4. Voce di danno C (Posizioni B.B.e B.)
4.2. Avv. Francesco Perli per B
La difesa del convenuto rammenta che, a seguito della tornata elettorale del 3-4 aprile 2005, il B. è stato eletto il 29 aprile 2005 alla carica di consigliere regionale. In seguito, ha assunto l'incarico di D.G. del Comune di Omissis, su richiesta del Sindaco M. (compenso 207.000 euro lordi annui, oltre ad una quota variabile in ragione del raggiungimento dei
risultati di 23.000 euro lordi annui). Viene citato, al riguardo, il parere reso dalla Funzione Pubblica, in relazione al mantenimento della carica elettiva di consigliere regionale (in analogia a B.i B.). Viene sottolineato che il compenso è stato determinato, comunque, in misura inferiore a quello corrisposto anni prima al precedente D.G. (dott. P.). Quanto alla supposta scientia fraudis nell'occultare il mandato elettivo, la difesa rileva che l'omissione nel curriculum sia stata niente altro che una svista e che trattandosi, in tutta evidenza, di un incarico elettivo, lo stesso fosse comunque di pubblico dominio. In ogni caso, prosegue la difesa, dal 3 dicembre 2007, non appena ricevuto l'invito a dedurre, il B. ha comunicato l'intenzione di sospendere l'accreditamento dell'emolumento, non quale opzione per il mandato di consigliere, come asserito dalla Procura, ma finchè non fosse stato
riconosciuto il suo diritto. Successivamente, il 29 luglio 2008 il B. ha rassegnato le dimissioni, accettate dal Sindaco. L'incompatibilità sarebbe, peraltro, frutto di una
affermazione apodittica del Procuratore. Sostiene, inoltre, la difesa che, rispetto all'invito a dedurre - che rinviene nell'art.68 del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina l'aspettativa del dipendente pubblico per mandato parlamentare) la postulata incompatibilità giuridica - l'atto di citazione avrebbe ripiegato, piuttosto, su una incompatibilità di fatto. In ogni caso, la Giunta delle elezioni, cui spetta, non ha ravvisato alcuna incompatibilità né giuridica, né di fatto e la stessa legge 154/1981 ravvisa l'incompatibilità suddetta, ma solo per i
dipendenti della Regione. Ugualmente, dalla lettura degli artt.90 e 108 del Tuel non sarebbe ravvisabile l'incompatibilità suddetta, in quanto la figura del D.G. è legata da un rapporto fiduciario con il Sindaco, parimenti a quella del Capo di Gabinetto. La difesa trae, al riguardo, lumi da Cass. SS.UU. n.12868 del 2005 e dalla temporaneità e fiduciarietà dell'incarico, per configurare il D.G. quale “funzionario onorario”, sottratto come tale allo statuto del pubblico impiego - come puntualmente evidenziato nel citato parere della Funzione pubblica del 20 maggio 2005 - che non soggiace alla previsione dell'art.68 e che
ha semmai la facoltà di chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato ai sensi dell'art.31 della legge 300/1970. Si sostiene che detto parere, pur essendo stato reso per il Capo di Gabinetto, sarebbe valevole anche per il D.G. Si afferma, in ogni caso, l'assenza di dolo o di colpa grave e si cita l'archiviazione disposta dalla Procura della Repubblica nel parallelo procedimento penale, sul
presupposto della flessibilità dell'orario di lavoro. In ultimo, si deduce che non sarebbe assolutamente dimostrata, né dimostrabile, alcuna carenza nella prestazione resa dal B. al Comune, essendo stata per contro comprovata l'eccellenza delle prestazioni da costui rese.
4.3. Contestazione analoga la Procura rivolge anche nei confronti del Geom. B.B. perché, anche se la sua posizione di Capo di Gabinetto non configura necessariamente quella del dipendente pubblico, tuttavia, attesa la rilevanza e la natura apicale della funzione
esercitata - in disparte l'ipotesi di incompatibilità con il mandato elettivo - i rilevantissimi e complessi compiti a lui attribuiti gli imponevano l'integrale dedizione di tutte le energie lavorative al Comune di Omissis. Viceversa, svolgeva anch'egli, come il dott. B.,
contemporaneamente anche le funzioni di componente del Consiglio regionale. Pertanto, anch'egli è chiamato a rifondere il Comune di Omissis del danno in tal guisa arrecato, commisurato nella sua interezza in euro 187.318,00, ovvero, in misura equitativamente pari al 50% del trattamento economico corrispostogli dal giorno della nomina al 31
dicembre 2007 (data di autosospensione dallo stipendio di Capo Gabinetto) e cioè pari ad euro 93.659,00.
4.4. Avv. GIANCARLO TANZARELLA per B. B.
Sostiene la difesa del convenuto che il proprio assistito ha lavorato per il Comune quale
“funzionario onorario” - al quale non si applicano le disposizioni concernenti il rapporto di
pubblico impiego -investito di una funzione dirigenziale di cerniera tra l'indirizzo politico e la gestione, a guisa di volano istituzionale tra il vertice politico e la dirigenza dell'Ente, di talchè, al medesimo si applicherebbero le regole proprie del pubblico impiego, sol per quanto concerne le modalità di rendimento della prestazione (c.d. “obbligo di risultato”).
Riprende, in sostanza, la difesa quanto analogamente sopra dedotto circa l'inapplicabilità del disposto dell'art.68 del D.Lgs. 165/2001.
L'investitura di Capo di Gabinetto è stata al sunnominato conferita per la prima volta nel giugno del 2001, allorchè era sindaco A., fino al termine del mandato (5 giugno 2006): il rapporto è sorto su base fiduciaria ai sensi dell'art.110 TUEL. L'incarico, su delibera di Giunta, è continuato per tre mesi fino al 5 settembre 2006, assistito da una proroga del contratto di lavoro al dichiarato fine di garantire la continuità della gestione. Il Sindaco M.
ha provveduto a confermare l'incarico dal 6 settembre fino al termine del mandato. Il convenuto, consigliere regionale dal 29 aprile 2005, ha reso in data 15 giugno 2005
dichiarazione al gruppo consiliare di FI di non essere dipendente di una P.A, in conformità all'avviso espresso dal Dipartimento della F.P. su specifico quesito del Direttore Centrale Risorse Umane del Comune del 16 maggio 2005, avanzato in relazione all'applicabilità dell'art.68 (collocamento in aspettativa senza assegni). Il quesito è stato risolto
negativamente con nota del 20 maggio 2005, sul presupposto della non acquisizione dello status di dipendente pubblico, che richiede il perfezionamento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Tale parere ha, dunque, supportato anche il nuovo incarico con il Sindaco M., essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento.
Rimarcano, secondo l'avviso del difensore, la differenza tra pubblico impiegato e non anche gli artt.79 e 90 della finanziaria 2007, che vengono citati in proposito. Tratterebbesi, in sostanza, di un funzionario onorario (Cass. SS.UU. n.3129 del 1997; Cons. St. Sez. IV, 6455 del 2002). Vanno, in ogni caso, esclusi, secondo l'assunto difensivo, tanto il dolo che
la colpa grave e, comunque, il mandato elettivo non avrebbe minimamente interferito con le incombenze di Capo Gabinetto e viceversa, come dimostrano, al riguardo del primo, l'allegato certificato delle presenze nell'organo consiliare ed, al riguardo del secondo, la rinnovata investitura accordatagli, a conferma dell'esaudito “obbligo di risultato” proprio della funzione rivestita in seno al Comune. Al riguardo, viene richiamata l'attenzione sull'archiviazione disposta nel parallelo procedimento penale che ha coinvolto il
convenuto, per la rilevata insussistenza di un prederminato “obbligo di presenza”. In ogni caso, anche la Giunta delle elezioni si è espressa nel 2008, confermando la non
incompatibilità tra i due incarichi. Sarebbe, quindi, destituito di ogni fondamento il postulato attoreo che si fonda apoditticamente su un debito non onorato o onorato solo a metà.
Vengono, all'uopo, fornite le schede di valutazione dalle quali risulta, viceversa, l'eccellenza delle prestazioni rese.
4.5. In udienza, il P.M. ha ribadito con forza l'applicabilità alla fattispecie dell'art.68 (Aspettativa per mandato parlamentare) del D. Lgs. n.165 del 2001, su cui fonda l'argomentazione dell'esclusività del rapporto di impiego pubblico dei convenuti.
L'Avv. Perli, ha fatto leva sull'art.108 del TUEL, per quanto concerne l'asserita peculiarietà della funzione onoraria del Direttore Generale, come desumibile dal relativo incarico fiduciario: di tal chè, non sarebbe divisabile l'ipotizzato cumulo di due stipendi, dal quale far derivare il presunto danno di che trattasi, essendo l'emolumento del Consigliere regionale configurabile piuttosto come indennità non partecipe di un rapporto sinallagmatico e non essendo, peraltro, configurabile la supposta incompatibiltà.
Analogamente ha argomentato l'Avv. Tanzarella in favore del proprio assistito, facendo rilevare in proposito come a pag.48 dell'atto di citazione la stessa Procura dubiti della qualifica di pubblico dipendente del Capo di Gabinetto.