• Non ci sono risultati.

Italia

Nel documento L'avaria comune (pagine 164-169)

L'attuale Codice della Navigazione fu approvato con il Regio Decreto n°327 del 30 Marzo 1942 ed entrò in vigore il 17 Aprile dello stesso anno.

Il Codice di Navigazione Italiano regola l’avaria comune nel Libro secondo, Titolo Secondo che tratta della contribuzione alle avarie comuni negli articoli 469 al 481. Specificamente l’avaria comune viene menzionata nel articolo 469, di seguito riportato.

Articolo 469 - “Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti presi, a

norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi”.

Gli elementi dell’avaria comune riportati nell’articolo 469 sono i seguenti: • Spese e danni

• Autorizzazione esplicita del comandante della nave • Salvezza comune

Quest’articolo riporta in maniera esplicita il concetto di spesa, rimandando per ulteriori chiarimenti all’articolo 302 dello stesso codice, che riporta il seguente testo: “Provvedimenti per la salvezza della spedizione – Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione”.

Come già analizzato in precedenza, le spese possono essere di diversa natura. L’articolo 471 menziona quali sono le spese eccezionali: “Per quanto concerne le

spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita”

Le spese eccezionali si ammettono solo nei limiti in cui il loro ammontare non superi le spese sostitutive e indipendentemente dai soggetti che eventualmente ne traggono vantaggio.

Un’altra questione è se un sacrificio o una spesa straordinaria, per costituire l’avaria comune, deve essere ordinata oppure autorizzata dal proprietario della merce oppure se l’atto può essere effettuato da qualsiasi altro componente dell’equipaggio.

L’articolo 469 del Codice della Navigazione italiano indica che: “le spese e i danni

direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, dal comandante, o da altri in sua vece”

Il Codice della navigazione italiana dispone come scopo dell’avaria la salvezza della spedizione, indicando chiaramente che fine dell’intenzionalità è la salvezza comune.

Il danno deve essere compiuto in modo volontario e ragionevole come segnalato l’articolo 469.

Le spese ed i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell' articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno sia volontariamente prodotto

non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

7.2.1 Giustificazione e liquidazione dell’avaria comune

La liquidazione all’avaria comune222 viene regolata negli articoli 851-858 che

regolamentono come identificare le persone che devono contribuire secondo gli oggetti che hanno a bordo e che sono stati salvati grazie al sacrificio di altri.

7.2.2 Formazione della massa creditoria

La massa creditoria include i danni classificati nell’avaria comune, inclusi i costi associati alle operazioni di liquidazione e regolamento. Nell’articolo 470 si trovano le disposizioni la formazione della massa creditoria: “Ciascuno dei danneggiati partecipa

alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento”

La formazione della massa creditoria consente la valutazione della perdita di ciascuno dei danneggiati ed include i seguenti elementi:

1. Spese eccezionali, come indicato nell’articolo 471 del Codice della Navigazione: “Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da

ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita”. A tali spese devono

222 I più antichi ‘calcoli di contribuzione’ sono conservati presso l’Archivio di Stato di Genova e risalgono al periodo compreso tra il 1552 e il 1558. La serie diviene pressoché continua a cominciare dal 1590 (AS Genova, fondi Notai giudiziari e Conservatori del mare). Il procedimento prendeva avvio da un verbale di avaria (‘testimoniale’ o ‘consolato’) reso dal comandante in merito ai fatti, integrato da eventuali testimonianze e completato dalla richiesta di regolamento «juxta formam statuti de Calcolatoribus et eorum officio» (per la semplice liquidazione assicurativa dell’avaria particolare era sufficiente una istanza presentata dal proprietario dei beni danneggiati). Il ‘calcolo di avaria’ predisposto dai liquidatori designati si articolava poi in un preambolo, in una succinta descrizione degli eventi e una parte centrale con il dettaglio in quantità, qualità e valore della massa contribuente e dell’avaria ammessa a riparto, nonché in una parte conclusiva con l’indicazione della quota proporzionale a carico dei contribuenti. A Genova il regolamento di avaria era reso esecutivo dalla Rota civile.

essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all' operazione. Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate. In relazione a queste spese, il criterio del danno ha un valore monetario. Ciò implica che il danno sarà valutato in base alla spesa sostenuta. Sebbene qualsiasi spesa non sia di per sé ammissibile in avaria comune, se questa spesa rientra come spesa sostitutiva allora potrà essere inclusa in avaria.

2. Noli perduti, riportati l’articolo 472 del Codice della navigazione:”Per quanto

concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è valutato sulla base dell' ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare”. Può accadere che la perdita del nolo nel conseguire il beneficio

comune della salvezza della spedizione determini altresì un vantaggio per un singolo partecipante consentendogli di risparmiare alcune spese oppure di guadagnare un nolo aggiuntivo.

3. I danni alla nave e al carico, come descritto nell’articolo 473 del Codice della Navigazione: “Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla

nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l' ultima partita di carico presente a bordo all' atto del provvedimento volontario”. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee”.

4. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto

anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

7.2.3 Formazione della massa debitoria

L’articolo 475 del Codice della Navigazione specifica quali siano gli elementi della massa debitoria: “Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla

formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati”.

Per tanto contribuiscono i proprietari delle cose perdute o danneggiate nel caso in cui il provvedimento volontario sia consistito nella produzione di un danno materiale. Quest’articolo esclude i corredi dell’equipaggio e i bagagli registrati.

L’articolo 476 del Codice della navigazione ci fornisce il modo per valutare il valore della contribuzione della nave e del carico:

1. Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo.

2. Da tale valore deve essere fatta peraltro la deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Il valore della nave e del carico si determina secondo il valore al termine della spedizione. In particolare, l’articolo 477 riporta che: “Per quanto concerne i noli

relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare”.

7.2.4 Prescrizione.

L’articolo 481 dispone che ” l’azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo”

La prescrizione non si limita quindi al diritto di contribuzione, ma anche all’azione diretta a realizzarla.

Nel documento L'avaria comune (pagine 164-169)