5.5 Ripartizione dell’avaria
5.5.5 Formazione della massa debitrice o passiva
I beni che sono stati salvati dovranno fornire un contributo per compensare quelli il cui valore è stato ridotto come conseguenza dell’atto di avaria. Tali beni costituiscono la massa debitrice o passiva, che di conseguenza è composta dai seguenti elementi:
• il carico; • il nolo.
La contribuzione della nave alla massa debitrice è regolamentata nella Regola XVII di York e Anversa.
REGOLA XVII. CONTRIBUTORY VALUES - (iii) The value of the ship shall be
assessed without taking into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charter-party to which the ship may be committed.
Per determinare il valore contributivo della nave, la stima deve essere fatta da un esperto o da un mediatore di noleggi specializzato nella vendita o noleggio delle navi. Per determinare il momento in cui calcolare il valore della nave, le regole sono molto chiare, perché affermano che al valore netto effettivo dei beni al termine della spedizione va aggiunto il valore delle cose sacrificate, se la spedizione non sia già conclusa.
La determinazione del valore della nave non è un’operazione semplice; di conseguenza la valutazione sarà fatta con criteri contingenti per via di tecnici esperti conoscitori del mercato e dell’industria di costruzione.
È importante precisare cosa s’intende per fine del viaggio: se si considera il contratto di noleggio, il viaggio termina nel momento in cui avviene la separazione definitiva del carico della nave, in coincidenza quindi dell’operazione di scarico delle merci nel porto di destinazione.
Normalmente il viaggio termina nel porto di destinazione, ma se il viaggio è condizionato da eventi imprevisti o anomali, esso si può concludere:
• nel porto rifugio o di scalo intermedio, in cui la nave o il carico possono essere venduti in considerazione dell’impossibilità o non convenienza di far continuare la spedizione o per il pericolo di un ulteriore deterioramento;
• in alto mare; in questa situazione, la nave può essere soggetta ad ulteriori sinistri mentre il carico può essere salvato;
• nel porto di partenza, nell’ipotesi in cui, in seguito all’atto d’avaria, la nave faccia ritorno al porto di partenza in cui il carico è stato imbarcato.
Per stimare la nave in stato d’avaria si può far riferimento alla Regola XVIII.
REGOLA XVIII. Damage to ship – “When repaired or replaced, the actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to deductions in accordance with Rule XIII”
Da questa regola si possono dedurre le azioni conseguenti nelle ipotesi in cui la nave possa o non essere riparata.
Nel caso in cui la nave è stata riparata, il costo delle riparazioni e di altri interventi da collocarsi in avaria comune sarà quello reale, e ragionevole degli stessi, naturalmente solo nella misura in cui tali interventi attengano al danno causato dal sacrificio di avaria comune.
Quando la nave investe non sia stata riparata si dovrà collocare in avaria la somma corrispondente ad un deprezzamento ragionevole non superiore al costo delle riparazioni necessarie. Tale somma non può essere superiore a quella che si sarebbe spesa per effettuare le riparazioni necessarie. La deduzione della differenza tra il valore della nave nello stato attuale rispetto allo stato precedente è regolamentato dalla Regola XIII.
Nell’ipotesi in cui la nave non possa esser riparata a causa di una perdita totale effettiva oppure perché sia ridotta in uno stato d’innavigabilità assoluta per circostanze dipendenti dall’atto di avaria comune, il valore assunto dalla nave è pari al valore che aveva prima del sinistro, dedotto il costo delle riparazioni dei danni non afferenti all’avaria comune ed, eventualmente, il ricavato della vendita dello scafo.
Le merci salvate sono valutate in base al valore da esse assunto nel porto di sbarco. Il processo di accertamento dell’ammontare del carico perduto o avariato è analogo a quello già esposto nella procedura di formazione della massa contributoria.
Nei limiti della Regola XVII, l’esperto distributore deve valutare il valore reale netto e considererà il loro prezzo al momento dello scarico, verificato in base alla fattura commerciale consegnata al ricevitore, o secondo al valore imbarcato in mancanza di fattura. In seguito, provvederà ad aggiunge il costo dell'assicurazione e
del trasporto, previa deduzione delle perdite o danni (avarie particolari) subiti dal carico prima o durante lo scarico, in aggiunta alle spese a carico del destinatario (diritto d'ingresso, dazi doganali). Infine, l’esperto distributore aggiungerà il valore totale dei beni sacrificati. Se le merci sacrificate non contribuissero, sarebbero favorite rispetto a quelle che devono contribuire e non subirebbero alcuna conseguenza da questo evento nefasto. Appaiono dunque allo stesso tempo nella massa attiva e nella massa passiva.
Benché il principio del contributo prevede che tutti i beni ammessi nella massa attiva devono contribuire, esistono alcune eccezioni, come ad esempio i bagagli ed effetti personali, i veicoli a motore, i pacchi postali.
Come già precedentemente discusso, in base le Regole di York e Anversa il valori contribuenti deve considerati come valori del relativo bene al termine del viaggio (Regola XVII ). Per quanto riguarda il nolo, esso contribuisce per intero, salvo il caso in cui, a fronte di una perdita totale del carico, le spese e le paghe dell’equipaggio possano essere dedotte giacché non sono state sostenute. La valutazione del nolo non presenta particolari difficoltà essendo fissato nel contratto di noleggio o nella polizza di carico.
La Regola XV precisa inoltre che la perdita del nolo che deriva da una perdita o da un danno subito dal carico è ammessa in avaria comune.
La clausola di trasporto può riguardare soltanto una sola parte del carico. L'ammissione deve essere calcolata proporzionalmente alla parte in rischio.
In tutti i tempi e tutte le legislazioni determinati beni furono ritenuti esenti da contribuzione, anche nell’ipotesi in avessero beneficiato del sacrificio. L’elenco di tali beni è riportato nella Regola XIX.
Regola XIX. UNDECLARED OR WRONGFULLY DECLARED CARGO – “Damage or loss caused to goods loaded without the knowledge of the shipowner or
his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. Damage or loss caused to goods which have been wrongfully declared on shipment
at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value”.
Si avverte che contribuiscono, se sono salvate, tanto le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico né dichiarazione del capitano, come quelle caricate sulla coperta della nave, gli attrezzi di bordo non descritti nell’inventario, cosi come danno o la perdita subiti da merci, che al carico siano state falsamente dichiarate di valore inferiore al loro valore reale, saranno ammessi alla contribuzione in base al valore dichiarato, ma tali merci contribuiranno in base al loro valore effettivo.