5. Voci di danno D e D1 (Ufficio Stampa)
5.1. La Procura contesta l'assoluta mancanza di predeterminati criteri di organizzazione alla cui stregua giustificare il numero di 20 unità componenti l'Ufficio Stampa (che prima
erano 19, disponendo ogni singolo assessore di tale Ufficio), nonostante la sua
centralizzazione alle dirette dipendenze del Sindaco. Contesta, inoltre, l'arbitraria attribuzione di qualifiche di Vice Capo Redattore (3 unità), Capo Servizio (2 unità), Vice Capo Servizio (3 unità), giustificabili per un Giornale, ma del tutto pletoriche in un
Comune, stante anche la parallela attività di comunicazione ex art.8 della legge 150/2000 ed art.2 del Regolamento di attuazione che il Comune svolge, per sua stessa ammissione,
tramite unità organizzative apposite (c.d. sportelli), giusta lettera citata del 14 gennaio 2008. Contesta, inoltre, la stessa forma di reclutamento prescelta in asserito sviamento dell'art.9 della legge 150/2000 e dell'art.3, co.1 del DPR 422/2001 attuativo, che subordina l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito dell'Ufficio stampa (anche) al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Ne deriva, ad avviso della Procura, l'illegittimità degli incarichi conferiti, in disparte
l'arbitrarietà delle qualifiche attribuite e, per quel che ne occupa, l'illegittimità derivata dei compensi corrisposti a ciascuno dei soggetti (C. Vice Capo servizio; D. M. Vice Capo redattore; S. Vice Capo servizio, privi del diploma di laurea; C. e M. Capi servizio, i quali ancorchè forniti del diploma di laurea, risultano iscritti al solo Albo dei Pubblicisti - a questo riguardo il Procuratore cita per tutte Cass. N.27608 del 29 dicembre 2006, dalla quale si evincerebbe la natura non professionale dell'attività da essi svolta e l'incongruenza con l'elevata qualificazione professionale richiesta per l'incarico di vertice loro attribuito -; C., O. e S. redattori, anch'essi privi del diploma di laurea, oltrechè della necessaria
qualificazione professionale; B. redattore, laureata appena 3 anni prima dell'assunzione dell'incarico) individuati alle pp.52 e ss. dell'atto di citazione, per un ammontare
complessivo di euro 887.982,00 costituente il danno erariale azionato a questo titolo, del quale sono chiamati a rispondere il Sindaco nella misura del 60%; il Direttore Generale B.
e i componenti della Giunta (individuati nelle persone degli Assessori: D.C., C., C., C., D.A., M., M., M., M., O., P., R. B., S., S., T., V.) che approvarono l'attribuzione degli incarichi di cui trattasi, nella misura del 30%; i Direttori Centrali D., B. e B. e il Capo di Gabinetto B.B.(quest'ultimo per la nomina della sig.ra S.) nella restante misura del 10%.
Viene, inoltre, contestata la sottovoce di danno (per comodità espositiva denominata in rubrica sub D1) per l'illegittima attribuzione dei compensi propri del contratto dei giornalisti, in assenza di apposita regolamentazione sia nazionale che regionale in tal senso - mentre i suddetti compensi, secondo la Procura, avrebbero dovuto essere rapportati alle
disposizioni di cui al contratto dei Dirigenti degli Enti Locali -, in tal modo provocando un rilevante incremento degli emolumenti di tutte le unità di personale proveniente dall'Ufficio Stampa del precedente Sindaco, rappresentato a pag.58 dell'atto di citazione, in calce alla quale viene esposta una differenza di euro 150.246/00, che va ad aggiungersi alla voce di danno D e che viene ut supra ripartita.
Il ragionamento della Procura sul punto, si sviluppa come segue: secondo l'art.9, comma 2, della legge 150/2000 il contingente di personale degli uffici stampa, estraneo alla
pubblica amministrazione, deve essere in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5 ed utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità. Ora, in disparte la specialità della legge 150/2000, rimane il fatto di assorbente rilievo che tutti i componenti dell'Ufficio stampa sono stati chiamati ai sensi dell'art.110 del TUEL e 28 del Regolamento e non a mente dell'art.7, comma 6, sopra citato. Pertanto, ad avviso della Procura, illegittimamente sarebbero state attribuite, agli incaricati di che trattasi, le qualifiche (ed i corrispondenti compensi) proprie del contratto dei giornalisti, non risultando ancora regolamentata, né a livello nazionale né a livello regionale, l'attribuzione del contratto di lavoro giornalistico al personale degli uffici stampa. I loro compensi, viceversa, avrebbero dovuto essere rapportati alle disposizioni di cui al contratto dei Dirigenti degli Enti locali. Di quì, il
perverso trainamento che avrebbe portato all'incremento degli emolumenti di tutte le unità
di personale proveniente dall'Ufficio stampa del precedente Sindaco, costituente l'ulteriore voce di danno ut supra contestata.
5.1.1. In udienza, il P.M. sviluppa le argomentazioni della citazione a sostegno della necessità del requisito della laurea, ribadendo peraltro che le uniche qualifiche proprie dell'Ufficio Stampa sono quelle di Capo Ufficio Stampa e di Coordinatore, mentre le altre sarebbero arbitrarie. Per quanto concerne specificamente la sottovoce di danno D1, dopo aver precisato che le differenze retributive sono state dedotte dai dati forniti dal Comune con lettera del 31.8.2007, di cui alla nota di deposito 6 dell'allegato 3, il P.M.
afferma che essa si fonda sui medesimi fatti già contestati nell'invito, di cui costituisce il conseguente sviluppo e non già una duplicazione del medesimo danno, in violazione del principio del ne bis in idem. Afferma, inoltre, la Procura di avere effettuato la verifica puntuale degli emolumenti percepiti, come si evince dal prospetto generale di cui alle pagg.2 e ss. dell'atto di citazione, ove si è tenuto conto della cessazione dal servizio dei singoli funzionari ivi indicati. Non esclude, tuttavia, possibili errori di calcolo che,
comunque, sarebbe onere delle parti avverse che li eccepiscono dimostrare e a questo riguardo ammette che, per quanto riguarda la S., assunta il 31.7.2006 e cessata dal servizio in data 3.1.2007, c'è stato effettivamente un errore di calcolo, sicchè il danno va rideterminato, tenendo conto di ciò.