• Non ci sono risultati.

aver esteso i mandati falsi a Francesco Trombetta.

Portata dall’infradetto Illustrissimo , ed Eccellentissimo Capitanio

Francesco Trombetta loco Vice Podestà

Difensione et allegazionis Sapientissimi Signori Giudici indi

S’ accerti la Giustizia ch’io carcerato infelice Francesco Trombetta non mai fui assocciato a coloro che sotto nomi, e figure mentite con Fede vere, e Mandati falsi giravano questuando, ch’io mai non ho estese, meno firmate carte di sorte alcuna a quelle questue relative, che mai non ho date di tali carte alla moglie del Boeman. La Giustizia me lo rimprovera, ma dello stesso rimprovero comprendo che non ha ella prove che voglia convincermi. Mi dice che apparisce dal Processo ch’io fossi di quegli individui, anzi il reo principale di quella truppa, e appunto questo apparisce fa conoscere che le manca la prova di questa a me imputata associazione. Mi dice che fino da dieci anni io con quella truppa associato mi disperdevo questuando per le terre, e per le Valli della provincia di questo Stato. Io perciò mi fo lecito di supplicarla che si degni d’individuarmi i tempi precisi, e i luoghi nei quali, e dove ella prettende ch’io andassi questuando unitamente a quella figure. L’individuazione del tempo, e del luogo del commesso delitto è un

54

requisito necessario senza del quale l’accusa non può essere ammessa, né attesa. Fui accusato falsamente su questo ponto, e perciò non si è potuto accennare nei tempi, né luoghi dove si vorrebbe ch’io fossi stato uno di que’ vagabondi correi. Il silenzio che viene osservato su detta circostanza tanto essenziale, è un indizio potente ch’ella è calunniosa. Si è tacciuto per timore d’essere da me ridarguito di falsità; per timore ch’io provassi che nel tempo in cui fosse indicata quella mia associazione io ero nella tale Città, Villa, o Provincia, occupato nel tale impiego, che perciò non poteva far numero fra que’ Birbanti, né esserne il Reo principale, né secondario. Io protestai di non aver estese, e meno firmate carte, o Mandati inservienti a quella Truppa di questuanti. La Giustizia sostiene ch’io le abbia estese, e firmate, e ciò col fondamento di tre correi accusatori, e della ricognizione del mio carattere.

Ma l’accusa de’ correi non vale, non prova112 . Essi, ed io siamo in eguale condizione: essi affermano, io nego, e anche più vale la loro affermativa, che la mia negativa. Il solo confronto avrebbe potuto dar qualche lume per discernere chi di noi fosse meno indegno di fede. Io attesi con desiderio tale confronto, poiché sperava di poter smentire li miei accusatori, ma lo attesi in vano113.

La ricognizione poi del carattere dei mandati, che si deduce dal confronto d’altra Carta a me ritrovata, e ch’io dissi essere di mio carattere, non è parimenti attendibile tutti i criminalisti riprovano tali ricognizioni come incerte, e pericolose. Recognitio facienda per comparatione est valde fallax, et periculosa, quia alteria manu de facili immitari potest- quia modu scribendi in diesmutatur. Una legge precisa dichiara che i confronti dei caratteri non solo attendibili poiché danno troppe occasioni di falsità. Comparationes litterarum satis abunde occasiones criminis falsitatis dare, et in indiciis, et in contractibus manifestum est.

Devo però rimarcare che quando io fui constituito mi furono mostrati i mandati il di cui carattere si dice esser simile al carattere della carta che mi fu rinvenuta, ed

112

Francesco Trombetta cerca di indebolire le deposizioni degli altri correi, la sua opposizione si basa sulla contrarietà della sua testimonianza rispetto a quella degli altri imputati che lo accusano della falsificazione dei mandati. Cfr. Niccolò Ottelio, sesta opposizione a’ testimoni

113

Nei processi con rito, dove non viene rilasciata alcuna copia del processo, e i testimoni sono coperti da segretezza, l’imputato non può avere un confronto diretto con i suoi accusatori, ma deve farlo per via di dubitazione “ se il tale si fosse esaminato contra di me, che non lo so,

55

io allora vidi che il carattere di quelle soscrizione era molto diverso dal carattere dell’estesa. Se però i periti hanno giudicato che il carattere della carta a me ritrovata è simile a quello tanto dell’estesa, che delle sottoscrizioni di quei Mandati, hanno mal giudicato, hanno detto una falsità incompatibile, se poi hanno deciso che il carattere sia simile a quello della sola estesa, hanno deciso che il carattere delle sottoscrizioni non è simile al mio. Io adunque non posso essere considerato auttore delle sottoscrizioni.

Ma il delitto, in questo, è simile così, è nelle soscrizioni, non altrimenti nell’estesa. La firma, la legalizazione di qualunque carta s’ella è falsa forma la reità del firmante falsificatore. E’ lecito a chiunque lo estendere un mandato, nessuna Legge ne vieta l’estesa, el divieto cade unicamente nella firma quando ella è segnata da chi non poteva legitimatamente segnarla. Quand’anche io adunque avessi estesi quei madati non sarei incorso in in alcuna criminosità, e la perizia per cui si vole che sia l’auttore dell’estesa di quei mandati non conclude, a mio riguardo a delitto.

Io poi non so se quelle soscrizioni, quelle firme siano spurie, o legitime, el fondamento per cui la Giustizia le considera spurie non può certamente concludere. Ella contengono i nomi degl’Eccellentissimi Rettori di Brescia, e di Bergamo, di questo Vicario Vescovile, e la ricognizione di questa curia pure vescovile, e in tanto si giudica che sono false in quanto e quegl’ Eccellentissimi Rappresentanti, e Vicario, e Curia dicon, e giurno che sono false, che non sono di loro carattere.

Ma s’io fossi imputato d’aver falsificato il carattere di que’ soggetti rispettabilissimi con quelle soscrizioni, avrei potuto rispondere che le loro asserzioni anche giurate niente concludono in Giudizio, perché debbono essere dalla Giustizia considerate false quelle soscrizioni. Si tratta di rilevare se queste siano, o non siano di loro carattere, né si può legalmente rilevarlo che col confronto dei caratteri dipendente dalla perizia. L’imputato di aver falsificate quelle soscrizioni prottesta di non averle falsificate, prottesta che sono di carattere dei soggetti che rappresentano. Questi soggetti professano che non sono di loro carattere, che sono falsificate. Essi perciò fanno in Giudicio la figura di Parte, e come parte non ponno decidere della veridicità, o falsità d’una firma in questione.

56

I soli Periti potevano decidere se quelle soscrizioni fossero spurie, o legitime, e quall’ora manchi questa perizia sarà sempre incerto quali debbono essere giudicate.

Che finalmente io abbia date di simili carte, o Mandati al Monaco, ella Boeman, o ad altrui, spero che la Giustizia non sarà per attenderlo. Sono tutti costoro, per quanto intesi individui di quella truppa di questuanti che sono gl’oggetti delle censure di questa Giustizia. Sono tutti correi, e le loro asserzioni tendono a sgravare se stessi a carico altrui innattendibili.

Ripetterò adunque ch’io non fui mai in compagnia di coloro questuante, vagabondo criminoso. Se mi fossero stati individuati i tempi, e i luoghi nei quali si prettende che io mi trasferissi figuarando di Calvinista, o d’ebreo rittraendo lemosine sotto simili falsi pretesti, avrei potuto provare la falsità dell’accusa, delle deposizioni dei testi, se pure ve ne sono che tante asseriscono. Mi sarei giustificato con prove maggiori d’ ogni eccezione. Questa giustificazione mi fu tolta perché mi si occultò il tempo, mi si tacquero i luoghi, delle a me imputate trasmigrazioni, ma non è di dovere che da ciò io ne debba patire alcun danno. Il silenzio altrui non deve pregiudicarmi. Non deve presumersi ch’io vagassi con quella Truppa, perché col tacermi i tempi, e i luoghi di quali divagazioni mi si rese impossibile di poter provare diversamente. Non debet altri per alterus iniqua conditio fieri. Dirò ch’io non scrissi, né firmai carte di sorte. Che quand’ anche si volesse ch’io fossi l’auttore dell’estesa di quei Mandati non avrei commessa alcuna criminosità, non potendo essere stato l’auttore delle soscrizioni, che rilevano di carattere affatto diverso, e che sole formano la falsità che le rende criminose. Dirò finalmente che falsi sono la Boeman e qualunque altro di coloro che asseriscono averli io consegnati i Mandati che furono ad essi rinvenuti nell’attualità delle loro rettenzioni. Essi la avevano presso di loro, questi formavano in loro aggravio il corpo del delitto, si conobbero convinti, pensarono di scaricarsi d’una colpa di cui non potevano difendersi che colla falsa asserzione d’ averli da me ricevuti. Tale loro asserzioni non però possono essere a me gravate, né mettere in dubbio quella innocenza che io vantai sempre fino dai primi momenti della mia carcerazione, che sempre con costanza sostenni, e che tutt’ ora prottesto, e che dalla Giustizia, e

carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto. Grazie.114(Fig.10)

Fig. 10ASV. Processi criminali Brescia Francesco Trombetta

114

Cfr.pp.361-364

57

carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto.

ASV. Processi criminali Brescia-Busta 79 Scrittura di allegazione del retento

carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto.

58

Nei processi del Consiglio dei dieci della seconda metà del ’700 la difesa,