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Giacomo Gradenigo podestà e Niccolò Barbarigo capitano Il Proclama riassume tutte le disposizioni emanate dalla Repubblica in materia d

vagabondaggio.

Proclama (Fig. 16)

Adì 8 Gennaio 1785

Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi201 da questa Città, e Territorio

Per quanto sieno stati risoluti, ed efficaci gli Ordini, e li Proclami dal zelo de’ Precessori Nostri di quanto in quanto promulgati, relativamente ancora alle venerate Prescrizioni del Magistrato Eccellentissimo alla Santità, per sradicare il

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ASV, CL, serie I, b. 368, c.258.

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Vagabondi si chiamano quelli che si sostentano senza esercizio di alcun’ arte, ma vivono di furti Rapine, ed altre scelleraggini. Gridano ancor contro di questi le leggi. Retenti, che sieno e provati per tali, vengono condannati alla galera Cfr. n. 14 p. V. Sono alla stessa condizione anco li zingari, quali non vengono tollerati nel stato né men per tre giorni anzi se fossero rinvenuti dai Ministri anco con patenti, dei rettori , sarebbero arrestati, per dovurli condurli in galera per dieci anni (1558. 15.Luglio) ( 1558 . 24. Ottobre). Cercanti poi, e Pitocchi, quali con buon linguaggio si appellano furfanti, mentre fingendosi infermi, ovvero offesi in qualche parte del corpo vanno ingannando le persone, viene loro assegnata condanna di mesi diciotto di galera; farmaco veramente addattissimo per farli risanare ben presto da qualunque mallore. Niuno può albergarli senza licenza in iscritto dei rettori, ovvero offizio a ciò destinato. Pratica

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scandaloso disordine dell’affluenza di questa Città, e Territorio delli tanti Questuanti Forestieri, Birbanti, e Vagabondi, ad ogni modo continuando il disordine stesso, non solo in grave danno, e pregiudizio de’ Poveri naturali della Città, e Terrieri rispettivamente, che con quelle altre sinistre conseguenze, che da simil sorta di gente oziosa e molesta ne derivano.

Che però chiamati Noi GIACOMO GRADENIGO Podestà, e NICCOLO’ BARBARIGO Capitano per la Serenissima Repubblica di Venezia & c. Rettori di Brescia, e suo Distretto, con l’intervento de’ Nobili Signori Provveditori alla Sanità, ad applicarvi il più serio compenso (raccolto il metodo delle passate Prescrizioni nel proposito, ed aggiunto quel più, che sia duopo al provvido intento di che si tratta) con il presente risolutamente, e nella più efficacia maniera ordiniamo, e comandiamo.

Che siano , e s’intendano banditi da questa Città, e Territorio tutti li Pitocchi, Questuanti , e Forestieri, Birbanti, e Vagabondi di qualunque età, e sesso, tanto Esteri, che Sudditi, che non fossero nativi di questa Città, per dovere nello spazio di giorni tre partire dalla medesima, Terre, e Luoghi del Territorio stesso, spirato il qual termine, quando vengano scoperti, non sarà praticata alcuna indulgenza, ma saranno puniti giusto il rigore delle Leggi, con Prigione, Galera, Corda, Frusta, Berlina, ed altra ancora a misura del sesso, e dell’età.

Ma perché non allignarebbero certamente in questa Città Pitocchi, e Birbanti, Forestieri, se non vi fosse chi li conducesse, e chi li ricoverasse, così cadendo sopra questi la maggior reità, come quelli, che fomentano la disobbedienza, e mantengono il disordine, siano perciò, e s’intendano incorsi nelle maggiori pene, li Conduttori, Albergatori, Cameranti, Osti, Bettonieri, e Locandieri, che conducessero, dassero alloggio, e ricovero, per esser puniti irremissibilmente in caso di difetto, oltre la pena pecuniaria di ducati venticinque, essendo Uomini con tre tratti di Corda, ed essendo Donne coll’esser frustate attorno le Piazze, e Luoghi soliti di questa Città.

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Per facilitare poi la scoperta de’ Delinquenti Conduttori, ed Albergatori, resta accordata l’impunità ad ogni Questuante Forestiero di poter accusar il Conduttore, o l’Albergatore per dover conseguire Ducati 10 in ogni volta delli Beni del Reo, restando libero per l’accordata impunità l’Accusatore di ogn’ altra pena, fuorché da quella di dover immediatamente partire dalla Città, e Territorio come sopra.

Sono pure incaricati gli Anziani delle Cure rispettivamente ad invigilare, se nelle Ostarie, Bettolini, Locande, o altri Luoghi della lor Parrocchia s’ attrovi alloggiato alcun Questuante, e trovandone prender in nota il nome dell’Oste, Bettolino, o Locandiere, e così quello del Questuante, e quello rassegnare in quest’Uffizio di Sanità per le opportune deliberazioni, in pena mancando di Ducati 10 ed altre corporali come sopra ad arbitrio di Sue Eccellenze.

Da questa espulsione restando minorato il numero de’ Questuanti, e venendo a facilitarsi un miglior comodo a quelli della Città, e Territorio rispettivamente, a quali così Uomini, come Donne d’ogni età resta prescritto di dover starsene con modestia ad elemosinare alle Porte delle Chiese, essendo loro espressamente proibito l’andar vagando per le medesime con incomodo alla divozione de’ Fedeli, e con indecenza dei Luoghi Sacri, come pure resta vietato particolarmente il questuare nei Luoghi Sacri, come resta vietato particolarmente il questuare nei Luoghi di pubbliche Radunanze, e per i Parlatoi delle Monache e sempre poi in ogni luogo passate che siano le ore 24.

Perché poi sieno contrassegnati i Poveri naturali della Città terminano l’Eccellenze Sue coll’intervento suddetto, che a metodo di quanto è stato accostumato per il passato siano muniti di un nuovo Bollo a stampa con l’impronto di questo Uffizio di Sanità (Fig.15), che […] dal medesimo rilasciato col mezzo di un Ministro Deputato, e che doveranno sempre portare sul vestito esposto in fito a tutti visibile per conseguir il quale averà ad esser munito della Fede giurata del suo Parroco di povertà, colle particolarità di Pelo, Età, e Statura, d’esser nato in questa Città, il che constar doverà dalla sola Fede di Battesimo. Alla qual condizione, e come naturalizzati s’ intenderanno quelli, che per dieci Anni continui si saranno trattenuti con legal Domicilio in questa Città coll’esrcizio di un qualche

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Arte, Professione, o sia Paratico, e non altrimenti. Così goderanno dello stesso Indulto gli Ebrei, Turchi, ed Eretici venuti al grembo di Santa Madre Chiesa, per altro sieno esclusi nel resto i Pitocchi Forestieri, e discendenti da essi, a’ quali non sia fatta buona ragione alcuna di Domicilio.

Il bollo che verrà rilasciato, doverà con gelosia esser custodito, e preservato facendosi reo di grave colpa, e soggetto alle maggiori pene chi lo passasse in altra mano, o lo accordasse a altro povero, dovendolo sempre restituire a quest’ Uffizio di Sanità, in caso che fosse logoro, o lacerato, dove in cambio gli farà un altro nuovo riconsegnato. E se alcuno verrà ritrovato a questuare senza esser contrassegnato dal suddetto Bollo, e anche col Bollo venisse ritrovato nei siti proibiti, sarà considerato reo, come fusse un Questuante Forestiere, e punito colle già dette sopra. E per quelli di tenera età non adulti s’intenderanno soggetti alle pene tutti i Padri, e le Madri loro, o quall’ altro li tenesse in custodia, onde ciò serva a tutti di contenersi nei limiti della più rassegnata ubbidienza.

E perché cade in particolar osservazione la molestia, che recano i Poveri, che vanno vagando per le Chiese, restano incaricati con preciso comando gli Anziani tutti delle rispettive Cure di scacciar fuori delle Chiese i Questuanti di qualsiasi età dell’uno, e dell’altro sesso, che contro gli Ordini presenti ardissero a elemosinare nelle medesime, quando sono siffatte per loro sito le Porte di esse, la pena a detti Anziani ogni volta che mancherebbero di Lire 2, ed altre afflitevi come sopra. Se poi non potessero impedire l’insolenza di alcun Questuante, siano in debito di prenderlo in nota, e darne immediatamente notizia a questo Contestabile Pretorio per l’adempimento in tutto, e per tutto come presente ordine Nostro, come pure se vedessero alcun Povero, che non fosse di questa Città, o mancante del solito segno.

Sia permesso ad ogn’uno di poter denonziare gli Anziani, che mancassero dalle ingiontegli incombenze, come pure gli Albergatori, Osti, Bettolinieri, e Locandieri , che alloggiassero detti Questuanti, verificata la trasgressione, e delinquenza, oltre che L’Accusatore sarà tenuto secreto, conseguirà ogni volta Ducati 10 dei Beni del Trasgressore rispettivamente come sopra.

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E come molto importa l’esecuzione dell’ ordine suddetto, così sono chiamati a cooperare anche i Reverendi Parrochi, Cappellani, Sacristani, e Curati delle Chiese di questa Città, Conventi, e Monesteri, perché sia esguita intieramente la presente deliberazione, e trovandola in corso alcuno trasgredita, abbiano a fare il suddetto Uffizio per le opportune deliberazioni.

Resta incaricato il Contestabile, ed altri Ministri del Reggimento Nostro, per la Città a vegliare sopra tal sorta di Gente per arrestare qualunque delinquente e massime contro Bettolieri, e Locandieri, che ne alloggiassero la Gente stessa: e così li Consoli, Sindici, e Reggenti delle Terre a stare nella debita vigilanza, e con il tocco di Campana a martello far prigione, e condurre in queste forze tutti que’ Questuanti Forestieri, che ritrovati fossero in contrafazione nelle rispettive loro Terre, ed adiacenze, in pena d’essere essi loro Ministri, Consoli, e Reggenti responsabili alla Carica Nostra d’ogni incuria nel proposito, e castigati con pene afflittive, e pecuniarie ad arbitrio &c.

E come che per cospirare al provvido intento dell’espulsione de’ medesimi finonde necessario, rapporto alla Città, vegliare ancora con ogni rigore all’impedimento dell’introduzione loro dalle Porte di essa, così restano pure con il presente incaricati gli Uffiziali, e bassi Uffiziali destinati alle Porte stesse, a non permettere l’accesso da esse Porte di simil sorta di Gente, lo che contrassegnati non fossero del suo rifferito Bollo, e per quelli, che non l’avessero, e fossero della condizione degli abilitati a conseguirlo, a doverli far accompagnare in questo Uffizio di Sanità per l’esamina degli opportuni requisiti, e per le occorrenti deliberazioni, se admissibili, o non ad ottenere il Bollo, di che si tratta, e non altrimenti.

Contro dei Trasgressori sarà sempre tenuto da quest’uffizio di Sanità aperto Processo d’Inquisizione, che saranno ricevute Denonzie secrete per rilevarne, e punirne le trasgressioni.

Stampato il presente, pubblicato, ed affisso a’ luoghi soliti, sia consegnato in varie copie ai R.R. Parrochi, e sacrestani delle Chiese, e Conventi di questa Città per esser pubblicato nella prima Domenica inter solemnia nell’ora del maggior concorso, e così immancabilmente in ogni prima Domenica del mese, ed affisso

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alla Porta maggiore della Chiesa, in pena di Ducati 25 a chi mancasse all’ordinata pubblicazione; sia pure consegnata una copia ad ogni Anziano, come pure diverse copie al Massaro degli osti, bettolieri, e locandieri da esser tenuta sempre affissa dal Contestabile per le necessarie perquisizione, e così uso per ogni terra, e Luoghi di questo Territorio per il fine suddetto, e per sua inalterabile esecuzione, ed ubbidienza, e così, &c. In quorum, &c.

Brescia, lì 8 Gennaio 1785

GIACOMO GRADENIGO Podestà. NICCOLO’ BARBARIGO Capitanio.

ANTONIO RICHIADEI Proveditor. (CO:FRANCESCO CALINI Proveditor. (TERZIO TERZI Proveditor.

(CARLO SALA Proveditor. (CO: CARLO DUCCO Proveditor. (ANTONIO SONCINI Proveditor

(GIO: BATTISTA CIRIMBELLI Proveditor

Silvestro Valossi Cancellier.

Adi 8 Gennaio 1785. Pubblicato il presente in Brescia per Pietro Ambrosetti Pubblico Trombetta molti presenti ec.202

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Figura 15. Busta 78 Licenza per mendicare valida per 15 giorni ritrovata tra le carte di Anna Maria Teresa Boeman (appartenenti a Francesco Trombetta)

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. Busta 78 Licenza per mendicare valida per 15 giorni ritrovata tra le carte a Teresa Boeman (appartenenti a Francesco Trombetta)

Fig. 16 Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa Città, e Territorio dell’8 gennaio 1785. ASV, Busta 78, carte ritrovate presso l’impuitante Antonio Belli.

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Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa Città, e Territorio dell’8 gennaio 1785. ASV, Busta 78, carte ritrovate presso l’impuitante Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa Città, e Territorio dell’8 gennaio 1785. ASV, Busta 78, carte ritrovate presso l’impuitante

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Nel proclama si ribadiscono le categorie di persone che venivano agevolate