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I beni impegnati

Nel documento L'avaria comune (pagine 108-111)

5.3 Scopo dell’avaria

5.3.4 I beni impegnati

Le regole di York e Anversa fanno riferimento al termine property per indicare le cose protette dal pericolo che ricade su tutti gli interessi dei quali si deve cercare la salvezza comune.

• la nave; • il carico; • il nolo.

187 I diritti alla avaria non vengono pregiudicati, benché l’evento che ha provocato il sacrificio o la spessa possa essere dovuto al difetto di uno degli interessati nella spedizione, ma questo non pregiudicherà nessuna azione o esenzione che possano esperirsi contro il responsabile.

La nave è logicamente è indispensabile nella spedizione marittima. È definita come una macchina mobile, fluttuante, che pratica la navigazione marittima ed atta a fare fronte ai pericoli del mare. Può essere considerata l’espressione degli interessi delle persone vincolate nella spedizione marittima, e intorno a essa si può tentare la sistemazione della scienza che ha per oggetto il diritto della navigazione.

Il carico costituisce un bene, un valore apprezzabile che si trova a bordo della nave nel momento in cui sorge l’atto d’avaria.

Il trasporto delle merci si realizza attraverso un contratto di trasporto che è di tipo consensuale e prevede che il vettore sia obbligato a trasferire le merci da un luogo all’altro. La differenza del contratto di trasporto di persone e quello di cose riguarda le prestazioni del vettore in relazione all’obbligo di vigilanza delle cose trasportate: il vettore acquisisce la detenzione delle cose e si impegna a riconsegnarle al porto di destinazione, custodendole durante il trasporto, assumendo responsabilità ex recepto. Nel trasporto di persone l’obbligo di protezione del passeggero assume connotati differenti riguardo alla capacità di movimento.

L'obbligo di contribuire sorge dunque dalla comunione d’interessi che si è stabilita a bordo della nave e non da una relazione qualunque giuridica generata dal contratto di noleggio o di trasporto. Inoltre, solo gli interessi collegati dell'armatore e dei caricatori sono interessati da questo contributo.

Tuttavia, i beni imbarcati non sono assoggettati e sono sottoposti alle stesse regole di contribuzione. Alcuni possono godere del diritto alla contribuzione e non devono contribuire quando sono salvate, mentre altri beni, al contrario, forniscono un contributo senza avere alcun diritto a ricevere un contributo in caso di loro sacrificio. Sono riportati alcuni esempi di beni che non contribuiscono quando sono stati salvati e, paradossalmente, percepiscono un contributo quando sono stati sacrificati:

• Il bagaglio dei passeggeri. La norma XVII delle Regole di York e Anversa fu modificata nel 1994 per esentare in modo formale ogni contributo dai bagagli dei passeggeri. Questa modifica è stata ripresa dalle norme di 2004 e consente la valutazione dei bagagli ed effetti personali dell’equipaggio al

liquidatore188. Lo scopo di non accettare questo tipo d’avaria è finalizzato ad

evitare possibili frodi da parte dell’armatore o del comandante.

• I veicoli a motore privati e di scorta. La norma XVII delle Regole di York e Anversa fu modificata nel 1994 con la seguente dicitura “i veicoli a motore

privati ed accompagnati non contribuiranno all’avaria comune". Naturalmente,

se queste ultimi sono sacrificati, i loro proprietari hanno un diritto a contributo189.

• I pacchi postali. La regola XVII riporta che, sebbene questa situazione possa sembrare disuguale rispetto alle altre merci che dovranno contribuire maggiormente, sarebbe difficile o impossibile chiedere a ciascuno del loro destinatari un contributo all’avaria comune.

I beni che non hanno diritto a un contributo quando sono sacrificati mentre contribuiscono quando sono salvati sono i seguenti:

• Le cose caricate clandestinamente190. Questa condizione è descritta nella

regola XIX intitolata “Carico non dichiarato o falsamente dichiarato” che riporta il seguente passo “Damage or loss caused to goods loaded without the

knowledge of the ship owner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved”. In questo caso si tratta qui più

precisamente di merci non dichiarate questa norma ha lo scopo di sancire i caricatori che hanno tentato fatto frode poiché una merce imbarcata in modo clandestino può essere un fattore del pericolo per la nave.

• Il carico su cose dichiarate dal caricatore in modo deliberatamente inesatto. La norma XIX191 segnala che “Damage or loss caused to goods which have

been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value”. Il fattore costitutivo di questa esclusione

è riportato nell’articolo 874.4 del Codice della Navigazione Italiano192, che

188 Rule XVII.Contributory values : e) Mails, passengers' luggage, personal effects and accompanied…Nello stesso senso l’art. 470 del codice della navigazione: … fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell' inventario.

189 Rule XVII. Contributory values: a)….private motor vehicles shall not contribute to general average. 190 Codice della Navigazione. Art. 470: …su cose caricate clandestinamente.

191 Codice della navigazione. Art. 470 :… clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta

192 Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell' articolo 470, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

indica nella dichiarazione inesatta un elemento di impedimento che può dare luogo a sanzioni contro il caricatore colpevole di frode.

Il nolo è definito come il contratto mediante il quale l’armatore, percependo il nolo pattuito, si obbliga a effettuare con una determinata nave uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Gli elementi del nolo sono:

1. il noleggiante. Nel noleggio, il noleggiante è l’armatore e questo caso si distingue della locazione, in quanto la nave resta nel possesso del noleggiante che la gestisce per proprio conto mentre che nella locazione l’armatore è di norma il conduttore.

2. Il noleggio è un contratto per una nave determinata. La determinazione della nave costituisce l’elemento naturale del noleggio e serve a individuare la prestazione promessa dal noleggiante, cioè il servizio di nave per il fine di cui sopra.

3. La prestazione del noleggiante consiste nel servizio reso attraverso il viaggio o viaggi della nave e nell’attività conseguentemente resa dell’equipaggio, che resta pure alle dipendenze dell’armatore-noleggiante.

Nel documento L'avaria comune (pagine 108-111)