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B ATTAGLIA , M ONTELEONE , B ONATESTA , F LORINO

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 107-125)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704

27.2 B ATTAGLIA , M ONTELEONE , B ONATESTA , F LORINO

Al comma 1, dopo le parole: «da esse esercitati» aggiungere le seguen-ti: «su rotaie e il passaggio ai consorzi pubblici provinciali o regionali i trasporti su gomma».

27.49 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«4. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla tra-sformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario elaborato d’intesa con le regioni interessate e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

27.45 MELONI, RIGO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e le organizzazio-ni sindacali».

27.20 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le regioni e le organizzazio-ni sindacali» con le seguenti: «previo parere delle regioorganizzazio-ni e delle orgaorganizzazio-niz- organiz-zazioni sindacali»; alla lettera a), dopo le parole: «costi di infrastruttura», inserire le seguenti: «, e un rapporto non inferiore a 0,18 limitatamente alle regioni insulari in quanto le stesse non sono interessate dai flussi di mobilità del trasporto interregionale, nazionale e comunitario».

Conseguentemente al comma 3 dell’articolo 29, sostituire la cifra:

«19.118», con la seguente: «10.350» e sopprimere le seguenti parole: «, da erogare per lire 2.400 miliardi nell’anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell’anno 1998, per lire 3104 miliardi nell’anno 1999 e».

27.48 NIEDDU

Al comma 2, all’alinea, primo periodo, sostituire le parole: «dal Mini-stro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».

27.19 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, all’alinea, primo periodo, sostituire le parole: «dal Mini-stro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».

27.22 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «triennio», con la seguen-te: «biennio».

27.18 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «triennio» con la seguen-te: «biennio».

27.23 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente:

«0,50».

27.17 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente:

«0,50».

27.24 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente:

«0,50.».

27.14 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente:

«0,47».

27.25 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente:

«0,40».

27.15 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente:

«0,40».

27.26 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35», con la seguente:

«0,36».

27.16 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente:

«0,36».

27.27 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, conservando l’appar-tenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri».

27.13 CASTELLI, CECCATO, MORO

.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, conservando l’apparte-nenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autofer-rotranvieri».

27.28 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè specifiche de-roghe ai regolamenti di esercizio».

27.7 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè specifiche de-roghe ai regolamenti di esercizio».

27.29 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti:

«ed anche».

27.6 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti:

«ed anche».

27.30 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: «dal Mini-stero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della moto-rizzazione civile e dei trasporti in concessione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».

27.12 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: «dal Mini-stero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della moto-rizzazione civile e dei trasporti in concessione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».

27.33 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonchè le procedure per l’affidamento alle Ferrovie dello Stato spa della ristrutturazione delle aziende di cui al comma 1 e la gestione dei servizi di trasporto dalle stesse esercitati. Le procedure sono sotto-poste al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

27.11 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:

«, nonchè le procedure per l’affidamento alle Ferrovie dello Stato spa della ristrutturazione delle aziende di cui al comma 1 e la gestione dei servizi di trasporto dalle stesse esercitati. Le procedure sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

27.32 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguen-ti parole: «, attraverso le esistenseguen-ti strutture dell’Ufficio speciale trasporseguen-ti e impianti fissi (USTIF), per quanto attiene alle linee ferroviarie».

27.31 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Direzione Generale della mo-torizzazione civile e dei trasporti in concessione», aggiungere le seguenti:

«per quanto attiene alle linee ferroviarie attraverso le esistenti strutture dell’Ufficio speciale trasporti e impianti fissi (USTIF)».

27.42 LAURO

Sopprimere i commi 3 e 4.

27.43 LA LOGGIA

Sopprimere il comma 3.

27.10 CASTELLI, CECCATO, MORO

Sopprimere il comma 3.

27.34 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

All’articolo 27, comma 3, sostituire la parola: «affittare», con la paro-la: «affidare».

27.1000 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «con esclusione dei beni utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto», sostituire le parole da: «per i quali»

fino alla fine del comma, con le seguenti: «che potranno, d’intesa con le Ferrovie dello Stato spa, essere ceduti alle regioni».

27.41 LAURO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con particolare riferimento alle zone del Sud Italia e a quelle zone non comprese nel piano TAV».

27.50 MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È compresa nei piani di ristrutturazione ed ammoderna-mento, la tratta ferroviaria Catania-Siracusa-Ragusa-Canicattì».

27.51 MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 4.

27.9 CASTELLI, CECCATO, MORO

Sopprimere il comma 4.

27.35 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:

«, dei quali 350 miliardi destinati al raddoppio ferroviario sulla tratta Giampilieri-Fiumefreddo, tra le provincie di Messina e Catania».

27.47 FIRRARELLO

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:

«, dei quali 49 miliardi destinati al prolungamento della rete ferroviaria circumetnea».

27.46 FIRRARELLO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualsiasi riduzio-ne dei servizi di trasporto resi dalle ferrovie attualmente in gestioriduzio-ne commissariale governativa potrà essere disposta solo con l’assenso dei comuni e delle regioni interessate».

27.40 LAURO

Sopprimere il comma 5.

27.3 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BAT

-TAGLIA, MONTELEONE, FLORINO, BONATESTA

Sopprimere il comma 5.

27.8 CASTELLI, CECCATO, MORO

Sopprimere il comma 5.

27.36 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Sopprimere il comma 5.

27.38 LAURO

Sopprimere il comma 6.

27.39 LAURO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in concessione», inserire le seguenti: «o con gara d’appalto».

27.21 CASTELLI, CECCATO, MORO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con le re-gioni interessate, controlla l’attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e ne riferisce annualmente al Parlamento con una relazione».

27.44 MELONI, RIGO

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interventi nel settore degli archivi comunali e provinciali e degli enti pubblici)

1. L’archiviazione e la conservazione degli atti delle amministrazio-ni pubbliche appartenenti al comparto di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono funzioni pubbliche in quanto soggette ai princìpi del procedimento amministrativo e del diritto di re-cesso della legge n. 241 del 1990.

2. Gli enti predetti disciplinano negli appositi statuti e regolamenti la organizzazione e la gestione dei propri archivi conformemente ai princìpi della normativa statale e regionale all’uopo assunta.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-certo con i Ministri dell’interno, per i beni culturali e ambientali, del te-soro e delle finanze, disposizioni occorrenti per la disciplina ed il riordi-no degli archivi degli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2,del de-creto legislativo n. 29 del 1993, sulla base delle seguenti direttive:

a) classificazione e gestione degli atti amministrativi da conserva-re, in relazione all’attività amministrativa specifica e propria dell’ente stesso;

b) durata della validità della conservazione degli atti;

c) organizzazione e gestione del processo di classificazione, con-servazione ed archiviazione degli atti degli enti pubblici;

d) definizione di criteri e modalità per lo scarto e la eliminazione degli atti non più utilizzabili;

e) definizione del ruolo e della competenza fra Stato e Regioni in tema di cultura, con apposita legge di tutela sui beni culturali di cui all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, demandando alle Regioni fondi e mezzi per organizzare forme centralizzate di gestione degli archivi pubblici per aree territoriali omogenee;

f) obbligo di tutti gli enti pubblici, comuni e province di riordina-re i propri servizi di archivio, fissando un termine adeguato e mettendo a disposizione secondo un piano organico, attraverso le Regioni, even-tuali dotazioni finanziarie per il recupero delle situazioni disastrate, spe-cie quelle costituite da documenti ed atti di rilevante pregio storico;

g) definizione del passaggio o affidamento della gestione degli ar-chivi comunali (o parte di essi) all’Arar-chivio di Stato, fissandone criteri e modalità;

h) modalità di conservazione ed accesso degli atti di archivio in rapporto ai sistemi informatici a disposizione, determinando le varie ti-pologie di supporto da utilizzare per la conservazione degli atti medesi-mi nella durata prestabilita;

i) disciplina della facoltà dell’ente locale di acquisire, conservare e gestire l’accesso di tutte le altre possibili testimonianze di storia vita locale meritevole di conservazione, demandando alle Regioni la specifi-ca disciplina legata alle singole realtà, la vigilanza ed il finanziamento.

4. Sono introdotte le seguenti modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali:

a) all’articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «non-chè la gestione dell’archivio comunale»;

b) all’articolo 10, comma 1, dopo la parole: «elettorali», sono in-serite le seguenti: «di archivio»;

c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente perio-do: «È responsabile della tenuta e della vigilanza dell’Archivio comuna-le».

27.0.1 (già 27.4) MANFROI, GNUTTI

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 4, comma 2, sono aggiunte le parole: “nonchè la ge-stione dell’archivio comunale”;

all’articolo 10, comma 1, dopo la parola “elettorale” sono aggiunte le seguenti “di archivio”;

all’articolo 52, comma 3, dopo la parola “Consiglio”, sono aggiun-te le seguenti: “È responsabile della aggiun-tenuta e della vigilanza dell’Archivio comunale”».

27.0.2 MANFROI, GNUTTI

Art. 29.

Sopprimere il comma 2.

29.3 BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l’articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis. 1. L’Amministrazione dello Stato, nonchè gli enti impo-sitori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al conces-sionario competente, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento del-le somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell’imposta ancora do-vuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecu-niarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pa-gamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicem-bre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l’intendenza di finanza» devono ritenersi modifi-cate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5 il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8 il termine del 1omarzo 1992 va modificato in quel-lo del 1o marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l’indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell’imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell’ufficio che accerta o liquida il tributo, ap-plica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la viola-zione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispet-tivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o ap-plica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indica-te nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l’indi-cazione della misura e della decorrenza.

9. L’esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell’ipotesi di cui al comma precedente, l’esecuzione forza-ta deve essere preceduforza-ta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insie-me con questo, della cartella di pagainsie-mento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, si applica l’articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1o gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

29.12 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «La revisione dei contratti», sopprimere le parole: «di servizio e».

29.1 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «I datori di lavoro.... al 45. 45.

2», con le seguenti: «I datori di lavoro esercenti attività edile con numero di dipendenti superioreo a 3 unità, e con esclusione comunque degli ar-tigiani e degli esercenti lavori in economia».

29.5 CURTO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2, dopo le parole: «dovrà assicurare», inserire le seguenti:

«il miglioramento della concorrenza e trasparenza degli appalti e la re-distribuzione degli investimenti in base al gettito tributario delle diverse aree del Paese ed».

29.9 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 2, sostituire le parole da: «un minore onere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il miglioramento della concorrenza e tra-sparenza degli appalti e la redistribuzione degli investimenti in base al gettito tributario delle diverse aree del Paese».

Conseguentemente, dopo l’articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis. 1. L’Amministrazione dello Stato, nonchè gli enti impo-sitori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al conces-sionario competente, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento del-le somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell’imposta ancora do-vuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecu-niarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pa-gamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicem-bre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l’intendenza di finanza» devono ritenersi modifi-cate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1o marzo 1992 va modificato in quello del 1o marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l’indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l’ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell’imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell’ufficio che accerta o liquida il tributo, ap-plica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la viola-zione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispet-tivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o ap-plica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indica-te nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l’indi-cazione della misura e della decorrenza.

9. L’esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell’ipotesi di cui al comma precedente, l’esecuzione forza-ta deve essere preceduforza-ta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insie-me con questo, della cartella di pagainsie-mento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioi si applica l’articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1o gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

29.13 CASTELLI, CECCATO, MORO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il concorso fi-nanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato spa, così come rideterminate dalla legge 28 dicem-bre 1995, n. 550, relativamente agli anni 1997 e 1998, è versato in misu-ra pari al 50 per cento degli importi con le stesse decorrenze previ-ste».

29.4 BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE

Al comma 3, inserire il seguente periodo: «Tale programma di investi-menti dovrà attenersi a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della succitata legge 28 dicembre 1995, n. 550».

29.20 CARPINELLI, SCIVOLETTO, FORCIERI, FIGURELLI, MINARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con particolare riferimento alle zone d’Italia che geograficamente sono più distanti dal resto d’Europa e che per tale ragione subiscono ritardi e perdite nella commercializzazione dei prodotti agricoli».

29.11 MINARDO, TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 5.

29.14 CASTELLI, CECCATO, MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A valere sulle risorse derivanti dall’articolo 36, comma 3, l’importo di lire 60 miliardi è destinato alla realizzazione dell’Interporto dell’area ionico-salentina. Ove l’Interporto dell’area ionico-salentina do-vesse configurarsi con il sistema cosiddetto “a rete”, le somme di cui al presente comma sono assegnate autonomamente e proporzionalmente ai punti previsti dal progetto “a rete”».

29.6 CURTO, BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 550, dopo le parole: “tratte nazionali” sono aggiunte le seguenti:

“con particolare riguardo alla tratta Milano-Venezia”».

29.10 CASTELLI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 550, dopo le parole: “trasversali nazionali” sono aggiunte le se-guenti: “con particolare riguardo alle trasversali est-ovest”».

29.21 CASTELLI, CECCATO, MORO

Art. 30.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I servizi dei pa-gamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1odicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I servizi dei pa-gamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1odicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 107-125)