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La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

CAPITOLO II: L'IMPATTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIP

2.2 La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

All'interno della relazione elaborata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia29, che fornisce dei chiarimenti sulle disposizioni

del D.Lgs. 139/2015, si evince che l'acquisto di azioni proprie può essere definito come un argomento di “nicchia”; interessa, infatti, nella maggior parte dei casi, alle società quotate o bancarie per le quali, tra l'altro, il D.Lgs. 3/2005 aveva previsto l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2005.

Le operazioni della società sulle proprie azioni possono rispondere a ragioni economiche e finalità meritevoli di tutela, come:

• svolgere un'azione di controllo del valore del titolo sul mercato;

• contrastare una scalata alla società posta in essere da soggetti non graditi; • investire liquidità eccedente, avendo quindi una forma utile di

investimento;

• ridurre il capitale sociale.

Queste stesse operazioni, però, possono anche essere fonte di importati pericoli che si concretizzano nell'inquinamento della formazione della volontà sociale, nella minaccia all'integrità ed effettività del capitale o nella possibilità di effettuare manovre speculative con alterazioni delle quotazioni delle azioni sul mercato dei titoli.

Per tutti questi motivi, l'acquisto di azioni proprie è un fenomeno che è stato sempre sottoposto dal Legislatore ad una serie di limitazioni e divieti, con l'obiettivo di circoscrivere le possibili minacce insite in tale tipologia di operazioni. Si è intervenuti in due direzioni: per un verso, si è subordinato l'acquisto di azioni proprie a limiti e regole procedimentali e, per l'altro verso, si sono sottoposte le azioni proprie ad un regime particolare finalizzato alla sterilizzazione dei loro diritti,

Per le S.p.A. l'acquisto di azioni proprie è possibile solo in presenza, congiuntamente, delle condizioni previste dall'articolo 2357 del Codice Civile, ossia:

1. l'acquisto delle azioni proprie deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

2. l'acquisto deve riguardare solo azioni interamente liberate;

3. è necessaria un'autorizzazione risultante da delibera assembleare, che fissa modi e tempi dell'acquisto, nonché il prezzo minimo e massimo e il numero delle azioni da acquistare;

4. nel caso si tratti di società quotate vi è un altro limite: il valore nominale delle azioni acquistate non deve essere superiore ad un quinto del capitale sociale30.

La precedente versione dell'OIC n. 21, pubblicata nel 2014, forniva chiarimenti sulla disciplina contabile delle partecipazioni e delle azioni proprie.

Queste disposizioni indicavano che le azioni proprie andavano iscritte nello Stato Patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nell'attivo immobilizzato alla voce B.III.4 “Azioni proprie” o nell'attivo non immobilizzato alla voce C.III.5 “Azioni proprie”, a seconda che l'organo amministrativo abbia deciso di mantenerle a lungo nel portafoglio o, comunque, per un periodo di tempo che vada oltre l'esercizio in corso, oppure che abbia deciso di acquistarle per rivenderle (annullarle) entro breve termine.

L'art. 2357-ter C.C., nella versione pre-riforma, disponeva che al momento dell'acquisto e dell'iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello Stato Patrimoniale veniva iscritta nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, ossia una riserva indisponibile che rimaneva tale fino all'alienazione delle azioni. Se si trattava di

30 Il limite di un quinto del capitale sociale è da conteggiarsi tenuto conto anche delle azioni detenute da società controllate. Tale limitazione è volta a salvaguardare tutti quei casi in cui, tramite l'interposizione di una società controllata, la controllante potrebbe aggirare i limiti normativi.

un'impresa controllata che deteneva azioni della società controllante, veniva iscritta tra i conti del Patrimonio Netto la voce “Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio”.

La valutazione iniziale di tali azioni avviene in base al costo di acquisto. Le valutazioni a chiusura bilancio, invece, vengono effettuate in base al costo storico, tenendo conto eventuali perdite durevoli di valore, se si tratta di azioni proprie immobilizzate, mentre vengono valutate in base al minore fra costo e presumibile valore di realizzo se si tratta di azioni proprie non immobilizzate.

Questa materia viene trattata anche dai principi contabili internazionali, esattamente dallo IAS 32, in cui non è prevista la possibilità di considerare le azioni proprie come un'attività nella quale l'impresa ha investito; ogni acquisto di azioni proprie deve essere considerato come un rimborso agli azionisti e contabilizzato in diminuzione del capitale e delle altre voci del Patrimonio Netto. Inoltre, nessun utile o perdita derivante da acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie viene iscritto al Conto Economico; le differenze tra prezzo di acquisto e di vendita derivanti da tali transazioni sono registrate tra le riserve del Patrimonio Netto.

Il D.Lgs. 139/2015, in merito all'acquisto di azioni proprie, al Capo II, dell'articolo 6, apporta modifiche al Codice Civile all'art. 2357-ter e, per opportuno coordinamento, sono modificati anche gli articoli 2424 C.C., che determina il contenuto dello Stato Patrimoniale, e 2424-bis C.C., che fornisce disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale.

Il comma terzo dell'art. 2357-ter C.C., come detto, è stato modificato prevedendo che l'acquisto delle azioni proprie comporta una riduzione del Patrimonio Netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo. Sulla base di questo viene modificato anche l'art. 2424 C.C. che prevede la riserva X “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, che sostituisce la vecchia “Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Il legislatore ha così escluso che si possano avere dubbi

interpretativi circa la natura dell'acquisto di azioni proprie (immobilizzazione o attivo corrente) ed ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio della società.

In estrema sintesi possiamo affermare che è cambiato radicalmente il concetto di acquisto di azioni proprie che è passato da una rappresentazione contabile quale investimento (nell'attivo, immobilizzato o corrente), sottoposto a limiti, a riduzione di Patrimonio Netto.

Dallo scorso 1° gennaio 2016, le imprese che avessero acquistato azioni proprie dovranno procedere con la riduzione del proprio patrimonio netto.

Fino al 31 dicembre 2015, all'atto dell'acquisto delle azioni proprie, le scritture contabili da eseguire erano le seguenti (esempio riportato sempre dall'elaborato dell'ODCEC di Brescia). Supponendo che la società Alfa avesse acquistato, in base a delibera assembleare, 1.000 azioni proprie dal valore nominale di € 50, avevamo:

Contemporaneamente occorreva vincolare per tale importo la riserva straordinaria:

Con i cambiamenti normativi sopravvenuti, tale operazione di acquisto delle azioni proprie non rappresenta più un investimento e di contro non comporta più l'iscrizione di una riserva. In particolare dal 2016 è sorta la necessità di eseguire uno “storno” delle poste precedentemente iscritte.

È necessario, però, distinguere il caso in cui la società detenga le azioni proprie già dal 31 dicembre 2015, dal caso in cui essa le abbia acquistate successivamente.

Azioni Proprie a Banca c/c 50.000

Al verificarsi della prima fattispecie le scritture contabili da eseguire potevano essere le seguenti:

È chiaro dalla scrittura contabile ne deriva un impatto negativo sul Patrimonio Netto; si è verificato, pertanto, un peggioramento di tutti gli indici di bilancio rapportati al Patrimonio Netto.

Con riferimento a quest'ultima rilevazione sopra riportata è utile ricordare che l'OIC 29 indica che, in caso di applicazione retroattiva, gli effetti della modifica sono imputati alla voce “Utili portati a nuovo”, oppure ad un'altra componente del Patrimonio Netto se è più appropriato; l'annullamento della “Riserva acquisto azioni proprie” può, quindi, essere effettuata ripristinando la riserva originaria, come sopra indicato.

Nel secondo caso, ovvero di azioni acquistate successivamente al 31 dicembre 2015 si è dovuto già tener conto della nuova normativa e, quindi, la rilevazione contabile da eseguirsi all'atto dell'acquisto delle azioni doveva essere:

2.3 Le riserve generate dall'eliminazione dei costi di ricerca e di