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Con riferimento all'elemento soggettivo della colpa grave qualificante la struttura dell'illecito amministrativo-contabile, il Collegio osserva quanto segue

2. Voce di danno A (Illegittimi conferimenti di incarichi dirigenziali)

2.13. Nella gerarchia delle fonti, una norma di rango regolamentare che sia in contrasto con una norma sovraordinata (di fonte costituzionale o legislativa, poco importa) è

2.13.6. Con riferimento all'elemento soggettivo della colpa grave qualificante la struttura dell'illecito amministrativo-contabile, il Collegio osserva quanto segue

Della ricorrenza di tale elemento, nella vicenda all'esame, non può dubitarsi sotto il profilo della immediata percepibilità dello sviamento di potere, secondo un parametro di diligenza media ragionevolmente pretendibile dal Sindaco, dagli Assessori, dai Dirigenti - nonché dal Segretario Generale come si dirà - che a vario titolo concorsero all'emanazione dei provvedimenti di conferimento di alcuni degli incarichi dirigenziali sopra detti più

vistosamente “eccentrici”, quali quelli che saranno in seguito evidenziati, considerato anche lo stato della costante giurisprudenza della Sezione Centrale del Controllo elaborata in materia in epoca precedente le assunzioni in esame. In claris non fit

interpretatio e, come già detto in precedenza, una semplice lettura delle norme, secondo il naturale ordine gerarchico di esse, avrebbe consentito a chiunque di rendersi conto di alcune vistose esagerazioni. Anche l'asserto secondo cui lo stesso requisito della laurea non sarebbe stato così pacifico, posto che l'art.19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 non lo avrebbe richiesto, trova, come già detto, una aperta smentita nella risalente e costante giurisprudenza del Controllo di questa Corte, nel senso che anche i dirigenti ministeriali esterni, nominati ai sensi del suddetto comma, devono avere la laurea, come tutti gli altri, e/o una specifica attitudine professionale - quale quella ivi prevista - desumibile (anche) da una significativa esperienza lavorativa: di grado tale, però, quest'ultima, da sopperire alla mancanza di formazione universitaria. Sul punto, la Sezione del controllo ha avuto modo di esprimersi in varie deliberazioni (n.7 del 14.5.2003; n.22 del 23.5.2001; n.31 del

10.9.2001; n.16 del 24.7.2002 e n.3 del 9.1.2003), ribadendo l'esigenza che i destinatari di incarichi dirigenziali, come quelli all'esame, siano in possesso del diploma di laurea. La contraria tesi delle difese non può essere, pertanto, condivisa alla stregua di una lettura in sequenza delle deliberazioni della Sezione del controllo in subiecta materia il cui iter trova giuridica conclusione nella succitata delibera n. 3 del 2003. Si legge in detta delibera che

“il criterio secondo il quale il legislatore ha inteso disciplinare l'immissione nell'esercizio di funzioni dirigenziali di soggetti, quali essi siano, in precedenza già non investiti di tale qualifica, risulta evidentemente informato alla volontà di acquisire professionalità estranee, tali da presentare qualità aggiuntive e comunque non minori rispetto ai già elevati requisiti previsti per le nomine di funzionari appartenenti ai ruoli dirigenziali”.

Conferma del consolidato tessuto argomentativo di cui sopra si ha anche dalla

Deliberazione n.20 del 31 ottobre 2006 della Sezione Regionale di controllo meneghina, secondo cui “ciascun ente locale, nell'ambito della propria autonomia, deve regolamentare le varie tipologie di requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, compreso il titolo di

studio, nel rispetto delle norme generali” e, inoltre, “tenuto conto del costante orientamento della Sezione Centrale del Controllo di legittimità (delibere n. 31 del 2001, n. 16 del 2002 e n. 3 e 7 del 2003) i titoli richiesti dal Comune nel regolamento per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato (art. 110 del TUEL) devono essere uguali a quelli previsti per

l'accesso alla dirigenza mediante concorso, per il quale è espressamente richiesto il diploma di laurea (art. 28 D. L.vo 165/01)”.

Reputa, pertanto, il Collegio che, come principio generale, il conferimento di incarichi dirigenziali ad estranei, laddove la norma surriferita fa desumere la particolare

specializzazione professionale “da concrete esperienze di lavoro maturate…in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza”, fa ritenere indispensabile il diploma di laurea, la cui mancanza può essere “eccezionalmente” compensata da un elevato grado di esperienza lavorativa di obiettiva rilevanza e congruenza con l'incarico da conferire. Ne consegue che privo di pregio si appalesa il richiamo fatto dalla difesa dell'Assessore M.

alla deliberazione della Sezione Regionale di Controllo di questa Corte n. 28 del 7 maggio 2008 per sostenere il contrario. Se è vero, infatti, che la Sezione, partendo dall'esame letterale dell'art.3, comma 76 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), constata che non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico, è altrettanto vero che ciò fa per dedurre nel prosieguo come ciò che rilevi per il legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso, da parte del destinatario

dell'incarico, di “conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario. Deve trattarsi, inoltre, di conoscenze

specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico, come si desume dal riferimento legislativo alla “particolare” specializzazione richiesta.

Infine, l'aggettivo “comprovata” induce a ritenere che la specializzazione richiesta debba essere oggetto di accertamento in concreto, da compiersi di volta in volta in sede di conferimento dell'incarico, sulla base anche delle indicazioni contenute nei curricula, oltre che in idonea documentazione”. Né a diversa conclusione si perviene seguendo il

richiamo che la difesa dell'Assessore D.C. fa alla deliberazione n. 5/2002/P della Sezione Centrale di Controllo, resa nell'adunanza del 20 dicembre 2001, dappoichè nella sostanza - in disparte la premessa della piena responsabilità dell'amministrazione in ordine al riscontro del curriculum del soggetto esterno designato all'incarico dirigenziale - ivi si richiama la necessità di “individuare la natura dei compiti devoluti, per valutare se gli stessi possano essere disimpegnati dal soggetto che il responsabile del Servizio ha ritenuto di indicare” e, con particolare riferimento alle concrete esperienze di lavoro maturate, di cui all'ultima parte del primo periodo del comma 6 del citato art. 19, si precisa che tale circostanza rende possibile prescindere dal possesso di particolari qualificazioni

accademiche, ove l'esperienza di lavoro - da ritenere quanto meno equiparabile al titolo accademico mancante, a giudizio di questo Collegio - risulti effettivamente attestabile ed attestata.

Parimenti privi di pregio risultano i richiami che le difese degli Assessori R. B. e C. fanno a Corte Conti, Sez. Giur. Sicilia, n.1649 del 25 giugno 2007 e Cons. Stato, Sez. VI, n.7183 del 19.12.2005. Infatti, il secondo richiamo è inconferente, poiché riguarda specificamente la possibilità di partecipare al primo corso concorso senza il diploma di laurea, mentre il primo è relativo a specifica normativa regionale che consentiva al Sindaco di avvalersi di

“esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni”: nel caso specifico, la delega su “grandi eventi”, consistenti nell'organizzazione di spettacoli di grande richiamo.

Il Collegio ritiene, infine, di fondamentale importanza che la verifica dei requisiti di

professionalità richiesti in capo ai conferitari dei predetti incarichi vada operata alla stregua di un giudizio ex ante - al momento, cioè, del conferimento - e non già all'esito della

prestazione richiesta: sotto quest'ultimo profilo rileverà, semmai, come si vedrà, l'utilità pur sempre conseguita, mentre ciò che va tenuto presente, ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa richiesto a questo Giudice, è la natura di “indebito conferimento” dei

suddetti incarichi, che a sua volta postula l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di retribuzioni non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'"accipiens"

e del diritto di ripetizione per il "solvens", con la conseguenza, per quel che rileva sul piano giuscontabilistico, che l'erogazione indebita di cui trattasi costituisce danno erariale.

2.13.7. Il Collegio passa, quindi, ad individuare i soli conferimenti di incarichi dirigenziali

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