5. Voci di danno D e D1 (Ufficio Stampa)
5.2. Memoria Sindaco M. (Avv.ti Villata e Clarizia)
La difesa si adopra, innanzitutto, a smentire l'asserita non regolamentazione di tale Ufficio, previsto invece specificamente dal Regolamento (art.3 di cui al doc.2), per la cui
composizione sono state assunte diverse determinazioni con l'assegnazione di precisi ruoli per ciascuno dei componenti, tutti iscritti all'ordine dei giornalisti-pubblicisti. A questo preciso riguardo, la difesa osserva che la mancanza di contratti collettivi in materia non
può certo costituire ragione di impedimento all'istituzione dell'Ufficio, prevista dall'art.3, comma 4 del DPR n.422/2001. Richiama, inoltre, il parere espresso, con nota del 14 giugno 2001, dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti, che ha confermato la possibilità dell'applicazione, in assenza del contratto di cui all'art.9 della legge 150/2000, del contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, al giornalista assunto nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco (doc. 38).
In merito alla contestata pletora di addetti all'Ufficio, osserva che esso fornisce
informazioni a tutti gli organi rappresentativi e di governo del Comune, ai sensi dell'art.3, secondo comma del Regolamento.
In ordine alla presunta necessità del possesso del diploma di laurea, osserva come esso sia richiesto dall'art.2 (Comunicazione) e non dall'art.3 (Informazione) del DPR n.422 cit. e come nessun rilievo (per le stesse ragioni anzidette a proposito delle nomine dirigenziali) assuma la circostanza ex adverso addotta che il reclutamento sia avvenuto ai sensi dell'art.110 TUEL e 28 del Regolamento.
Per quanto riguarda, inoltre, alcune specifiche nomine, la difesa adduce ancora una volta l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali e, tuttavia, non si sottrae all'analisi puntuale delle posizioni di ciascun soggetto reclutato, per inferirne l'adeguata
professionalità.
Asserisce, inoltre, che la legittimità dell'assegnazione della qualifica di Caporedattore non può essere messa in discussione, come fa la Procura, per il fatto che i nominati risultino iscritti all'albo nazionale dei giornalisti-pubblicisti e non a quello dei professionisti, a mente dell'art.3 del DPR 422 cit. che ritiene sufficiente l'iscrizione suddetta perfino per il Capo Ufficio Stampa.
Conclude, quindi, per l'apparente infondatezza della voce di danno in rubrica, la cui
quantificazione viene peraltro contestata per quanto innanzi ammesso dallo stesso P.M. in udienza, e cioè per il fatto che, fra l'altro, non tiene conto della cessazione dall'incarico della S. a far data dal 3 gennaio 2007 (doc. n.56).
Ritiene, infine, anche la sottovoce D1 priva di fondamento, rilevando, inoltre, quanto a C., D. M. e M., che la richiesta costituisce una inammissibile duplicazione della precedente sub D. Sarebbe pure errato, inoltre, il computo operato nei riguardi di O., P., R. D. M. e S., atteso che il Procuratore, nell'indicare i compensi in precedenza corrisposti a tali soggetti, indicherebbe valori più bassi rispetto a quelli effettivi, come da documentazione allegata da n.61 a n.64, con conseguente errata determinazione dell'asserito danno erariale quantificato in euro 150.246,00. Ma vi è di più: pure il precedente rapporto di lavoro di costoro era disciplinato dal medesimo CCNL giornalistico, sicchè la pretesa erariale risulta, secondo la difesa, anche per questo, del tutto priva di fondamento.
In buona sostanza, quindi, la difesa rileva, quantunque in via gradata, l'errata quantificazione del danno erariale, a causa della omessa o inesatta verifica degli
emolumenti percepiti da ciascun dirigente e del venir meno nel corso del 2007 di alcuni incarichi.
5.3. Memorie Assessori P. - S. - C. - C. - M. - V. - M. - O. - M. - T. (Avv.ti Villata e Clarizia)
Valgono le medesime considerazioni ed argomentazioni di cui sopra.
5.4. Memoria Assessore M. (Avv. Carta)
Valgono le medesime considerazioni ed argomentazioni di cui sopra.
5.5. Memoria Assessore D.C. (Avv. Travi)
Considerazioni analoghe si rinvengono anche nella memoria in epigrafe, ove tuttavia si precisa che la Giunta M., con la riorganizzazione adottata, concentrò in un unico ufficio tutti i singoli uffici facenti precedentemente capo ai singoli assessorati, con incremento del personale di una sola unità (da 19 a 20). Si afferma, inoltre, che la mancanza degli accordi sindacali non poteva precludere l'identificazione dei profili professionali, sì da impedire la stessa costituzione dell'Ufficio e che non si sarebbe, comunque, verificata alcuna
sovrapposizione con gli organi di comunicazione.
Con riferimento al conferimento di incarichi a tempo determinato a 9 componenti
dell'Ufficio, la difesa contesta innanzitutto il presupposto della laurea: la difesa si riporta alle considerazioni in precedenza svolte al riguardo, rafforzate dal fatto che trattasi di incarichi conferiti ai sensi dell'art.90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e non del 110 del TUEL. Non sarebbe richiesta la laurea e questa conclusione sarebbe confermata dalla disciplina degli uffici stampa degli enti locali dettata dal DPR n.422/2001, che richiede la laurea solo per gli uffici di comunicazione. Ribadisce questo asserto la difesa, affermando che l'attività di giornalista, in base alla legge 3 febbraio 1963, n.69 (cfr.
art.31) non richiede il possesso di una laurea. Si passano in rassegna i curricula di C., D.
M. e S.. Circa il rilievo che costoro sarebbero iscritti all'albo dei giornalisti non come
“professionisti” ma come “pubblicisti”, la difesa precisa che l'art.3 del DPR n.422/2001 richiede l'iscrizione nell'elenco dei professionisti e dei pubblicisti solo per il personale “che svolge funzioni di capo ufficio stampa” (comma 1); per gli altri componenti, quindi, non sarebbe necessaria l'iscrizione nell'albo dei professionisti. Per tali ragioni, la difesa ritiene infondate anche le contestazioni rivolte al conferimento degli incarichi a C. e M., per il fatto di essere iscritti solo nell'albo dei pubblicisti.
Quanto alla Voce D1 relativa all'asserita illegittimità del trattamento retributivo riconosciuto a 7 componenti (C., D. M., M., O., P., R. D. M., S.) dell'Ufficio - il cui incarico era stato deliberato dalla Giunta A. e confermato dalla Giunta M. -, la difesa chiarisce che il
trattamento venne stabilito da quest'ultima facendo riferimento al contratto nazionale dei giornalisti, mentre secondo la Procura, in mancanza di un contratto specifico frutto di una contrattazione collettiva, avrebbe dovuto farsi riferimento al contratto dei dirigenti degli enti locali. Secondo la difesa, viceversa, proprio la mancanza di un contratto specifico
imponeva il riferimento al contratto nazionale per i giornalisti. La difesa segnala, inoltre, errori evidenti, quali: il fatto che, per C., D. M. e M., il danno verrebbe considerato due volte, tanto nella voce di danno D (trattamento retributivo complessivo), quanto nella voce di danno D1 (differenze retributive); il fatto che gli emolumenti indicati dalla Procura, in precedenza corrisposti dalla Giunta A., sarebbero erronei per difetto, sicchè la differenza contestata sarebbe notevolmente inferiore o addirittura non determinabile, data la
disomogeneità delle funzioni prima e dopo.
In udienza, l'Avv. Travi evidenzia l'equivoco di fondo da cui sarebbe affetto, a suo dire, il postulato attoreo: il riferimento normativo all'art.110, anzicchè all'art.90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) del TUEL, nel quale ultimo rientrerebbero a pieno titolo gli Uffici Stampa, come confermato anche dall'art.3 del Regolamento e da cui vien fatta derivare, contrariamente all'assunto attoreo, l'assenza del requisito della laurea.
5.6. Memoria Assessori R. B. e C. (Avv.ti Cesare, Ettore e Paola Ribolzi)
La difesa osserva che, in assenza della regolamentazione che l'art.9, comma 5, della legge 150/2000 affida alla contrattazione collettiva ed essendo quindi inapplicabile la disciplina attuativa del DPR 422/2001, per la costituzione dell'Ufficio era percorribile soltanto procedere, come si è proceduto, mediante incarichi con contratti a tempo
determinato della durata massima del mandato del Sindaco, applicando il contratto collettivo di lavoro giornalistico. Osserva, inoltre, che si è sempre proceduto con questa modalità anche da parte delle precedenti Giunte, in quanto la legge 3 febbraio 1963, n.69, sull'ordinamento della professione di giornalista, è l'unica normativa allo stato praticabile ed a norma di tale legge non è affatto richiesto il diploma di laurea, ma semmai
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di giornalista che si ottiene con l'iscrizione all'Albo dei giornalisti che non presuppone il possesso di un particolare titolo di studio. A questo riguardo, la difesa rileva che l'iscrizione all'Albo in qualità di “pubblicista” è ipotesi ritenuta idonea e sufficiente dall'art.3 del DPR 422/2001.
Aggiunge che l'azione erariale risulta comunque infondata per quanto riguarda l'assessore C. in merito alla nomina della giornalista L. C.: la relativa delibera di assunzione (doc. 26) è stata, infatti, adottata in assenza del sunnominato.
Segue l'esame delle singole posizioni (C., D. M., S., C., M. I, C., O., S., B. I.).
Viene, infine, eccepita l'inammissibilità della voce di danno D1 e, per quanto riguarda D.
M., C. e M., viene rilevata l'inammissibile duplicazione della domanda risarcitoria (D e D1).
5.7. Memoria Assessore D.A. (Avv.ti Monegat e Timpano)
La difesa evidenzia preliminarmente che il proprio assistito non ha partecipato alla seduta di Giunta del 23.11.2006 in cui è stata deliberata l'assunzione della sig.ra C. in qualità di redattore e deduce, comunque, la legittimità dei provvedimenti presi, in assenza di una specifica regolamentazione al riguardo ed in mancanza di contratti colletivi in materia.
Cita, per smentire l'asserto attoreo, il comunicato stampa diffuso dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia in data 13.11.2007, che conferma che tutti i 21 giornalisti assunti
“risultano iscritti all'Ordine: 20 agli Albi professionisti, praticanti e pubblicisti della Lombardia, uno all'Ordine di Omissis” (doc. 5).
Sulla voce D1, la difesa sottolinea che sarebbe pretestuosa la pretesa della Procura di rapportare i compensi degli addetti all'Ufficio a quelli di cui al contratto dei Dirigenti degli Enti locali in assenza di una regolamentazione ad hoc.