• Non ci sono risultati.

Nemmeno nel terzo interrogatorio, il costituto opposizionale, 90 si denota un tono duro e aggressivo, il giudice si limita a riassumere, in un discorso dal

tono solenne, tutte le accuse raccolte nelle precedenti fasi del processo. Molto

diverso è l’interrogatorio nel processo contro Paolo Orgiano (24-27 marzo

1607) condotto dal giudice della Corte pretoria di Padova, un interrogatorio

lungo, serrato e dal tono decisamente “severo” e inquisitorio, dove il giudice

cerca di indurre l’imputato a rivelare la verità.

91

Fu dato l’ordine per la condotta in officio della retenta Anna Maria Boemano Poco dopo

Estratta dalle carceri, e per i bassi Ministri di Corte condotta in officio

89

Cfr. p.18 n 57

90

Niccolò Ottelio, nel suo manoscritto Del modo di diffendere li rei, manifesta chiaramente l’esistenza del costituto opposizionale: li rei che si diffendono sono di due sorti, o retenti o

presentati volontariamente. Li retenti vengono per ordinario constituiti due volte dalla giustizia. La prima volta si constituiscono subito seguita la retenzione e questo si chiama constituto de plano; la seconda volta vengono constituiti con le opposizioni e questo si chiama constituto de pleno.

91

43

Anna Maria Teresa ora (vedova)quondam Giuseppe Boemano oltre retenta, e de plano altre volte costituita quale ammonita, avvertita della delegazione coll’autorità, e rito con cui si procede, e venendo in ordine colle opposizioni delle di lei colpe dal Processo risultanti

Costituita fu

Interrogata: se si ricordi essere stata altre volte costituita dacché si ritrova in queste carceri, e sopra di che.

Rispose: Corrono quattro anni circa che mi ritrovo in queste carceri. Due volte sono stata costituita. Una subito dopo ritenuta, e l’altra molto tempo dopo. Fui ricercata sopra la mia andata in giro a questuando, sopra certi mandati che avevo meco, parte miei, e parte di certo Francesco Trombetta che me li aveva dati da custodire poco prima di esser ritenuta, e sopra la conoscenza di moltissime altre persone, che egualmente andavano questuando.

Interrogata: se riconoscerebbe essi suoi costituti se le fossero letti.

Rispose: Li riconoscerei perché di contro del lungo tempo scorso, mi ricordo quello che ho risposto alle interrogazioni fattemi; quindi

Lettili due suoi costituti esistenti in Processo uno Carta 21, e l’altro Carta 108, quindi da essa attentamente ascoltati, ed intesi.

Interrogata rispose: Questi sono li due miei Costituti, che pienamente riconosco, e confermo che vanno benissimo.

Dettole. Accetta la Giustizia la tua confessione sebbene poco sincera, e dietro la deliberazione del Processo delegato, e aperto colla Sovrana autorità e rito dell’Eccelso Consiglio dei Dieci, essendo stato confermato il tuo arresto in via di legal retenzione passo a rinfacciarti quelle colpe, che risultano in tuo aggravio, e di tanti altri, parte esistenti in queste carceri, parte ascritti a parte, o parte posti sotto riserva dalla Giustizia stessa. Formattasi una rea truppa di gente sfacendata, e vagabonda, come consta da quattro Testi, eri tu pure uno degl’ individui di questa, tutti determinati di vivere in una vita oziosa, ed infesta alla società, al qual oggetto venne trascelto il criminoso partito di voler estorquere limosine sotto pretesto di Pietà , e di Religione. Per quanto in Processo apparisce, sino da dieci anni circa vi disperdeste per le Terre, e Ville delle Provincie di questo Veneto Stato, con la mentita abusata figura, come consta, chi di Calvinista, o Lutterano

44

convertito, chi di Ebreo battezzati, chi di persona nobile decaduto in miseria, e chi di parente di Schiavi in mano di barbari. Per attrarvi l’altrui credulità di così fatte mentite figure, non vi fermaste al solo abuso di attestati, Passaporti, Aggregazioni a Scuole, e Fraterne, ma più oltre spingendo la respettiva colpa, ed audacia abusaste di mandati colla mentita firma de’ Nostri Vostri pubblici Rappresentanti di questa città, e di quella di Bergamo riconosciuti e stabiliti giuratamente falsi nella loro estesa, e falsi egualmente nelle sottoscrizioni, delle quali risultano falsificatori gl’imputati retenti Francesco Trombetta, e Giovan Battista Poeta. Per maggiormente aggievolarvi il buon esito delle questue proscritte già da molteplici Proclami rapporto a Pitocchi questuanti, fu prevenuto l’obbiettivo delle Pubbliche proscrizioni, con inserite in alcuni di essi rei mandati la clausola: nonostante qualunque ordine, Proclama in contrario, ed in altri di essi ingiunto il comando alli Sindaci Reggenti de’ Comuni, ed ai Direttori di Scuole, e luoghi Pii di somministrare le più abbondanti limosine da essere bonificate al momento delle Revisioni dalle leggi prescritte. Con tali detestabili abboriti modi restò anco agevolmente deluse la buona fede di non pocchi Direttori di Pubblici Corpi, e Luoghi Pii in Processo rilevati, estorquendo denaro ad essi anco con maniere insistenti, ed ardite. Egualmente rimasero ingannati vari Parrochi ancor questi in Processo indicati, che in relazione alli stessi mandati, ed altri rei documenti certificati il mentito respettivo essere di tale dispersa Truppa, e del tuo ancora, possano per sino a raccomandarvi dall’altare coll’oggetto di promuovere in maggior copia le limosine, che furono carpite a danno dei detti Pubblici Corpi e Luoghi Pii.

Per convincimento irrefrangabile della tua colpa così uno degl’individui della Truppa medesima stanno in Processo li due mentiti mandati, ritrovati nell’atto del fermo presso di te ambedue segnati al nome del defunto suo marito, ed al tuo, spacciandovi per Calvinisti , che abbracciarono la Santa Fede Cattolica, uno in data 12 Gennaro 1785 colla firma falsa del Nostro Vostro Niccolò Barbarigo fu Capitanio Vice Podestà di questa città, l’altro colla data 10 Maggio 1785 pure munito della firma egualmente mentita del Nostro Vostro Niccolò Venier fu Capitanio di Bergamo. Tutta la presunzione sta che ti fosse benissimo nota la falsificazione per parte di Francesco Trombetta, della firma di essi mandati per

45

tali respettivamente, e giuratamente riconosciute da essi due Nostri Vostri, nè il Fisco ti può credere, come asseristi, che di essi mandati non abbia tu fatto uso nel ridurti in giro alla questua per indebitamente estorquere la limosine. Devono ancora esserti serviti di dannato appoggio gli altri due mandati riconosciuti autentici colla data 10 Luglio 1782 del Nostro Vostro Giuseppe Balbi Podestà di Asolo, e 23 Novembre pur 1783 del Nostro Vincenzo Corner Proveditor, e Capitanio di Legnago, nelli quali si legge la rea occultazione del tuo vero essere, configurandoti unitamente al defunto marito per calvinista venuta alla fede cattolica, quando se stessa manifestasti alla Giustizia nata in questa città in la Parrocchia del Duomo. Lei dunque convinta e confessa di quanto la Giustizia ti è rinfacciato, e per approvata di colpe detestabile da te pure compiute temerariamente contro le Leggi divine, ed umane in danno di Pubblici Corpi e Luoghi Pii, con reo detestabile abuso di falsi mandati con le mentite firme di Pubblici Rappresentanti con iscandalo e pessimo esempio, devi estendere a suo tempo e luogo il condegno castigo, e però

Rispose: Io protesto che sono innocente, nè mi era noto che li mandati che avevo meco fossero falsi. Delli medesimi giuro di non aver fatto uso, come dissi alla Giustizia, e solamente presso li Parroci ed altre pubbliche, private persone usavo la fede delli miei buoni costumi. Supplico per tanto la Giustizia usar meco clemenza, e riflettere la lunga priggione che soffro da così lungo tempo.

Dettole. La Giustizia ti assegna il bene di giorni tre per poterti difendere nel presente Processo, e però

Rispose: Mi raccomanderò alli Signori della Misericordia perché mi facciano difendere per carità, essendo io una miserabile.

Quibus habitis lectum confirmavit et monita fuit de silentio, iussumque fuit reduci ad locum suum.92

Il costituto opposizionale, nei processi con rito, veniva letto all’imputato più