CAPITOLO II: L'IMPATTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIP
2.5 Le riserve generate dalla valutazione di poste in valuta estera
Con la revisione dei principi contabili nazionali, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, è sorta anche l'occasione di fornire alcune precisazioni in merito all'OIC n. 26, denominato “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.
La nuova versione dell'OIC 26 ha introdotto, come principale novità, la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa la disciplina, vista ad inizio capitolo, prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti finanziari derivati (OIC 32) a questo tipo di operazioni, essendo che il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.
Inoltre, l'OIC ha volutamente reso più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste di natura monetaria, a differenza di quanto previsto per le poste di natura non monetaria.
La definizione di operazione in valuta estera fornita dall'OIC 26, nella versione post-decreto, è rimasta invariata rispetto alla precedente versione del 2014; è disposto che: «Un’operazione in valuta estera è un’operazione effettuata
dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall’euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non
monetarie46».
Per elementi monetari si intendono le unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile (IAS 21.8). Pertanto gli elementi monetari sono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Quindi, sono identificati come elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito. Di contro, gli elementi non monetari sono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili; ovvero: le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni, i titoli, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o vendita di beni/servizi e i risconti attivi e passivi.
L’art. 2424 del Codice Civile non dà disposizioni specifiche per la classificazione delle attività e passività in valuta estera e, pertanto, la classificazione nello Stato Patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC. Il valore da iscrivere in sede di rilevazione iniziale dell'attività o della passività in valuta estera è quello derivante dall'applicazione, sull'importo in valuta estera, del tasso di cambio a pronti tra l'euro e l valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
L'art. 2425, invece, prevede che, nel Conto Economico, gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C.17-bis) “Utili e perdite su cambi”, in cui sono iscritti:
• gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell’esercizio, quale, ad esempio l’incasso di un credito;
attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio.
Come già accennato in precedenza, il D.Lgs 139/2015 ha riformulato le disposizioni relative alla conversione delle poste in valuta estera al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria, mentre le attività e le passività non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; da ciò ne deriva che i conseguenti utili o perdite su cambi, dovuti alla variazione del tasso di cambio, devono essere imputati al Conto Economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Lo scopo evidente di tale previsione è quello di evitare la distribuibilità ai soci di un utile di natura valutativa che non è stato ancora effettivamente realizzato.
Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte, invece, al cambio vigente al momento del loro acquisto, il così detto cambio storico. Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore.
È necessario, poi, dare separata evidenza dell’effetto cambio: ad esempio, nel caso di un credito in valuta, occorrerà valutare il credito in base al costo ammortizzato, applicando quindi il criterio valutativo previsto dall’OIC 15, e successivamente convertirlo in base al tasso di cambio previsto, dando separata evidenza nel Conto Economico dell’effetto cambio, classificato nella voce C.17- bis) “Utili e perdite su cambi”.
L’OIC 26 non modifica le disposizioni del precedente principio contabile e conferma, pertanto, l’obbligo di presentare la movimentazione della “Riserva
utili su cambi” richiesta dal Codice Civile. L'OIC, tuttavia, precisa che la disciplina si applica all’utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non realizzati) derivante dalla conversione di tutte le attività e le passività monetarie in valuta estera al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
Detto questo vediamo come va determinata l'entità di questa riserva, che non è distribuibile in quanto persegue l'obiettivo di evitare, in maniera prudenziale, che venga distribuito un utile ai soci che non è stato ancora realizzato e che potrebbe anche non realizzarsi dato che la sua effettiva realizzazione dipende dall'andamento dei tassi di cambio al momento dell'incasso del credito in valuta o del pagamento del debito in valuta. Le situazioni che potranno verificarsi sono le seguenti:
1. l'utile su cambi da valutazioni è minore rispetto all'utile d'esercizio: Esempio: utile netto su cambi di € 8.000; utile d'esercizio di € 30.000. In questa ipotesi, dopo aver destinato il 5% dell'utile alla riserva legale, sarà necessario accantonare l'intero utile netto su cambi da valutazioni alla riserva indisponibile; in partita doppia avremo:
2. l'utile su cambi da valutazioni è maggiore rispetto all'utile d'esercizio: Esempio: utile netto su cambi di € 8.000; utile d'esercizio di € 6.000. In questo caso la società ha conseguito un utile di € 6.000 proprio perché sono stati rilevati € 8.000 di utili su cambi non realizzati, in assenza dei quali avrebbe avuto una perdita di € 2.000. Infatti, l'accantonamento a riserva è pari alla quota di utile netto su cambi non realizzato e non assorbita dalla perdita effettiva conseguita dalla società al netto dell'accantonamento a riserva legale; quindi avremo:
Utile d'esercizio a Diversi 30.000
a Riserva legale 1.500 a Riserva utili su cambi 8.000 a Riserva straordinaria 20.500
3. l'esercizio si chiude in perdita:
Esempio: utile netto su cambi di € 8.000; perdita d'esercizio di € 12.000. In questo caso non si effettua alcun accantonamento alla riserva.
Ovviamente, il saldo dato dalla differenza tra utili e perdite su cambi non realizzati può essere anche negativo e, in presenza di un risultato netto negativo, la perdita su cambi è imputata a Conto Economico (voce C.17-bis) andando ad incidere sul risultato economico dell’esercizio.
Il principio OIC 26 descrive una serie di casi particolari, ma quello che racchiude più peculiarità riguarda i lavori in corso su ordinazione in valuta.
A tale riguardo bisogna distinguere i lavoro in corso su ordinazione in base al criterio di contabilizzazione utilizzato, ossia a percentuale di completamento o a commessa completata. Nel caso della contabilizzazione a percentuale di completamento, si segue l'avanzamento previsto contrattualmente secondo gli stati di avanzamento lavori per competenza; di conseguenza le rimanenze, assimilabili ad un credito, sono iscritte nell'attivo e convertite al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Invece, laddove il metodo contabile sia il criterio della commessa completata, in cui è prevista l'iscrizione dei ricavi e del rispettivo margine al momento del completamento dell'opera, le rimanenze, essendo poste non monetarie, sono iscritte al cambio storico.
Un ulteriore caso particolare, inserito però solo nell'ultima versione dell'OIC 26, riguarda la copertura del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati.
Disponibilità liquide, crediti e debiti in valuta estera possono essere, quindi,
Utile d'esercizio a Diversi 6.000
a Riserva legale 300 a Riserva utili su cambi 5.700
designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, ma solo se sono rispettate le condizioni previste dall'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”47.
A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio a pronti ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce A.VIII “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”. Al termine della copertura, il saldo di questa riserva è imputata in contropartita alla voce di Conto Economico interessata dall'elemento coperto.
Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, l'importo accumulato nella riserva rimane lì fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri, se si prevede che tali flussi si verificheranno; viceversa, l'importo accumulato nella riserva sarà rilasciato a Conto Economico nella voce “Utili e perdite su cambi” se non si prevede che si verificheranno i flussi finanziari futuri o se non è probabile che la società realizzerà utili/perdite su cambi sospesi a riserva.
Il nuovo OIC 26 richiama le disposizioni enunciate dall'articolo 2427, comma 1, del Codice Civile, in cui vengono stabilite le informazioni da indicare nella Nota Integrativa, ossia: «1) i criteri applicati nella conversione dei valori
non espressi all’origine in euro; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo; 6-bis) gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio; 7-bis le voci di patrimonio netto devono essere indicate, con
47 I criteri di ammissibilità per la designazione di copertura, previsti dall'OIC 32 al paragrafo 102, sono i seguenti: «a) l'oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o
impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura; b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura; c) la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi». Inoltre, nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell’articolo
2427, la Nota Integrativa indica l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Le nuove regole previste dal principio OIC 26 sono applicabili anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, a differenza delle micro- imprese che, invece, vengono escluse dalla possibilità di applicare le regole contabili previste per le coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati.
Infine, per quanto riguarda le disposizioni di prima applicazione, l'aggiornato OIC 26 ha previsto che: «Eventuali effetti derivanti
dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 26 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.» Inoltre, «con riferimento alle operazioni di copertura attraverso crediti, debiti e disponibilità in valuta una società deve applicare il presente principio retrospetticamente», si deve pertanto far
riferimento sia all'OIC 29 sia all'OIC 3248.