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CAPITOLO III: DISPONIBILITÁ O INDISPONIBILITÁ DELLE RISERVE NELLE

3.4 Le riserve disponibili

3.4.3. Riserve distribuibili ai soci

Le riserve distribuibili rappresentano solamente una parte delle riserve disponibili, e si differenziano dalle altre perché possono essere anche distribuite ai soci. Mentre le riserve distribuibili sono sempre disponibili, non è vero il contrario, in quanto, come abbiamo avuto modo di vedere, esistono riserve che

sono disponibili, ma non sono distribuibili: è il caso della “Riserva sovrapprezzo azioni” che è disponibile ma non distribuibile, almeno finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Quindi, vediamo quali voci del Patrimonio Netto possono essere distribuite ai soci e, in alcuni casi, a che condizioni:

• Utili d'esercizio e utili di esercizi precedenti portati a nuovo, ovviamente; • Riserva sovrapprezzo azioni: tale posta di bilanci può essere distribuita ai

soci solo se la riserva legale ha raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;

• Riserve facoltative e straordinarie: sono distribuibili tali riserve se sono state costituite con utili;

• Riserva statutaria: è distribuibili solo se lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di “conguaglio dividendi” ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare a disposizione dell’assemblea; al di fuori delle predette ipotesi la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito da parte dell’assemblea straordinaria.

• Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile: tale riserva resta indistribuibile fino a che gli utili potenziali non vengono effettivamente realizzati;

• Riserva di rivalutazione: la riserva da rivalutazione “monetaria”, in dottrina ci si è interrogati se possa applicarsi lo stesso principio o meno; se si ipotizza che la rivalutazione rientri in uno dei casi eccezionali di cui all’articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, ne conseguirebbe che il saldo attivo di rivalutazione non sarebbe distribuibile se non dopo la vendita dell'immobile rivalutato oppure quando l'intero importo oggetto di rivalutazione è stato recuperato attraverso la procedura di ammortamento77.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto descritto in questo elaborato, salta subito all'occhio quanto il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 abbia inciso, apportando numerose modifiche, sulla disciplina del bilancio d'esercizio, tanto da poter definire questo Decreto come una vera e propria “riforma contabile”.

L'obiettivo del Decreto è stato, senz'altro, quello di avvicinare il più possibile il bilancio redatto con i principi contabili nazionali OIC a quello redatto sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; obiettivo questo voluto fortemente dall'Unione Europea per cercare di avere un'unica disciplina contabile per tutti gli stati membri. A mio parere, l'emanazione di queste modifiche normative risultava ormai necessaria date le condizioni del mercato attuale, quindi anche in Italia, se pur in leggero ritardo rispetto agli altri paesi europei e dietro le linee guida dell'Unione Europea, si è dovuti intervenire al fine di perseguire tale obiettivo.

Questo ha portato l'Organismo Italiano di Contabilità a dover aggiornare gran parte dei principi contabili nazionali tenendo conto di tutte le disposizioni del Decreto. Come abbiamo potuto vedere, anche l'OIC n. 29, che fornisce le regole da applicare in caso di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, è stato soggetto ad una revisione da parte dell'OIC. Il nuovo OIC n. 29 dispone che, in caso di cambiamenti di principi contabili, l'effetto che ne deriva deve essere determinato retroattivamente, e viene iscritto a rettifica del saldo di apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in cui il cambiamento si è presentato. Questa rettifica, a norma dell'OIC n. 29, va ad incidere sugli “Utili portati a nuovo” o su altre voci del Patrimonio Netto che si considerano più

adatte. Questa è la norma generale ma, nella prassi, ogni singolo principio prevede le regole da rispettare in sede di prima applicazione.

Una novità importante introdotta dal D.Lgs. 139/2015 riguarda il trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, per i quali l'OIC ha previsto un principio contabile ad hoc, cosa che prima non era prevista, a differenza dei principi contabili internazionali.

Si sono avute conseguenze importanti in riferimento al Patrimonio Netto in quanto, precedentemente, per i rischi derivanti dagli strumenti finanziari derivati era possibile stanziare un “Fondo per perdite potenziali correlate a strumenti derivati”. Ad oggi, invece, è stata prevista una nuova riserva di Patrimonio Netto che ci permette di assegnare un ruolo più importanti a tali strumenti, ma solo in riferimento ad operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, in quanto vengono contabilizzate le variazioni del valore di tali flussi.

Tali disposizioni sono, a mio avviso, rilevanti anche se nel panorama delle società italiane vanno ad incidere solo sulle società di maggiori dimensioni.

Lo stesso discorso vale anche per la novità riguardante l'acquisto di azioni proprie, in quanto anche questa è un'operazione che si riferisce ,in genere, a società quotate e bancarie.

La novità consiste in una diversa contabilizzazione dell'acquisto di azioni proprie che, nell'attuale quadro normativo, comporta una riduzione del Patrimonio Netto, dell'importo corrispondente, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo: la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. A mio parere, tale disposizione appare più giusta della precedente, dove invece si prevedeva l'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello Stato Patrimoniale, dato che la società utilizza i propri fondi per acquistare le azioni che non fanno altro che diminuire la consistenza del Patrimonio Netto, tanto da poter accostare questa operazione alla rilevazione di una perdita d'esercizio.

L'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità vieta alle società di poter iscrivere tali costi nello Stato Patrimoniale e poterli, dunque, capitalizzare (anche s'è c'è la deroga che prevede l'iscrizione di tali costi tra i costi d'impianto e d'ampliamento e i costi di sviluppo se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione). Questo va ad incidere principalmente sul risultato economico dell'esercizio e, in sede di prima applicazione, incide sul Patrimonio Netto solo per la rettifica da apportare sugli utili portati a nuovo, ai sensi dell'OIC n. 29.

La stessa conseguenza si ha anche per la determinazione del nuovo valore da attribuire a crediti, debiti e partecipazioni con il criterio del costo ammortizzato, in quanto è necessario rettificare tali valori in contropartita alla variazione degli utili portati a nuovo. Tale criterio però è da applicarsi ai soli crediti, debiti e partecipazioni che hanno una scadenza superiore ai 12 mesi e per tale ragione è raro trovare l'applicazione di questo nuovo criterio (ispirato ai principi IAS/IFRS) all'interno dei bilanci delle società italiane.

La riserva che si viene a creare in riferimento agli utili netti su cambi non realizzati persegue l'obiettivo di evitare, in maniera prudenziale, che venga distribuito un utile ai soci che non è stato ancora realizzato e che potrebbe anche non realizzarsi dato che la sua concreta realizzazione dipende dall'andamento dei tassi di cambio al momento dell'incasso di un credito in valuta o del pagamento di un debito in valuta.

È chiaro che anche per la riserva da rivalutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto si fa riferimento a un discorso prudenziale, in quanto deve essere iscritta in tale riserva la differenza tra il valore riferito al costo iniziale della partecipazione e il valore che emerge con l'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Infine, è necessario porre l'attenzione sull'aspetto della disponibilità o sull'indisponibilità delle riserve che abbiamo trattato.

principi contabili OIC sono riserve che perseguono l'obiettivo di accantonare somme, in via prudenziale, per poter coprire rischi che potrebbero verificarsi in sede di una sbagliata valutazione o di variazione dei valori delle poste contabili a cui si riferiscono. Proprio per questa natura si devono classificare come riserve indisponibili e, quindi, non possono essere utilizzate dalla società per aumenti nominali di capitale e copertura perdite e nemmeno possono essere distribuite ai soci. Lo stesso discorso non si può fare, invece, per gli utili portati a nuovo, i quali vengono colpiti dalle nuove disposizioni come poste che accolgono le rettifiche necessarie che sono apportate al bilancio; questo è dovuto proprio dalla natura di tale voce che risulta disponibile per quelle operazioni citate poc'anzi.

Appare evidente, a mio avviso, come tali previsioni siano giuste, soprattutto perché sono indirizzate alla tutela nei confronti dei creditori sociali, e il legislatore dovrebbe continuare a dettare norme perseguendo questo obiettivo, in modo da avere una situazione contabile che rispecchia all'esterno la veritiera situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una società.

Altro obiettivo da perseguire il prima possibile è quello di ottenere una normativa contabile unica che mette sullo stesso livello le società di tutti gli stati membri dell'Unione Europea; processo, questo, che richiederà sicuramente del tempo ma che pare essere in pieno corso.

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RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Professor Marco Allegrini, per la disponibilità e la professionalità dimostratemi durante la stesura della tesi.

Inoltre, un sentito ringraziamento va a tutta la mia famiglia per avermi sostenuto ed aiutato, moralmente ed economicamente, per il raggiungimento di questo importante traguardo, ma anche e soprattutto per il supporto che mi hanno sempre dato nella vita.

Un grazie finale, anche se non meno importante, va alla mia fidanzata e a tutti i miei amici, con i quali ho condiviso momenti più e meno belli e che non mi hanno fatto mai mancare il loro fondamentale sostegno.