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Il criterio del costo ammortizzato e le disposizioni riguardanti la prima

CAPITOLO II: L'IMPATTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIP

2.4 Il criterio del costo ammortizzato e le disposizioni riguardanti la prima

Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento un'importante novità: il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei

35 Scettri S., Pacieri A., Villani A., “Immobilizzazioni immateriali: modificato il trattamento contabile di

crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati.

La nuova versione dell’art. 2426 del Codice Civile recita, al numero 8, come segue: «I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Il numero 1 del medesimo articolo,

invece, dispone che: «Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in

bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile».

Il criterio di valutazione del costo ammortizzato, tipico dei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS, pur restando ancorato al costo di acquisto o al valore nominale, tiene anche conto delle eventuali differenze fra i tassi di interesse nominali e quelli effettivi, secondo una logica finanziaria.

Il Codice Civile non contiene una definizione ben delineata di “costo ammortizzato” ma, l’articolo 2426, comma 2, rinvia espressamente ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea, che sono poi richiamati anche dai principi contabili nazionali.

Lo IAS n. 39 definisce il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria come «il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione

iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità»36.

Inoltre, il tasso di interesse effettivo è definito come: «il tasso che

attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria»37. La normativa in questione stabilisce che, nel calcolare il tasso di

interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in

considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione38 e tutti gli altri premi o sconti. Si

presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

L’applicazione di tale criterio di valutazione impone, dunque, di ripartire i costi o ricavi derivanti dallo strumento finanziario (titolo, credito o debito) lungo tutta la durata dell’attività o della passività.

Quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti per tutto il periodo, il criterio del costo ammortizzato coincide con quello del costo storico o del valore nominale, in quanto il tasso di interesse nominale (incassato o pagato) è identico a quello effettivo.

Laddove, invece, vi siano differenze fra valore iniziale e valore di rimborso (per effetto di costi iniziali, aggi o disaggi di emissione), oppure gli interessi prevedano tassi differenti lungo la durata dello strumento finanziario, il tasso di interesse nominale è differente da quello effettivo e occorre iscrivere in Stato patrimoniale l’attività o la passività a un valore diverso dal costo storico (per i titoli) o dal valore nominale (per i crediti ed i debiti).

Come noto, le differenze con la normativa precedente consistono essenzialmente nel fatto che, secondo la previgente formulazione del Codice

38 I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuiti all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Civile, i debiti dovevano essere iscritti in bilancio al valore nominale (pari, generalmente, al valore di rimborso). Il principio contabile OIC 19, inoltre, prevedeva la capitalizzazione nella voce B.I.7 (Altre immobilizzazioni immateriali) degli «oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, le

spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti e tutti gli altri costi iniziali». Secondo il principio OIC 24, poi, i costi capitalizzati dovevano essere

ammortizzati in base alla «durata dei relativi finanziamenti, in base a quote

calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario». In modo analogo il disaggio sui prestiti doveva essere iscritto

nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito. Di seguito riprendiamo i concetti esposti finora sulle nuove disposizioni avvalendoci di un esempio numerico, ripreso dal documento OIC n. 1939, riferito

al caso di un finanziamento bancario, in modo da osservare le differenza tra il calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione e in presenza di attualizzazione.

1) Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (e anche il tasso di interesse effettivo) coincidono con il tasso di interesse nominale. In tal

caso, se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%) fosse allineato al tasso di mercato, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento, qualora non sia necessaria l’attualizzazione.

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio a b = a x 1,00% c d = a + b + c 20X0 1000 10 -10 1000 20X1 1000 10 -10 1000 20X2 1000 10 -10 1000 20X3 1000 10 -10 1000 20X4 1000 10 -1010 0

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest’ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0- 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

Le scritture contabili relative all’operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti:

1.000 = 10 / (1,01)^1 + 10 / (1,01)^2 + 10 / (1,01)^3 + + 10 / (1,01)^4 + 1.010 / (1,01)^5

01.01.20X0 Dare Avere Rilevazione iniziale del finanziamento passivo

C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00

D) 4) Debiti verso banche 1.000,00

31.12.20X0 Dare Avere

Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

31.12.20X1 Dare Avere

Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

31.12.20X2 Dare Avere

Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

31.12.20X3 Dare Avere Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

31.12.20X4 Dare Avere

Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)

C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

D) 4) Debiti verso banche 10,00

C) IV) Disponibilità liquide 10,00

Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza

D) 4) Debiti verso banche 1.000,00

C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00

2) Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non deve includere l’effetto dei costi di transazione, è nel caso di specie pari all’1%. Se tale tasso di interesse si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si ipotizza pari al 5%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 5% (€826,82);

2. al valore attuale così ottenuto sottrarre i costi di transazione che nel caso di specie sono pari a zero;

3. calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del debito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazione, come nel caso di specie, non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato del 5%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

Al valore attuale (€ 826,82) occorre sottrarre gli eventuali costi di transazione sostenuti per ottenere il valore di iscrizione iniziale del debito a seguito dell'attualizzazione. Poiché nel caso di specie non vi sono costi di transazione il valore di iscrizione iniziale è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri (€826,82).

Determinato il valore di iscrizione iniziale di € 826,82 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, cioè il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore di rilevazione iniziale € 826,82. Tuttavia, nel caso di specie non occorre procedere al calcolo, perché, in assenza di costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di interesse di mercato utilizzato per l’attualizzazione (5%).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse effettivo del 5% (pari al tasso di mercato in assenza di costi di transazione).

10 / (1,05)1 + 10 / (1,05)2 + 10 / (1,05)3 + 10 / (1,05)4 + + 1.010 / (1,05)5 = 826,82

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio a b = a x 5% c d = a + b + c 20X0 826,82 41,34 -10 858,16 20X1 858,16 42,91 -10 891,07 20X2 891,07 44,55 -10 925,62 20X3 925,62 46,28 -10 961,9 20X4 961,9 48,1 -1010 0

La differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza

dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una

diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

Dopo aver analizzato le nuove disposizioni sulla contabilizzazione di crediti, debiti e titoli, andiamo a vedere quello che è stato previsto in tema di prima applicazione del criterio del costo ammortizzato al bilancio 2016, avvalendoci anche dell'analisi svolta in merito da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un loro elaborato40.

È possibile che, nella prima applicazione, non vi siano state modifiche, essenzialmente per la presenza di uno dei seguenti motivi:

• la società ha scelto di adottare il criterio in via prospettica: qualora la

40 AA.VV., “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015

e ai principi contabili nazionali”, a cura di CNDCEC – Area principi contabili e di valutazione e di

società avesse optato per tale soluzione, si è continuato a contabilizzare gli effetti economici delle operazioni esistenti al 31 dicembre 2015 con i vecchi criteri, e questo succederà sino alla eliminazione “naturale” delle poste dal bilancio. Gli effetti del costo ammortizzato in sede di prima adozione sono stati, quindi, nulli. In tale evenienza, la società doveva farne menzione in Nota Integrativa;

• la società redige il bilancio in forma abbreviata o si tratta di una micro- impresa: tali società, infatti, sono esentate (non solo in sede di prima applicazione, ma anche a regime) dall’adozione del criterio del costo ammortizzato;

• gli effetti economici derivanti dall’adozione del criterio, esistenti alla data del passaggio, non erano rilevanti: la rilevanza, infatti, comporta che le norme del Codice Civile e i principi contabili siano applicati (non solo in sede di prima applicazione, ma anche a regime) a operazioni ed eventi che abbiano effetti rilevanti.

Si deve evidenziare che nella gran parte dei crediti e debiti commerciali, il costo ammortizzato non trova applicazione, poiché, come ricorda l’OIC generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti o i debiti sono a breve termine, ossia qualora questi abbiano scadenza inferiore ai 12 mesi41.

L’OIC prevede che gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili non connessi all’implementazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 possano essere rilevati in bilancio prospetticamente, in linea con quanto previsto dall’OIC 29. Nei bilanci in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese, pertanto, i costi di transazione che, in base a quanto previsto antecedentemente, erano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e che adesso, in virtù delle nuove previsioni dell’OIC 15 e OIC 1942 dovrebbero essere iscritti

tra i risconti attivi, possono continuare ad essere rilevati nell’attivo

immobilizzato sino al loro definitivo azzeramento43.

In questa prospettiva, la società, qualora avesse optato per applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato, anche in sede di prima applicazione, avrebbe dovuto contabilizzare l’effetto derivante dal cambiamento di principio contabile così come previsto dai pertinenti principi44.

In termini quantitativi, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, in sede di passaggio alle nuove norme, ha determinato di norma:

• valori di crediti o di titoli di debito diversi rispetto a quanto avviene con la registrazione del valore dei crediti al loro importo nominale o con la registrazione dei titoli di debito iscritti con il criterio del costo storico. Gli eventuali costi di transazione, “incrementano” il valore di bilancio, mentre l’eventuale effetto di attualizzazione diminuisce il valore “economico” degli elementi. Il passaggio al criterio del costo ammortizzato determina, perciò, un aumento o una riduzione del patrimonio netto a seconda della circostanza in cui la società si viene a trovare in tale data;

• valori di debito più bassi rispetto a quanto avviene con la registrazione del valore dei debiti al loro importo nominale. Gli eventuali costi di transazione e/o l’eventuale effetto di attualizzazione, infatti, diminuiscono il valore “economico” del debito, che corrisponderà all’importo nominale (importo dovuto), solo alla data di regolamento dello stesso. In questo caso, in sede di passaggio al criterio del costo ammortizzato, la società registrerà un incremento del patrimonio netto.

Laddove siano stati emessi titoli di debito (per es., titoli obbligazionari), occorre considerare anche l’effetto sul bilancio della precedente iscrizione di eventuali aggi e disaggi.

Presa, per esempio, l’emissione di un prestito obbligazionario in data 1° gennaio 2015 per 200.000 con costi di transazione per 20.000 e disaggio di

43 OIC n. 24, paragrafo 104.

10.000, tassi di interesse nominale del 3% annuo e restituzione del capitale dopo 5 anni, avremmo, prendendo in esame anche i dati dell’esercizio 2015 per la presentazione dell’informazione comparativa, il seguente prospetto di determinazione quantitativa dei valori di carico del debito:

Esercizio Valore contabile inizio esercizio Interessi passivi calcolati con il tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in uscita Valore contabile fine esercizio 2015 170000 11256,51 -6000 175257 2016 175257 11604,57 -6000 180861 2017 180861 11975,68 -6000 186837 2018 186837 12371,36 -6000 193208 2019 193208 12793,24 -206000 0

Il tasso di interesse effettivo del 6,621479% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri del periodo 2015-2019 al valore di rilevazione iniziale 170.000:

L’applicazione retroattiva richiederebbe la rideterminazione dei valori al 1° gennaio 2016 e l’imputazione della differenza a patrimonio netto, assumendo il tasso interno di rendimento riferito al momento dell’emissione. Per questo motivo, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 2016 avremmo dovuto effettuare una scrittura del tipo:

Ciò detto, la transazione richiede anche la rideterminazione degli altri valori interessati, ossia i disaggi di emissione e i costi legati all’emissione, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.

170.000 = 6.000/(1,06621479)^1 + 6.000/(1,06621479)^2 +

+ 6.000/(1,06621479)^3 + 6.000/(1,06621479)^4 + 206.000/(1,06621479)^5

I disaggi alla data del passaggio risulterebbero iscritti per 8.000, poiché il piano di ammortamento degli stessi originariamente rilevati a libro giornale per 10.000 avevano dovuto prevedere una ripartizione lungo il periodo della durata del prestito obbligazionario, determinando una “quota di ammortamento” del disaggio pari a 10.000/5 = 2.000.

Contestualmente, le spese di emissione alla data della transizione alle nuove norme dovevano essere iscritte inizialmente nell’attivo immobilizzato tra le immobilizzazioni immateriali per un valore netto contabile di 16.000, considerato che il costo originario (20.000) doveva essere ripartito egualmente per il quinquennio, determinando un ammortamento al 31 dicembre 2015 di 4.000.

Per tale motivo, la società che decide di passare con determinazione retroattiva dei valori dovrebbe effettuare con riferimento al 1° gennaio 2016 anche le seguenti operazioni:

In considerazione del fatto che l’operazione interessa anche l’esercizio 2015, occorre in via extracontabile rideterminare i dati solo ai fini comparativi anche con riferimento all’esercizio antecedente. Nel caso in esame, è necessario riconsiderare il Conto Economico comparativo per quanto concerne l’imputazione degli interessi passivi di competenza dell’esercizio, iscrivibili in linea con quanto determinato nella tabella esposta in precedenza.

Per le società che hanno optato per non fruire dell’adozione del criterio ammortizzato in via prospettica poteva emergere, nel corso della prima applicazione, la problematica di attualizzare anche debiti finanziari (o crediti finanziari) infragruppo concessi a tassi non di mercato o infruttiferi.

Il paragrafo 45 dell’OIC 15 prevede che: «nel caso dei crediti finanziari, la

differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 4245 utilizzando il tasso di

45 Si fa riferimento al fatto che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti che ne derivano sono irrilevanti.

Utili portati a nuovo a Disaggio di emissione 8.000 Utili portati a nuovo a Immobilizzazioni immateriali 16.000

interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione».

Presa, per esempio, una società che ha ricevuto un finanziamento infruttifero dalla propria controllante di 200.000 il 1° gennaio 2014 da restituire il 31 dicembre 2018, avremmo che il valore contabile di tale posta al 1° gennaio 2016 con le previgenti disposizioni risulta pari al suo importo nominale (200.000).

Applicando le previsioni proprie del costo ammortizzato e considerando un tasso di mercato per un prestito similari pari al 5%, avremmo che il valore del debito al 1° gennaio 2016 è pari a 172.768. Ne risulta che con data 1° gennaio 2016 dovremmo dovuto effettuare una scrittura del tipo:

Con riferimento all’informativa comparativa, dovremmo riconsiderare l’importo del debito al 1° gennaio 2015 (pari, nel nostro caso, a 164.540 euro), per imputare il differenziale tra il valore al 31 dicembre 2015 (pari al valore esistente al 1° gennaio 2016) e il valore ricavato ad inizio esercizio comparativo al conto economico dell’esercizio 2015 (voce C17 “interessi e altri oneri

finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti”).

Se dalle evidenze disponibili risultasse che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, l’importo della differenza tra l’importo nominale del debito e il suo valore al 1° gennaio 2014 (pari, nel nostro caso a 43.295) andava iscritto ad incremento del patrimonio netto della società controllata:

Prestiti verso controllante a Utili portati a nuovo 27.232