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Aumento nominale di capitale sociale

CAPITOLO III: DISPONIBILITÁ O INDISPONIBILITÁ DELLE RISERVE NELLE

3.4 Le riserve disponibili

3.4.1 Aumento nominale di capitale sociale

Come si è visto, il capitale sociale costituisce la principale garanzia per i creditori della società; questi, infatti, sono in realtà garantiti da tutto il patrimonio della società, ma se la società decide di operare con un capitale sociale che va ben oltre il minimo previsto dalla legge, darà un importante segnale all’esterno. Se, ad esempio, una società ha un capitale sociale di 10 milioni di euro, o anche di più, è come se volesse far intendere che tutto quel valore è stato “bloccato” per soddisfare i creditori, che potranno sempre contare su quel valore per soddisfare i loro crediti.

Accade, però, che spesso le società siano sottocapitalizzate, cioè hanno un capitale sociale ben inferiore a quello che ci si aspetterebbe confrontandolo alle loro dimensioni e al loro fatturato; fin quando la vita economica si svolgerà senza particolari problemi, la società potrà operare e indebitarsi, grazie al “buon nome” che è riuscita a conquistare. Quando, però, avrà delle difficoltà, il capitale sociale torna a essere il principale punto di riferimento per i creditori, soprattutto per quelli futuri, e per attirare nuovi creditori, o tranquillizzare quelli già esistenti, la società potrebbe aumentare il capitale sociale. Non è certo questo l’unico motivo che spinge all’aumento di capitale; potrebbe sorgere la necessità di attrarre nuovi soci, allo scopo di reperire nuovi fondi da investire nell’attività economica, o altri ancora di strategia economica.

Visti brevemente i motivi che possono spingere le società all’aumento di capitale, il Codice Civile ci indica due modi per ottenerlo:

anche il valore del Patrimonio Netto con nuovi conferimenti;

• l'aumento gratuito (o nominale) di capitale sociale, per il quale non vengono effettuati nuovi conferimenti ma viene destinata al capitale un'ulteriore quota del patrimonio sociale già esistente (ossia le riserve disponibili accantonate)74.

Occupandoci dell'aumento gratuito di capitale sociale si nota che la disciplina civilistica che stabilisce le regole a riguardo è contenuta nelle seguenti disposizioni: l'articolo 2442 del Codice Civile, per le società per azioni, e l'articolo 2481-ter, per le società a responsabilità limitata.

L'articolo 2442 disciplina il passaggio di riserve a capitale, statuendo che «l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli

altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione».

L'articolo 2481-ter, invece, prevede per le S.r.l. che «la società può

aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata».

Riprendiamo quindi quali sono le voci di Patrimonio Netto utilizzabili ai fini dell’incremento del capitale sociale; è possibile “attingere”, progressivamente, da quelle elencate di seguito:

• Utili d'esercizio; • Utili portati a nuovo;

• Riserve facoltative e straordinarie: in quanto sono accantonamenti di utili “generici”, e quindi non presentano particolari vincoli all’utilizzo;

• Riserve statutarie prive di una specifica destinazione (cosiddette “generiche”);

• Riserve statutarie con una specifica destinazione (ad esempio, riserva per rinnovo impianti, per manutenzioni cicliche, ecc.), a condizione che l’assemblea straordinaria provveda preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto;

• Riserve di rivalutazione (monetaria ed economica); • Riserva sovrapprezzo azioni;

• Riserva legale, infine, per la parte “disponibile”, ossia sono nel caso eccezionale in cui il suo ammontare eccede il quinto del capitale sociale. L’aumento gratuito del capitale sociale può avvenire secondo due modalità: l'emissione di nuove azioni e successiva assegnazione gratuita delle stesse e l'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

La prima modalità, definita dall’articolo 2442, comma 2, del Codice Civile, prevede che l’aumento può avvenire mediante emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e successiva loro assegnazione gratuita agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute, così da mantenere invariata la posizione dei singoli azionisti all’interno della società. Non si applica la disciplina del diritto di opzione, tipica degli aumenti di capitale a pagamento.

Nel caso dell'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione, invece, si consente al socio di mantenere la stessa quota di partecipazione in società che aveva prima dell’operazione, accrescendo il valore nominale delle azioni possedute. Posto che lo statuto può prevedere che le azioni siano emesse senza indicazione del valore nominale (articolo 2346, comma 3, del Codice Civile), verificandosi questo caso, per attuare l’aumento, si deve risalire al valore nominale inespresso, dividendo l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni.

Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, la disciplina degli aumenti gratuiti di capitale sociale è contenuta, come anticipato, nell’articolo 2481-ter del Codice Civile. Tale operazione può avvenire imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio. La decisione, trattandosi di una modifica dello statuto, compete all’assemblea straordinaria dei soci, che decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, ove non sia diversamente disposto dallo statuto. Anche nella disciplina delle società a responsabilità limitata però, così come per le S.p.A., è prevista la possibilità di delegare la decisione agli amministratori, e ciò in virtù dell’articolo 2481 del Codice Civile.

In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo, chiaramente, si rispetta il vincolo secondo cui i soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione che possedevano prima75.