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l’eccessivo ruolo politico e inquisitorio del giudice e contro l’indiscriminata severità delle pene 136

Adì 25 Genaro 1790

Che li conscritti Francesco Trombetta, e Giambattista Poeta siano mandati a servire sopra le galere de’ condannati per uomini da remo, co’ ferri a piedi, giusto l’ordini estesi per mesi diciotto per caduno, ed in caso de rispettiva innabilità star debbano per anni tre in prigione sarata alla luce, dalla quale fungendo siano , e s’ intendano banditi da questa, e da tutte le altre città, terre , e luoghi del Dominio Serenissimo, terrestri, e marittimi, navigli armati e disarmati, e dall’Inclita Città di Venezia, e Dogado, per anni cinque, nel qual tempo, se rotti li confini, capiteranno nelle forze, siano condannati come sopra, e per il tempo suddetto, che allora a ciascheduno di essi incominci, et hoc toties quoties, con taglia a captoro di Lire quattrocento de’ loro beni , se ne saranno, se non etc., per maliziose questue, ed estorsioni con mentite firme di pubbliche rappresentanze, e qualificate figure, come in processo ex arbitrio, e nelle spese. E che Anna Maria Boeman, sia liberamente assolta e dalle carceri licenziata. E che Antonio Belli, che volontariamente si è rassegnato ed ha ricercato l’impunità attesa la suddetta sentenza, sia l’impunità accordata a tenor delle Leggi.

Zambattista Albrizzi Capitanio Vice Podestà di Brescia con cassatura Giudice delegato137(Fig.11)

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Antonio Barbaro in Pratica criminale distingue due tipi di pene, corporali e non corporali. Le pene corporali poi possono essere capitali e non capitali…Sotto la rubrica delle capitali nei tempi riccorrenti si annovera oltre la perdita della vita anco quella della libertà, quando sia perpetua, cioè bando, e relegazion perpetua, prigione a vita, ed anco in Galera per dieci anni giusta la pratica; …Le pene corporali, ma non capitali, sono amputazioni di membri, frusta, bando, prigione, relegazione a tempo…Sono vi poi le pene non corporali, e tra questa la principale è la pecuniaria. Antonio Barbaro, Venezia, 1739, p.170. Molte pene venivano eseguite a scopo dissuasivo pubblicamente come la fustigazione (scopatura) per le vie della città.

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De mandato dell’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Zambattista Albrizzi Vostro per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio Vice Podestà di Brescia, e sua giurisdizione, e nell’ infrasto caso G.D.407 coll’eccellentissima Corte Pretoria dell’Eccelso Consiglio dei Dieci colla facoltà di punire li Rei presenti ed absenti nelle pene di vita , bando138 perpetuo e definitivo da questa città di Venezia, e Dogato e da tutte le altre città, terre e luoghi del Dominio Nostro, terrestri , e marittimi, navili armati, e disarmati, prigion, galera, relegazione, confiscazione de’ beni, e con taglia che vi porranno, come in Ducali di Delegazione 3 Giugno 1789.

Si citano stridano, e pubblicamente si proclamano

Bernardo Boeman detto Giovannon Piemontese,Giovanni Pastori Milanese,Antonio Franchini detto Zamperino Piemontese, Bortolo Vignola Genovese, Agostin Ferrari Genovese, Giuseppe Albini Ebreo del Ghetto di Venezia,Giuseppe Sulza Padovano, Nicola Bernardini Trentino, Pietro Lorenzi Bresciano, Giuseppe Romanino, Vicenzo Berteri, Domenico Parotino, Raimondo Seriman e Franco Borghi, a dover nel termine di giorni otto prossimi venturi personalmente apparire , e rassegnarsi nelle Forze, e prigioni di questa delegata

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Beccaria nel XXV capitolo riflette sulla pena del bando e afferma che i beni dei banditi non dovrebbero essere confiscati “ Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era

membro, dev'egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita di tutto o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale che annienti tutt'i rapporti che sono tra la società e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual piú tristo spettacolo che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!” Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XXV

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Giustizia per difendersi ed escolparsi del Processo contro di essi, ed altre persone in diverso modo obbligate dalla Giustizia, ed altre poste sotto riserva, incaminato per questa Cancelleria Superiore, possia proseguito, e perfezionato anco in Cavalcata in ordine a Ducali di commissione dell’Eccelso Consiglio dei Dieci coll’ autorità e rito suo del giorno 12 Agosto 1785…139

Come ultimo atto ufficiale e solenne del Processo la sentenza veniva dal