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Nella vicenda in epigrafe, come descritta in citazione, la Procura postula una grave disfunzione da cui fa derivare il danno erariale azionato a questo titolo - che partecipa

3. Voce di danno B (Vicenda M.)

3.1. Nella vicenda in epigrafe, come descritta in citazione, la Procura postula una grave disfunzione da cui fa derivare il danno erariale azionato a questo titolo - che partecipa

della medesima natura di quello contemplato alla voce precedente - anch'esso ancorato all'asserita violazione dei canoni costituzionali della buona amministrazione, che impone come regola il reclutamento concorsuale nel pubblico impiego. A questo preciso riguardo, la Procura evoca i moniti della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 363 del 2006 (secondo cui “Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e

neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a

«peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006).

Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso”), per inferirne il particolare rigore che deve presiedere all'assunzione di dirigenti a tempo determinato senza pubblico concorso, altrimenti derivandone un danno per l'amministrazione senza alcuna utilitas compensativa.

Alla luce di quanto sopra, l'affidamento dell'incarico di Dirigente Responsabile della Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali e, ad interim, dell'incarico di responsabilità del Settore Servizi per Fasce Deboli alla dott.ssa M. (delibera di Giunta 1991/2006, per un emolumento di euro 217.130,00 annui) è, per la Procura,

palesemente illegittimo, con riguardo alla ricorrenza del requisito della spiccata

professionalità, stanti - per contro - i gravi “infortuni professionali” rilevati a carico della medesima nella pregressa veste di manager aziendale della sanità calabra, di cui a pag.34 dell'atto di citazione. Prive di pregio alla Procura appaiono, al riguardo, le giustificazioni fornite dal Sindaco in occasione di una interrogazione di un gruppo di consiglieri comunali, facenti leva sulla pendenza di giudizi relativi alla vicenda de qua dinanzi al TAR ed al Giudice del lavoro. La Procura cita, in proposito, la direttiva 10/2007 della Funzione Pubblica in tema di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e, quindi, punto di riferimento anche per gli enti locali. Per conseguenza, tutti gli emolumenti alla sunnominata corrisposti dal momento

della nomina al 30 settembre 2007 (periodo considerato in sede di invito) nella misura di euro 235.224,00, ai quali vanno aggiunti gli emolumenti corrisposti successivamente, ammontanti ad euro 126.658,00 dal settembre 2007 all'aprile 2008 - per un totale di euro 361.882,00 - costituiscono, secondo la Procura, la seconda voce di danno al Comune di Omissis (voce di danno B), della quale sono chiamati a rispondere a titolo di colpa grave, ciascuno per la parte che vi ha preso (rimessa alla valutazione di questo Giudice), il

Sindaco M. (responsabile della designazione), il D.G. B. (richiesto del parere di

competenza), il Direttore Centrale B. (cofirmatario della proposta di deliberazione) e gli assessori D.C., C., C., C., D.A., M., M., M., M., O., R. B., T., V., componenti la Giunta deliberante.

3.1.1. In udienza, il P.M. precisa che la citazione non si fonda sui contorni scandalistici della vicenda diffusi dai media e men che meno su quelli riportati nel libro intitolato

“Omissis da morire” - per i quali la dott.ssa M. si è vista costretta a sporgere querela per diffamazione nei confronti dei due autori -, ma sui documenti acquisiti e versati in atti, dai quali si evince una anamnesi lavorativa patologica, in qualità di manager del settore sanitario calabrese, particolarmente travagliata e tuttora sub iudice. Talchè, verrebbe meno lo stesso supporto motivazionale del conferimento dell'incarico dirigenziale presso il Comune di Omissis, basato sull'incondizionata fiducia riposta sul prescelto - tra i tanti che, a parità di chances professionali, avrebbero potuto competere per l'incarico dirigenziale in argomento, senza le criticità rilevabili dal curriculum lavorativo della riccorrente - in

disparte l'inconfutabile possesso dei titoli di alta professionalità richiesti per il conferimento dell'incarico di che trattasi. Invero, risultava dagli atti che, con delibera n.723 dell'8.8.2005, la Giunta Regionale della Omissis aveva deliberato la sospensione temporanea della M.

dalla carica di Direttore Generale dell'ASL di Omissis e, con successiva deliberazione n.937 del 7 novembre 2005, l'aveva dichiarata decaduta dall'incarico “causa il mancato

raggiungimento dell'equilibrio economico dell'ente gestito”; decadenza definitivamente confermata con delibera n.144 del 27 febbraio 2006. E risultava, ancora, che, in precedenza, mentre svolgeva mansioni di Direttore Generale dell'ASL di Omissis, era stata pesantemente sanzionata dall'Assessore alla Sanità dell'epoca che, con riguardo alla gestione finanziaria degli anni 1998 e 1999, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, puntualmente sopravvenuta.

3.2. Memorie del Sindaco M. e degli assessori C., C., M., V., M., O., M., T. (Avv.ti Villata e Clarizia).

Sul punto, le memorie in epigrafe evidenziano l'adeguata ponderazione del curriculum, operata per il conferimento dell'incarico dirigenziale di che trattasi (docc. n.35 a, b, c. ecc.), denotante la comprovata attitudine (educativa e socio-sanitaria) della sunnominata, che gli infortuni professionali rilevati - peraltro sub iudice - non sarebbero in grado di scalfire. In particolare, quanto alla vicenda dell'ASL di Omissis, viene citata l'ordinanza cautelare del Tribunale locale del 3 novembre 2005 che, in funzione di Giudice del Lavoro adito

dall'interessata in via d'urgenza ex art.700 c.p.c., aveva sospeso l'efficacia della prefata delibera n.723/05 e, quanto alla vicenda di Locri, se ne minimizza la rilevanza essendo tratta dal citato libro intitolato “Omissis da morire”. Vengono richiamati alcuni aspetti salienti del relativo procedimento penale e le omissioni e infedeltà del libro. Viene

ricordato, inoltre, il giudizio pendente dinanzi al Giudice del Lavoro di Omissis, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro dell'interessata.

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