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Come avvengono le decisioni dell’ARP nell’ambito di un allontanamento di un minore?

Intervista ad Alessia Dolci Presidente dell’ARP 3 di Lugano

1) Come avvengono le decisioni dell’ARP nell’ambito di un allontanamento di un minore?

“Allora possiamo suddividere la domanda in due. Diciamo dal punto di vista formale l’Autorità di Protezione è un’autorità collegiale di tre membri che si riunisce e discute delle situazioni. Delle situazioni che partano solitamente da una segnalazione della rete o da un genitore stesso e che poi vengono approfondite sulla base di mandati che vengono dati alla renette caso specifico, non so, un mandato di valutazione socio familiare all’UAP (ufficio dell’aiuto e della protezione) o valutazione delle capacità genitoriali o una valutazione psico-diagnostica al servizio medico-psicologico o un altro specialista privato, un perito. Sulla base di queste informazioni, quindi di questi approfondimenti fatti dagli assistenti sociali o dai periti, noi riceviamo dei rapporti nei quali vengono un po’ sviscerati gli elementi critici delle situazioni. Quindi vengono raccolti i dati anamnestici, cioè quindi tutta l’anamnesi della famiglia, quindi ci sono anche le cause dei disagi dei minori, vengono raccolti tutti questi elementi anche messe in rilievo quali sono i punti forti dei genitori ma anche i punti deboli. Se questi punti deboli, su cosa e come, è possibile lavorare e quindi quali misure poter decretare per poter aiutare queste decisioni, questi genitori. E quindi queste valutazioni solitamente già propongono delle possibili misure. Una volta che abbiamo ricevuto e raccolto queste informazioni dicevo che l’Autorità si riunisce, è una seduta dove i membri, siamo appunto tre come le dicevo prima, ognuno che la ha le proprie competenze, perché il Presidente deve essere un giurista avvocato, poi c’è un membro permanente che solitamente ha una formazione psicologica, psicoterapeuta o pedagogista e poi c’è un è un assistente sociale nel caso del ARP 3. Quindi è una autorità multidisciplinare, si prendono le decisioni. Si decide se sulla base di quello che abbiamo quindi sulla base delle informazioni che abbiamo ricevuto tramite la rete sociale è adeguata la misura proposta o è adeguata un altro tipo di misura. In questo caso se la misura proposta è un collocamento bisogna anche vedere in che misura i genitori non vogliono aderire. Quindi bisogna capire se loro aderiscono, se aderiscono a metà, se vi si oppongono. Perché se vi è una totale adesione allora non è necessario un ordine di autorità per eseguire o per mettere in atto anche un collocamento che può avvenire su basa volontaria. Se invece vi è opposizione da parte dei genitori per motivi vari o perché non sono in grado di comprendere la gravità della situazione o perché non vogliono riconoscere quelli che sono già i loro problemi o anche perché non vogliono semplicemente collaborare con la rete o, per qualsiasi altro motivo non sono in grado di mettere in atto quella misura proposta dalla rete, ritenuta adeguata dall’Autorità ecco che se parliamo di allontanamento quindi di collocamento del minore in un CEM bisogna decidere di privare i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora, secondo questo famigerato articolo che è il 310 del Codice Civile che ha determinate condizioni. Appunto è suddiviso in due capoversi, li si può vedere perché poi questa è la base su cui poi si fanno questi collocamenti di autorità. Il capoverso uno dice: «Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo conveniente-mente». Ecco quindi per la prima parte di questo capoverso vale quello che ho spiegato fino a qui. Cioè se abbiamo le condizioni per dire che effettivamente quella è la misura adeguata.

Perché vale anche un principio molto importante, nel diritto della protezione, che è il principio della proporzionalità. Quindi bisogna sempre decidere in modo proporzionale. Quindi se ho una misura più lieve, meno incisiva nei diritti dei genitori che è possibile, bisogna preferirla ad una misura più incisiva. Quindi il collocamento e successivamente la privazione dell’autorità parentale, che è ancora un altra cosa nella 311, sono quelle tra le più incisive. Quindi la prima parte dell’articolo dice che bisogna valutare se siamo arrivati a quel punto. Se crediamo che lo sia allora a quel punto abbiamo anche bisogno di trovare un istituto conveniente, quindi che sia adeguato. Allora in quel caso è ancora la rete che deve fare il lavoro, di solito l’UAP, di riferire all’Autorità che effettivamente ha già preso contatto con un CEM, non so può essere Casa Primavera può essere appunto il Vanoni, adesso per fare alcuni nomi qui a Lugano, oppure può anche essere un centro terapeutico dove non soltanto vi è la presenza a carico educativa, che è quella tipica del CEM, ma anche proprio una presa a carico terapeutica che sul territorio del Ticino sappiamo essere non così presente, aperto adesso la situazione di Arco. Ecco una volta che l’UAP ci ha dato la disponibilità del CEM, allora a quel punto si può mettere in atto, si può prendere la decisione, si decide e poi verrà messa in atto dalla rete sociale, che già si è preparata sul caso in tutta la fase preparatoria che si chiama fase istruttoria di cui dicevo prima, poi ci sono tutte questa raccolta di informazioni, eccetera. La raccolta di informazioni per arrivare a dover dire che effettivamente è necessario un collocamento, la sua base giuridica è il 446 del CC che infatti dice:

«L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti. Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. Applica d’ufficio il diritto.»

Quindi è come dicevo prima, noi diamo questi incarichi alla rete e dobbiamo valutare se e come ordinarli. Questo va detto perché è lungo come processo perché bisogna arrivare, se arriviamo a decretare una misura così incisiva come il 310, che è una misura che limita i diritti fondamentali di un genitore e i diritti di una persona che sono questi diritti fondamentali che sono consacrati dalla Costituzione e anche dalle Convenzioni Internazionali, come la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo che prevedono appunto che una persona ha diritto a stare con la sua famiglia, di creare una famiglia e tutto questo che fa parte della sfera personale, intima e familiare. E questi fanno parte dei diritti fondamentali di una persona che possono essere limitati solo a determinate condizioni: sicuramente una base legale, in questo caso il codice civile; di un interesse preponderante, in questo caso il bene del minore, perché è il bene di un altra persona; e la proporzionalità che è quello che dicevo prima. Quindi se un altra misura non è possibile allora bisogna fare per forza quella, però prima bisogna per forza arrivare magari a prevedere una curatela educativa o un esternato o una presa a carica psicologica o tutta un’altra serie di misure, che lavorando nel campo sicuramente conoscerà, che possono magari prevenire l’allontanamento del minore dalla misura. Ecco se tutte queste non hanno funzionato o non possono funzionare o non sono più idonee, adeguate e non si rivelano più sufficienti allora è giusto, diciamo è giustificato, è fondato sulla base della legge di tutti questi principi arrivare a decretare un 310. Quindi alla domanda come avvengono le decisioni dell’ARP vede che di principio devono seguire tutto un iter e i tempi possono essere anche molto lunghi, perché un allontanamento dalla famiglia presuppone che vi siano delle condizioni e l'Autorità deve accertarsi di queste condizioni. Secondo tutto questo procedimento che abbiamo spiegato fino adesso.

Mi dica se devo dire di più, di meno.”

Va benissimo, è stata molto dettagliata. Volevo però chiedere una cosa: ma se per caso non ci fosse posto in un CEM oppure all’Arco, come si procede?

“È una buona domanda, purtroppo c’è un problema esistente e concreto. Ci sono quelle situazioni o d’urgenza che c’è per esempio il PAO che può fungere da centro di accoglienza appunto in situazioni di urgenza in attesa di costruire poi un altro tipo di progetto. In alcuni casi dove magari si tratta anche di bambini anche molto piccoli, dove si prevede che la situazione è di lungo termine ci sono anche le famiglie di affido. Quindi si valutano anche le altre situazioni. In alcuni casi, laddove è possibile si attende, purtroppo.”

2) Se e in che modo vengono coinvolti la famiglia naturale del minore e il minore nel

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