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Avaria danno

Nel documento L'avaria comune (pagine 111-114)

5.4 Classificazione dell’avaria

5.4.1 Avaria danno

Si considera avaria danno qualsiasi tipo di degradazione fisica sofferta dalla nave o dalle merci durante la spedizione marittima, a fronte di un sacrificio cosciente dei beni dei partecipanti determinato dal corso naturale degli eventi. Nei paragrafi che seguono, saranno descritti i vari tipi di avaria danno.

Il getto del carico e degli attrezzi il caso tipico d’avaria riconosciuto nelle legislazioni di tutti i tempi. Belingieri193 riporta che “quando, per tener la nave meno

sensibile all’urto della tempesta, per disincagliarla o per sottrarla all’inseguimento del nemico, il capitano ordina che si gettino a mare tutte o parte delle merci o degli oggetti a bordo.”

Il taglio degli avanzi costituisce un tipo d’avaria che era effettuato in passato mentre nella navigazione moderna è un evento molto raro a causa dei progressi nelle tecniche costruttive delle navi. Il taglio degli avanzi si compieva in caso di incidendo del veliero e prevedeva il taglio dell’albero le cui vele erano in fiamme. Occorre stabilire però quali siano gli estremi del sacrificio.

L’incendio che scoppia a bordo è sempre un pericolo grave per la spedizione marittima e i provvedimenti presi per garantire la salvezza comune costituiscono un atto d’avaria comune.

In genere le misure intraprese per estinguere l’incendio prevedono: • estinzione del fuoco con allagamenti delle zone d’incendio; • getto di una parte del carico o delle merci che siano incendiate;

• immersione parziale della nave e del suo carico per imbarcare acqua, con conseguente danno o perdita di una parte o tutto il carico;

• getto delle parti incendiate dell’attrezzatura della nave o del carico. Nella pratica si è ritenuto di includere in avaria comune:

• le spese incontrate per le misure di salvezza adottate;

• i danni prodotti alle cose o a quelle parti della nave che siano state estratte al fuoco;

• i danni prodotti a quelle parti della nave od a quelle porzioni del carico che siano state attaccati dal fuoco.

L’investimento si riferisce ai danni sofferti dalla nave o dal carico nell’investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, o da un altro pericolo imminente, le spese fatte per rimettere a galla la nave investita e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione.

Si riferisce al caso in cui la nave è catturata da nemici o da pirati e nave e carico vengano riscattati. Il corrispettivo pagato per il riscatto costituisce avaria comune unitamente alle spese per il sostentamento e la liberazione degli ostaggi. Questa è una regola trasmessa dal Diritto Romano.

In questo momento le Regole di York e Anversa ed i codici non lo contemplano questo caso in quanto considerano che sia una disciplina applicata solamente in una fase storica da tempo che attualmente è sorpassata.

I danni concernenti l’alleggerimento della nave possono avere luogo in due modalità:

• i danni sofferti dalla nave o dal carico nell’operazione di caricamento e scaricamento a causa dell’alleggerimento per la salvezza comune;

• la perdita ed i danni sofferti dalle cose messe nelle barche per alleggerimento della nave e reciprocamente ai danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave.

Nel caso di nave incagliata, il pericolo va considerato in relazione alla condizione critica in cui versa la nave che, seguitando a rimanere in quello stato, finirebbe con l’affondare. L’atto d’avaria comune consiste nel mettere le macchine al massimo sforzo, cosa che può danneggiarle. Non occorre che il pericolo sia imminente, è sufficiente che sia certo, e che dalle circostanze di fatto si possa prevedere che in un momento più o meno prossimo la nave finirebbe con l’affondare.

Le Regole di York e Anversa contengono riferimenti ai danni causati a fronte dell’utilizzo di oggetti presenti a bordo come combustibile. Questa circostanza è descritta dalla Regola IX intitolata “CARGO, SHIP'S MATERIALS AND STORES USED FOR FUEL” che contiene il seguente testo: “Cargo, ship's materials and stores, or

any of them, necessarily used for fuel for the common safety at a time of peril shall be allowed as general average, but when such an allowance is made for the cost of ship's materials and stores the general average shall be credited with the estimated cost of the fuel which would otherwise have been consumed in prosecuting the intended voyage”.

La perdita del nolo è descritta dalla Regola XV delle Regole di York e Anversa intitolata “LOSS OF FREIGHT” che contiene il seguente testo: ”Loss of freight arising

from damage to or loss of cargo shall be allowed as general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so allowed. Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred”194.

194 La perdita di nolo derivante da un danno o da una perdita subiti dal carico. Sarà ammessa in avaria comune, sia quando è stata causata da un atto di avaria comune, sia quando il danno o la perdita subiti dal carico sono ammessi in avaria comune.

Come discusso in precedenza, il nolo è la retribuzione che il trasportatore percepisce dai caricatori in cambio della sua prestazione relativa al trasporto delle merci. La regola XV precisa che la perdita del nolo causata dalla perdita o dal danno subito dal carico è ammessa in avaria comune. Inoltre, è ammessa quando bene anche questa perdita sarebbe subita direttamente dal trasportatore in seguito ad un atto d’avaria comune.

La regola di York e Anversa per l’ammissione del nolo in avaria comune si riferisce al caso della perdita del carico. Tuttavia si possono fornire altri casi in cui il nolo è perduto, anche se il carico non è ammesso alla contribuzione. Un esempio è quello in cui una parte del carico, danneggiata dall’acqua utilizzata per estinguere un incendio a bordo, è venduta dal capitano in un porto intermedio allo scopo di impedire che il danno si aggravi ulteriormente nel corso del viaggio. Il prezzo ricavato da tale vendita corrisponde a quello che le merci avrebbero avuto allo stato sano, nel porto di destinazione. Nessun diritto alla contribuzione compete pertanto ai proprietari, ma il nolo è allo stesso modo perduto per l’armatore.

Nel documento L'avaria comune (pagine 111-114)