produrre altra documentazione e/o richiedere ulteriori autorizzazioni. Lo S.U.A.P., come già specificato in nota, ha 60 giorni di tempo per effettuare ogni verifica del caso e opporre eventuali contestazioni. Si tratta della cosiddetta

Presa d’Atto di inizio attività.

Se l’attività è progettata per essere svolta online, è appena il caso di ricordare che non saranno richieste né planimetrie o altri contratti di affitto.

Le agevolazioni sono diverse a seconda della regione interessata. Prendiamo il caso della Lombardia, e in particolare della città di Milano.

A Milano è possibile presentare la S.C.I.A. realizzando la pratica online; si pro- cede con l’iscrizione al portale www.impresaiinungiorno.gov.it, la procedura se- gue un modello precompilato, si presenta come una sorta di questionario che va a formare il modulo telematico S.C.I.A.

Lo stesso portale Fare impresa comune di Milano definisce il form come una «compilazione che presenta un sistema “a semafori” e non consente di pro- seguire se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati alle- gati i documenti richiesti. L’invio della S.C.I.A. così redatta (…) è subordinato al- l’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario.».13

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L’utente ha ora la ricevuta e può avviare immediatamente l’attività.

L’utente, profilato su impresainungiorno.gov.it, può accedere alle funzioni di

‘Scrivania’ (My page) e visualizzare lo stato della sua pratica, stampandola as-

sieme alla ricevuta che riporta il numero di protocollo assegnato. Può inoltre vi- sualizzare le eventuali richieste di integrazioni documentali.

http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=303 (Consultato il 9 Agosto 2017).

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CAPITOLO SEI

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