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M ARINI , I ULIANO , M AZZUCA P OGGIOLINI , B ESSO C ORDERO

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 45-48)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704

21.8 M ARINI , I ULIANO , M AZZUCA P OGGIOLINI , B ESSO C ORDERO

Al comma 11, sostituire le parole: «16 dicembre 1996», con le altre:

«31 marzo 1997».

21.40 MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

All’emendamento 21.36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri si provvede con l’utilizzo dei fondi destinati ad interventi nelle aree depresse, previa delibera del CIPE».

21.36/1 VERALDI, ERROI

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i sog-getti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, la re-golarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impo-sitori, anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo, comprensivo degli interessi pari all’8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997».

21.36 MONTAGNINO, BATTAFARANO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali consecuti-ve di eguale importo comprensivo degli interessi pari all’8 per cento an-nuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997.

11-ter. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al comma 11-bis, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di soste-gno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può av-venire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997.

11-quater. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zo-ne degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al comma 11-bis, anche per la regola-rizzazione dei debiti verso l’Amministrazione finanziaria relativi a IVA, IRPEF, IRPEG e ILOR».

21.1 LO CURZIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel caso di datori di lavoro operanti nell’ambito delle aree territoriali individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può au-torizzare la regolarizzazione in un numero di rate superiore a quello di cui al comma 11 e fino ad un massimo di sessana rate. Ai maggiori one-ri si provvede con l’utilizzo di fondi destinati a interventi nelle aree de-presse, previa delibera del CIPE».

21.38 LO CURZIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti pre-videnziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b anche per la regolarizzazione dei debiti verso l’Amministrazione finanziaria relativa a IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR».

21.37 MONTAGNINO, BATTAFARANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel caso di datori di lavoro operanti nell’ambito delle aree territoriali individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2981/93, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può au-torizzare la regolarizzazione in un numero di rate superiore a quello di cui al comma precedente e fino ad un massimo di 60».

21.13 MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assisten-ziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, con conseguente rical-colo delle somme dovute a titolo di maggiorazione, in luogo delle san-zioni civili, nonchè delle somme dovute a titolo di interessi di differi-mento».

Conseguentemente, all’articolo 60, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lot-to, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevi-torie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa».

21.23 D’A

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assisten-ziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debi-to, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, con conseguente ri-calcolo delle somme dovute a titolo di maggiorazione, in luogo delle sanzioni civili, nonchè delle somme dovute a titolo di interessi di differimento».

21.43 COSTA, D’A

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. I soggetti di cui all’articolo 18, comma 6, della legge 23 dicem-bre 1994, n. 724, possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relati-ve a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incomple-ta denuncia dei rapporti di lavoro, tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti entro il 16 febbraio 1997, presso gli sportelli unificati di cui al comma 10 del presente articolo. Il versamen-to degli importi dovuti può essere effettuaversamen-to secondo le modalità di ra-teizzazione previste dal comma 11 del presente articolo».

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 45-48)