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Gli attori sono il fattore produttivo di primaria importanza. Proprio in relazione a quanto affermato nel paragrafo precedente il Teatro della Toscana sta tentando di creare un nucleo artistico il più stabile possibile che sia un riferimento per tutte le produzioni interne.

239 Ibidem.

240 In particolare ci si riferisce qui al modello produttivo della Pergola. 241

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La volontà è quella di avere un insieme di attori (non più di 8-11) che non si limiti a lavorare per lo spettacolo, ma che si senta parte del progetto del Teatro e che possa costruire un legame forte con il pubblico. Gli spettatori fiorentini e toscani dovrebbero, nel prossimo futuro, ricercare sul palcoscenico volti familiari. La riconoscibilità degli attori diviene un valore da esaltare e su cui lavorare: costruire un pubblico per il Teatro e un Teatro per il pubblico. Con questa frase si potrebbero riassumere la strategia e la politica produttiva della Pergola.

Gli attori sono quindi un tassello di estrema rilevanza per la realizzazione del progetto e la loro scelta, così come la loro gestione a livello contrattuale e operativo, deve essere affrontata con estrema cura.

Questa esigenza di continuità si scontra però con problematiche e contraddizioni legate alla particolare natura del lavoro attoriale. Ci pare perciò significativo approfondire le modalità attraverso le quali i teatri in generale, e il Teatro della Toscana in particolare, regolano il rapporto di lavoro con gli attori.

In primo luogo è necessario precisare che (come ci sarà poi modo di approfondire in seguito), la scelta degli attori dipende, nel caso degli spettacoli la cui regia è affidata a Gabriele Lavia, dalle insindacabili decisioni del Maestro, che preferisce lavorare con attori da lui già conosciuti e in sintonia con il suo metodo. In generale poi gli artisti non vengono selezionati tramite provini ma su base curriculare. Quanto meno una prima selezione avviene in seguito alla scrematura fatta sui curriculum, poi in alcuni casi avviene l’audizione su parte. Una volta selezionati, gli attori entrano a far parte del personale artistico del Teatro della Toscana, normalmente attraverso la stipula di contratti “a scrittura”. La scrittura è infatti il contratto di lavoro tipico di un attore, così come delle altre figure tecniche e artistiche impiegate nella produzione di uno spettacolo.

L’interprete teatrale è sottoposto ad un trattamento estremamente peculiare a livello di normativa contrattuale, poiché fa parte di una categoria difficilmente inquadrabile da un punto di vista giuridico. «Il suo essere a metà fra creazione e pura esecuzione, fra libertà professionale e dipendenza è una caratteristica che ha modellato i comportamenti, gli usi, i regolamenti, gli istituti contrattuali242».

L’ENPLAS (ente pubblico di previdenza dei lavoratori dello spettacolo) li identifica come «lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica […] direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli243».

242 Gallina, Ri-organizzare teatro, op. cit., p. 209. 243

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Alla già di per sé precaria condizione dell’attore si aggiunge la non facile situazione economica del settore teatrale nel nostro Paese.

I teatri italiani in generale non riescono a mantenere un gruppo stabile e numeroso di attori per più di una stagione. Le imprese (che siano di iniziativa pubblica o privata) preferiscono fidelizzare un gruppo ristretto di artisti a cui poi aggiungere, a seconda delle esigenze alcuni rinforzi244.

Prendendo ad esempio la produzione del Teatro della Toscana, Sei personaggi in cerca di

autore, è possibile notare come il coinvolgimento di circa 20 attori, necessario a questa

particolare rappresentazione, non sia sostenibile con continuità a causa di costi troppo elevati per le casse del teatro. Dunque agli otto/dieci attori del nucleo di base sono stati aggiunti quelli necessari a completare il cast dell’opera.

Emerge quindi fortemente la caratteristica della frammentarietà del lavoro attoriale che associata all’essenza creativa genera la convinzione diffusa secondo la quale questo mestiere non possa che essere considerato e trattato come professione da esercitarsi autonomamente e non secondo le modalità stabilite dai contratti per dipendenti245.

In realtà la scelta del tipo di contratto da stipulare è nelle mani dei contraenti, i quali optano per la formula ritenuta più appropriata all’attività da svolgere. Vi sono casi in cui il rapporto di lavoro può essere autonomo e casi in cui è dipendente. Il rapporto di lavoro autonomo non è tutelato dal CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro) e prevede che l’attore sia intestatario di una partita IVA, proprio come un professionista. Esso è più indicato per i lavoratori/collaboratori che ricevono un compenso forfettario per la loro prestazione e il cui operato non è strettamente condizionato da tempistiche programmate246.

Il rapporto di lavoro dipendente, invece, è preferibile per chi viene impiegato secondo modalità regolari e continue nelle produzioni e può essere di vario tipo: a tempo determinato, a chiamata intermittente, a prestazione occasionale, o a progetto (CO.CO. PRO). In tutti questi casi il tale rapporto è regolato dal CCNL stipulato nel 2008 (il cui ultimo rinnovo è scaduto per altro nel 2010), che include normative relative a tutti gli aspetti sensibili dell’organizzazione lavorativa. Vi rientrano le indicazioni sulla stesura della scrittura, il trattamento degli allievi attori, le prove, le attività fuori sede, le modalità di pagamento, l’orario, il lavoro straordinario, i riposi, i viaggi e i minimi salariali247

.

244

Cfr. Gallina, Ri-organizzare teatro, op. cit., p. 209.

245 Cfr. ivi, p. 211. 246 Cfr. ivi, pp. 211-215.

247 Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale artistico e tecnico scritturato dai teatri stabili e

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La “scrittura”, in quanto forma contrattuale prevista e regolamentata dal CCNL, presenta nella maggior parte dei casi elementi comuni, ma per alcuni aspetti può anche essere oggetto di trattativa248.

Tra gli elementi costitutivi principali vi sono la natura dell’impegno lavorativo, che è esclusivamente di tipo determinato nel tempo e quella del compenso che è di tipo giornaliero.

La determinatezza dell’impegno è ovviamente legata alle tempistiche di preparazione realizzazione messa in scena dello spettacolo, o al massimo alla durata complessiva di una stagione teatrale. Il fatto che il compenso, invece, sia stabilito in maniera giornaliera è una regola imprescindibile, mentre la sua entità può variare moltissimo in base a quanto viene stabilito in seguito alle trattative tra i contraenti249.

I minimi giornalieri sono fondamentalmente una forma di tutela verso attori giovani o per chi ha un basso potere di contrattazione, ma i compensi giornalieri, in casi diversi possono essere anche molto superiori, in particolare quando viene stabilito un compenso a recita, valido solo per i momenti in cui l’artista effettivamente si esibisce di fronte al pubblico250

. In merito agli aspetti sottoposti a trattativa e negoziazione, sono da menzionare in primo luogo quelli essenziali: i dati anagrafici e fiscali dei contraenti, la data di inizio e fine della scrittura, la prestazione dell’attore, il compenso, il ruolo/i, lo spettacolo/i. A cui si associano alcuni elementi accessori quali l’ordine di camerino, quello di comparizione ai ringraziamenti e il modo in cui viene annunciata la partecipazione alla produzione sui vari materiali promozionali. Nel caso poi che gli attori scritturati siano particolarmente famosi (quindi di forte richiamo per il pubblico) o di grande esperienza possono anche godere di ulteriori privilegi nella contrattazione: collaboratori specificamente destinati alle loro esigenze, limiti nei trasferimenti, nelle repliche delle recite a seconda degli impegni presi per altri spettacoli e possibilità di condizionamento delle tempistiche251.

Un ultimo aspetto caratteristico di questa forma peculiare di contratto è l’opzione. L’opzione rientra appunto in quella logica di mantenimento del valore dello spettacolo nel tempo. Per preservarne l’integrità, l’impresa o il teatro richiedono all’attore di firmare una clausola che lo impegni a essere disponibile per la ripresa della produzione nella stagione seguente, al di là dei termini stabiliti dalla scrittura252.

Il Teatro della Toscana mira alla creazione di un rapporto di fidelizzazione con gli artisti che debbono andare a costituire nel tempo il nucleo fondamentale, proponendo loro di

248

Cfr. Gallina, ri-organizzare teatro, op. cit. p. 121

249 Cfr. ivi, p. 221. 250 Cfr. ibidem. 251 Cfr. ivi, p. 222. 252

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continuare a lavorare con il Teatro nelle stagioni successive e cercando di compensare la precarietà lavorativa, generata dai contratti di scrittura, attraverso retribuzioni adeguate che permettano l’autosufficienza economica.