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6. Possibile classificazione delle autorità indipendenti: figure

6.7. Autorità di regolazione

Le autorità di regolazione costituiscono una sottospecie di quelle settoriali.

In un contesto di liberalizzazione dei mercati la struttura della regolazione è piuttosto complessa:

a) sia dal punto di vista dei rapporti tra gestori dei servizi ed autorità di regolazione;

b) sia dal punto di vista dei reciproci rapporti tra gestori in concorrenza; c) infine dal punto di vista dei rapporti tra gestori ed utenti.

Quanto ad a), i regolatori devono porre regole che consentano uno sviluppo del mercato concorrenziale, sia il raggiungimento degli obiettivi del servizio pubblico (eguaglianza per es.).

Si tratta pertanto di una regolazione che crea i presupposti del mercato concorrenziale: una regolazione ex ante, insomma.

A ciò si aggiunge l’applicazione dei principi generali in materia di concorrenza, il cui rispetto è garantito dall’AGCM.

Le autorità di regolazione, una volta fissate le regole, devono vigilare se queste siano rispettate dai gestori del servizio.

Quanto a b), i gestori del servizio in concorrenza sono sottoposti in molti casi ad obblighi reciproci.

Le relazioni tra i gestori in concorrenza sono rimesse in primo luogo a strumenti negoziali e, in caso di impossibilità di accordo, a provvedimenti unilaterali delle autorità di settore.

84 Cfr. anche P. Fusaro, Il riparto di competenze delle Autorità amministrative

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Infine quanto a c), ovverosia il rapporto tra gestori ed utenti, quest’ultimo è disciplinato da una serie di regole poste dalle autorità di settore e dalle carte dei servizi85.

In caso di violazione, l’utente può proporre un reclamo anzitutto al gestore del servizio in base a procedure da questo stabilite e, in secondo luogo,innanzi all’autorità di settore che dirime la controversia in via stragiudiziale.

Le principali autorità di regolazione settoriali, istituite a livello nazionale, sono tre: AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica,il gas e il sistema idrico) AGCOM (Autorità garante nelle comunicazioni) e l’Autorità di regolazione dei trasporti86.

La prima, disciplinata dalla legge n. 481/1995, è preposta alla regolazione dei settori dell’energia elettrica e del gas, ex art.3, comma 187, della legge stessa, e più di recente, del settore idrico (art. 21 comma 19, legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Essa è stata istituita a seguito della liberalizzazione dell’attività di produzione, acquisto, vendita dell’energia elettrica (d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 di recepimento della direttiva 1996/92/CE del 19 dicembre 1996) e del gas (d.lgs.23 maggio 2000, n.164 di recepimento della direttiva 1998/30/CE del 22 giugno 1998).

L’Autorità opera in modo integrato con le corrispondenti autorità europee.

85 Sulle carte dei servizi si veda M. Giusti, Fondamenti di diritto pubblico

dell’economia, cit., pagg. 318-323.

86 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pagg. 375-378.

87 Art.3, comma 1, l.n.481/1995: “in relazione a quanto previsto dall’articolo 2,

comma 14, della presente legge, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas, attribuite dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato, che le esercita a norma del predetto articolo 5, sino all’emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di cui all’articolo 2, comma 28, della presente legge” .

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In particolare è membro dell’Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER) e del Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER).

La seconda , istituita nel 1997 (legge 31 luglio 1997, n. 249), è preposta sia al settore delle comunicazioni elettroniche (telefonia fissa e mobile, internet, ecc.), sia al settore dei media (radio, televisione, stampa), sia, da ultimo, al settore postale.

Nel settore dei media l’AGCOM opera anche allo scopo di garantire il pluralismo dell’informazione, la tutela dei minori e la par condicio nelle campagne elettorali.

Sul piano organizzativo in aggiunta a un organo collegiale (il consiglio), sono previsti due sotto organi (la commissione per le infrastrutture e la commissione per i servizi e i prodotti) con competenze specializzate nei due settori sopra indicati.

A livello europeo essa agisce in modo coordinato con l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), istituito nel 2009, con lo scopo di assistere la Commissione europea nello sviluppo di questo mercato e di creare un legame tra quest’ultima e le autorità nazionali di regolamentazione (regolamento n. 1211/2009). La terza, istituita nel 2012 è preposta ai settori ferroviario, portuale, aeroportuale e autostradale.

In questi settori, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha in particolare il potere di stabilire i criteri per la fissazione delle tariffe, dei pedaggi e dei canoni applicati agli utenti, di regolare l’accesso alle infrastrutture di rete da parte dei gestori del servizio in concorrenza, di definire i diritti degli utenti, di definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle relative convenzioni.

Ha inoltre poteri di intervento in materia di servizio taxi, allo scopo di migliorare la qualità del servizio anche attraverso la promozione

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dell’incremento del numero delle licenze rilasciate e una maggiore libertà tariffaria.

All’Autorità è attribuito il potere eccezionale di impugnare innanzi al giudice amministrativo (TAR del Lazio) i provvedimenti dei comuni relativi alla disciplina del servizio taxi.

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CAPITOLO III

L’ attuale Autorità nazionale anticorruzione: carattere

“nuovo”, genesi ed evoluzione storica, caratteri, piano di

riordino, sanzioni

Sommario: 1. Perchè parlare della “nuova” Autorità nazionale

anticorruzione. - 2. Come si arriva a realizzare l’attuale Autorità nazionale anticorruzione. - 3. Principali caratteri. - 4. La soppressione dell’AVCP e il trasferimento delle funzioni all’ ANAC: premessa. - 4.1. Il settore degli appalti pubblici: un settore vulnerabile. - 4.2. Intervento a livello nazionale nell’ambito del settore degli appalti pubblici. - 4.3. Intervento a livello internazionale nell’ambito del settore degli appalti pubblici. - 4.4. La scelta del legislatore di sopprimere l’AVCP: motivazioni ed implicazioni. - 5. Il Piano di riordino: premessa. -6. (Segue) Breve descrizione del Piano di riordino. - 7. Il potere

sanzionatorio dell’ANAC

1. Perchè parlare della “ nuova” Autorità nazionale anticorruzione

L’attuale Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) è un’ autorità amministrativa indipendente a pieno titolo, per di più dotata di un apparato amministrativo di supporto finalmente adeguato allo svolgimento di funzioni e all’esercizio di poteri nel frattempo significativamente rafforzati.

Questo è possibile evincerlo dalle rilevanti novità introdotte dal d.l.n.90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014 (di seguito denominato “d.l. n. 90”), cui faremo costantemente riferimento nel presente capitolo. Per comprendere l’assunto, cioè che siamo ormai in presenza di una compiuta Autorità anticorruzione che presenta diversi elementi di discontinuità rispetto al passato, il che costituisce la ragione per cui è

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possibile parlare di “nuova” Autorità nazionale anticorruzione, basti ripercorrere i principali passaggi che si sono succeduti nella costruzione dell’ANAC88.

2. Come si arriva a realizzare l’attuale Autorità nazionale