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F USILLO , S CIVOLETTO , M ARINI , P ETTINATO

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 48-51)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704

21.3 F USILLO , S CIVOLETTO , M ARINI , P ETTINATO

Al comma 14, sostituire le parole: «connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi», con le seguenti: «connessi con le violazioni, anche di natura formale e che non comportino il versamento di contributi o premi, delle norme sul collocamento, nonchè con la de-nuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».

21.39 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, FAUSTI

Al comma 14, sostituire le parole: «connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi», con le seguenti: «connessi con le violazioni, anche di natura formale e che non comportino il versamento di contributi o premi, delle norme sul collocamento, nonchè con la de-nuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».

21.44 COSTA

Al comma 15, sosituire le parole: «ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

21.4 FUSILLO, PIATTI, SCIVOLETTO, SARRACO, PREDA, MARINI, PET

-TINATO

Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1997».

Conseguentemente, all’articolo 60, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 19

aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lot-to, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevi-torie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa».

21.24 LA LOGGIA, D’A, CORTELLONI

Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996», con le seguenti: «entro il 31 marzo 1997».

21.45 COSTA

Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996», con le seguenti: «entro il 16 gennaio 1997».

21.32 MELUZZI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. I termini di cui all’articolo 12, comma 1, all’articolo 14, comma 4, e all’articolo 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al comma precedente si estendono alle rate non scadute o, co-munque, non ancora versate, alla data di entrata in vigore della presente legge».

21.2 LUBRANO DI RICCO, PETTINATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell’elenco allega-to al decreallega-to del Presidente della Repubblica 7 otallega-tobre 1963, n. 1525, co-me modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in for-ma stagionale dopo l’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all’articolo 18 della medesima legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni. Non sono pertanto dovuti all’INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l’entrata in vi-gore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e l’entrata in vivi-gore del citato de-creto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378».

21.6 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine , il seguente comma:

«17-bis. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell’elenco allega-to al decreallega-to del Presidente della Repubblica 7 otallega-tobre 1963, n. 1525, co-me sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiamo assunto lavoratori a tempo parziale o in forma sta-gionale dopo l’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprse ed ai datori di lavoro di cui all’articolo 18 della medesima legge n. 97 del 1994. Non so-no pertanto dovuti all’INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l’entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378».

21.20 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed ac-cessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assi-stenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dalla Direzione generale o dalla Direzione regionale nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano tale decentramento territoriale.

In questo caso la competenza della Direzione regionale sarà limitata alla rateazione di debiti contributivi fino a lire. Per ciascun debito contribu-tivo non sono comunque consentite rateazioni superiori alle 36 mensi-lità. È abrogato l’articolo, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

17-ter. Il secondo comma dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

“Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavorato-ri che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il ver-samento delle trattenute medesime all’Istituto nazionale della previden-za sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla compe-tente sede dell’INPS in misura non superiore al quadruplo dell’importo delle trattenute o dei versamenti predetti”».

21.14 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai fini della definizione del condono contributivo agricolo il calcolo delle somme dovute dalle aziende debitrici va considerato sulla base del salario reale rilevato dalle Camere di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura per l’ultimo triennio. In egual misura e sotto for-ma di credito previdenziale la norfor-ma si applica alle aziende che abbiano già definito il loro rapporto con gli enti competenti. I decreti attuativi

della presente norma sono emanati dal Ministero delle finanze, di con-certo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Alle minori entrate derivanti dal presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall’eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d’affari superio-re ai 20 miliardi.

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 48-51)