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G UBERT , F UMAGALLI C ARULLI , Z ANOLETTI

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 71-75)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704

25.26 G UBERT , F UMAGALLI C ARULLI , Z ANOLETTI

Al comma 8, sostituire le parole: «al 31 dicembre dell’anno di nasci-ta» con le seguenti: «al dodicesimo mese dalla nascinasci-ta».

25.21 D’A

Al comma 8, aggiungere alla fine: «e comunque non prima di tre mesi dalla data della nascita».

25.27 GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

Alla fine del comma 9, aggiungere le parole: «con cadenza decenna-le».

25.16 D’A

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Il recupero di somme indebitamente corrisposte agli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti a titolo di pensione, assegno o indennità a carico del Ministero dell’interno o dell’Istituto nazionale della previ-denza sociale non può essere effettuato per periodi anteriori a tre mesi dalla data della notifica del provvedimento di revoca della provvidenza.

9-ter. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Re-pubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

“2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a de-correre dal 121ogiorno dalla data di presentazione della domanda di ac-certamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell’ente che ha procedu-to all’accertamenprocedu-to sanitario per ritardi ad esso addebitabili”.

9-quater. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci an-ni dalla data del pagamento della somma capitale.

9-quinquies. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accer-tamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, la le-gittimazione passiva spetta all’unità sanitaria locale o al Ministero del tesoro a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commis-sioni mediche operanti presso detta unità sanitarie o dalle commiscommis-sioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».

25.3 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 10, dopo le parole: «tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», aggiungere le seguenti: «sempre che non siano decorsi più di cinque anni dalla data dell’assunzione»

25.5 CURTO, BATTAGLIA

Al comma 10, sostituire le parole: «dei requisiti per l’assunzione« con le altre: «di condizioni di invalidità».

25.2 IULIANO, MARINI, BESSO CORDARO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «relativa alla stenza dei requisiti per l’assunzione» con le seguenti: «relativa alla sussi-stenza dei requisiti all’atto dell’assunzione».

25.23 MUNDI, FILOGRANA

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dei requisiti per l’assunzione» con le altre: «, al momento dell’assunzione, dei requisiti per la medesima».

25.25 GUBERT

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le visite di controllo dei requisiti sanitari devono essere effettuate con riferimen-to alle disposizioni di legge ed alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all’epoca della concessione del beneficio».

25.6 BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI, BAT

-TAGLIA

Al comma 10, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Qualora si accerti l’insussistenza dei requisiti, l’interessato viene, con decorrenza dalla data di accertamento da parte della medesima Commissione, in-quadrato al livello professionale più basso».

25.29 RONCONI

Al comma 10, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Quando si accerti l’insussistenza dei requisiti, il datore di lavoro pubblico o privato può licenziare il dipendente. Le amministrazioni pubbliche devono, in ogni caso, adottare un provvedimento motivato».

25.24 MANIERI, DE LUCA Michele, PELELLA

Al comma 10, sostituire la parola: «risolto» con la seguente: «risolvi-bile» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è co-munque obbligato entro trenta giorni ad ottemperare al nuovo obbligo sorto ai sensi della legge n. 482 del 1968».

25.22 D’A

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I soggetti di cui al comma 10 del presente articolo che han-no usufruito dei benefici ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sihan-no all’11 marzo 1992, conservano tali benefici, in caso di assunzione diretta nominativa o numerica, in costanza di un grado di invalidità pari al 35 per cento».

25.4 CURTO, BATTAGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il decreto di revoca dell’invalidità, notificato ai sensi dell’ar-ticolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, deve essere corredato dalle motivazioni per le quali è scaturito il parere nega-tivo della Commissione medica. L’interessato può ricorrere sia in sede amministrativa sia giudiziaria prima che il provvedimento di revoca dell’invalidità diventi definitivo».

25.7 BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI, BAT

-TAGLIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro si dovrà procedere alla assunzione di un nuovo invalido».

25.11 BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, CURTO, PACE, PE

-DRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI Car-la, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 12.

25.15 D’A

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1; 14, comma 4 e 15, comma 2 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di predenza forense sono riaperti per il perido di 180 giorni dall’entrata in vi-gore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti scaduti alla data del 31 dicembre 1995.

2. Per le sanzioni già iscritte a ruolo i benefici di cui al comma 1 si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della pre-sente legge».

25.0.1 CADDEO

Art. 26.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Nei casi in cui, in base alle norme di legge in vigore e per i pe-riodi consentiti dalle norme stesse e comunque anteriori al 1o gennaio 1996, sia stata accertata l’esigibilità di indebito di prestazioni pensioni-stiche o quote di prestazioni pensionipensioni-stiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubbli-ci di previdenza obbligatoria, si fa luogo al recupero soltanto per i sog-getti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 20 milioni, previa riduzione dell’indebi-to nei limiti di un quardell’indebi-to dell’impordell’indebi-to riscosso».

Conseguentemente, dopo l’articolo 54 inserire il seguente:

“Art. 54-bis.

1. Le norme sull’accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono applicabili anche agli atti soggetti a regi-strazione a norma dell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l’imposta di registro in base alla parte pri-ma della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repub-blica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell’articolo 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, imposta complementare».

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 71-75)