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L’avaria comune all’interno dell’assicurazione

Nel documento L'avaria comune (pagine 149-153)

Nel caso di avaria comune, il discorso è leggermente più complesso rispetto al caso di avaria particolare. L'avaria comune si riferisce a una situazione di evidente pericolo comune, causato da un qualsiasi evento eccezionale, da evitare mediante interventi volontari che, se pur necessari per evitare conseguenze più gravi, tuttavia comportano dei danni parziali alle merci imbarcate. In tali situazioni, quindi, occorrerà determinare con esattezza la ripartizione delle spese tra tutti coloro che hanno beneficiato dell'intervento riparatore, in questo tipo di procedimento le parti del contratto di assicurazione,al verificarsi il danno, il legittimo possessore della polizza di carico e tutti i soggetti interessati devono:

1. Rivolgersi al liquidatore chiedendogli di formulare una sua valutazione sulla risarcibilità del danno e, qualora il danno risulti risarcibile, sulla misura dell’indennizzo216Fornire al liquidatore di avaria tutte le informazioni

necessarie a determinare con precisione l'ammontare della merce a destino su cui sarà calcolato il contributo di avaria generale.

2. Versare un deposito cauzionale ai rappresentanti della nave, dove la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato del contributo di avaria comune. Tale adempimento è fondamentale per poter ritirare la merce a destinazione in quanto in mancanza della cauzione, l'armatore potrebbe esercitare il proprio diritto di pegno sulla nave. Il deposito cauzionale non dovrà essere versato dall'operatore assistito da polizza assicurativa. In questo caso sarà sufficiente girare la richiesta alla Compagnia assicurativa.

3. Pagare il contributo di avaria comune di propria competenza nei modi e nei termini stabiliti nell'apposito regolamento.

In relazione al punto 3) occorre osservare che La garanzia di avaria comune è un documento che gli assicuratori rilasciano all’armatore a garanzia illimitata di quanto dovuto da una determinate ed individuate partita di merci dagli stessi assicurata in conseguenza del provvedimento di avaria comune presso del comandante della nave. Tale garanzia è indispensabile per ottenere la consegna della merce trasportata, e che posteriormente deve essere sottoscritta in un documento unilaterale chiamato

216 Tuttavia – e questo è il punto da sottolineare - le parti non si vincolano ad accettare la valutazione del liquidatore. Questa trova attuazione soltanto se, ritenendola accettabile, le parti la fanno spontaneamente propria (o, in termini giuridici più precisi, se vi aderiscono).

General Average Bond(Lloyd’s Average Bond) 217 - sottoscritto sia dagli assicuratori

della merce sia dai ricevitori della stessa. Tale documento unilaterale di fatto sostituisce il disusato Chirografo di Avaria.

Il documento Lloyd’s Average Bond in particolare stabilisce che:

a) L’armatore consegna immediatamente la merce al ricevitore senza richiedere alcun deposito.

b) Gli assicuratori si impegnano a corrispondere all’armatore la quota di contribuzione finale dovuta dalla merce.

c) Il ricevitore garantisce agli assicuratori che la merce elencata nell’atto corrisponde a quella sottoposta a rischio come da polizza e cede ogni proprio diritto verso l’armatore.

d) Rimangono impregiudicate le responsabilità diverse e ulteriori incombenti sul ricevitore per quanto da esso dovuto ma esulante la copertura assicurativa. Questo documento assume un particolare significato nel caso in cui il ricevitore, in sostituzione della garanzia da parte degli assicuratori, provvedesse al pagamento di un deposito provvisorio in contanti, a copertura della prevedibile quota contributiva che verrà a gravare sul carico all’atto dell’emissione del regolamento di avaria comune, in tal caso il Lloyd’s Average Bond costituisce un documento nel quale vengono sanciti i termini e le condizioni che regoleranno il pagamento alla contribuzione.

Per quanto concerne, invece, il pagamento del contributo di avaria sancito al punto 4), l'operatore assicurato trasferirà quest'obbligo alla compagnia di assicurazione. Qualora la somma assicurata ridotta dell’ammontare dell’avaria a carico della società risultasse inferiore al valore contributivo, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione marittima, o, se si tratta di viaggio circolare, nel luogo e nel giorno del compimento del viaggio contributivo. Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società

217 Formulario in uso predisposto dai Lloyd’s ha la funzione di fare salvi ed impregiudicati i diritti delle parti in ordine all’esistenza degli estremi dell’avaria comune, sicché il mandato conferito al liquidatore di avaria comune e solo quello di predisporre un regolamento contabile dei rapporti fra i partecipanti alla spedizione.

saranno da queste rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria comun, anche in eccedenza alla somma assicurata.

Questo tipo di procedimento così particolare ha avuto innumerevoli tentativi di qualificazione giuridica. Il più autorevole tentativo operato di recente cerca di assimilare la liquidazione di avaria all’istituto della mediation, descritto nel diritto commerciale anglosassone. Tale istituto non ha alcuna relazione con la mediazione di diritto italiano ma è simile, secondo le nostre categorie, ad un tentativo di conciliazione. Si tratta di un procedimento che ha luogo in una fase nella quale il conflitto d’interessi (nel caso nostro il contrasto che esiste tra l’assicuratore e l’assicurato) non si è già trasformato in una controversia.

Utilizzando tale procedimento, le parti cercano proprio di verificare se sia possibile trovare, secondo i termini di polizza e non per mere considerazioni commerciali o di equità, una composizione che risulti accettabile da entrambe. In termini forse più semplici, ciò che viene richiesto al liquidatore si può definire come un parere pro veritate, reso a termini di polizza, sull’esistenza e sull’entità dell’obbligazione risarcitoria. Resta il fatto che – in quanto proposta di conciliazione o in quanto parere – la liquidazione diviene operante solo nel momento in cui le parti, condividendola, vi aderiscono e la fanno propria.

Come abbiamo menzionato in precedenza, per poter determinare l’avaria comune è necessario che sussistano alcuni elementi caratterizzanti, quali il pericolo imminente, l’atto ragionevole, utile e volontario sempre con l’obbiettivo di cercare la salvezza della spedizione. L’avaria comune è di conseguenza a carico dell’assicuratore quando il provvedimento che lo causa è diretto ad evitare un danno coperto dall’assicurazione, di converso il contributo d’avaria comune che sorge da un sacrificio causato da un rischio escluso delle garanzie assicurative non sarà a carico dell’assicuratore.

È importante per gli assicuratori poter distinguere se l’avaria comune è di tipo avaria danno o avaria spesa per le seguenti ragioni:

• L’avaria danno, nel contesto dell’ avaria comune, non differisce da una normale avaria particolare, se non nella causale. Di conseguenza il danno viene risarcito in toto dall’assicuratore come una normale avaria particolare, salva la surroga di quest’ultimo nel diritto dell’assicurato di ottenere la

contribuzione degli altri partecipanti alla spedizione. Rientrano in tali categoria i danni sofferti dalle merci in conseguenza del loro getto, il consumo di merci facenti parte del carico quale combustibile o per altre emergenze, quali l’allagamento di una stiva per spegnere un incendio per la comune salvezza, i danni subiti dalle merci in conseguenza dell’incaglio volontario della nave o in caso di allegerimento della nave o trasbordo su altra nave ed i danni e spese subiti dal carico in un porto di rifugio.

• L’avaria spesa si concretizza invece in una spesa o in una obbligazione verso un terzo, come ad esempio l’affitto di chiatte ove sistemare il carico anziché procedere allo scarico a terra ed il successivo deposito in magazzini, la rispedizione a destinazione di parte del carico onde evitare riparazioni provvisorie della nave e consentire così il proseguimento del viaggio, in stato di avaria, con le restanti merci a bordo. Ne consegue che l’esborso a carico dell’assicuratore non potrà essere l’intera spesa ma solo il pagamento della quota di contribuzione che in sede di regolamento d’avaria generale viene posta a carico della cosa assicurata.

In conclusione la liquidazione delle avarie si pone a carico delle imprese di assicurazioni nei limiti entro i quali le stesse hanno negoziato particolari coperture con le parti interessate. Le coperture assicurative possono avere differenti configurazioni, in funzione delle esigenze delle parti assicurate, sia pure entro i limiti delle condizioni proposte dalle compagnie di assicurazioni. In sintesi, l’assicurazione nei confronti dell’avaria comune ha come finalità di corrispondere per la somma assicurata relativa alle merci per contribuzione , d’accordo a quanto stabilito nella polizza e regolandosi con le Regole di York e Anversa.

7 Codici attuali

Per analizzare l’evoluzione dell’avaria comune, si esamineranno una serie di codici attualmente in vigore nei seguenti paesi: Spagna, Italia, Venezuela, Francia e Messico. L’ordine di elenco dei codici analizzati è di tipo cronologico.

Nel documento L'avaria comune (pagine 149-153)