• Non ci sono risultati.

M ORO , A MORENA , R OSSI , V ISENTIN

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 53-70)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704

22.10 M ORO , A MORENA , R OSSI , V ISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente:

«settantasette».

22.11 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente:

«settantasei».

22.12 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente:

«settantacinque».

22.13 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente:

«settantaquattro».

22.14 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire la parola «ovvero», ovunque ricorra, con la se-guente: «e».

22.15 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, dopo le parole: «trattamento minimo INPS» inserire le seguenti: «e a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare sia-no da considerarsi previdenzialmente a carico».

22.16 MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole «abbiano avanzato» con la parola:

«avanzino» e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «tale domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti con il quale sono individuati detti criteri».

22.18 GUBERT

Al comma 3, dopo le parole: «criteri obiettivi» inserire le seguenti:

«stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, ed accertati».

22.5 DE LUCA Michele, MORANDO

Art. 23.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il solo anno 1997, le aliquote contributive dovute dai lavora-tori dipendenti iscritti alle casse pensioni di cui al comma 1 continuano ad essere stabilite nella stessa misura percentuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 1998 sono stabilite nella misura dell’8,55 per cento, comprensiva degli incre-menti contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

23.2 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BO

-NATESTA, BATTAGLIA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per il solo anno 1997 l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici continua ad essere stabilita nella stessa misura percentuale vigente alla data di entrata in vigore del-la presente legge. A decorrere dal 1ogennaio 1998, tale aliquota è stabili-ta nella misura dell’8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contri-butivi di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

23.3 MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BO

-NATESTA, BATTAGLIA

Sopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale femminile già dipendente degli Enti locali della provincia di Bolzano, cessato dal servizio ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e dell’articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica la normativa previdenziale in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge di cui sopra».

23.4 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ai soci di cooperative di produzione e lavoro regolarmente assicurati ai fini previdenziali che svolgono la loro attività ai fini di inte-resse sociale o per scopi educativi per un massimo di cinque ore setti-manali, non si applicano le disposizioni che estendono ai lavoratori di cooperative le norme di tutela previdenziale previste per i lavoratori dipendenti».

23.1 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell’1,5 per cento; per i pensionati con un’anzianità contributiva supe-riore ai 20 anni ed infesupe-riore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi fi-gurativi, per il medesimo anno la pensione è diminuita dello 0,75 per cento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano a coloro che hanno beneficiato del pensionamento anticipato per motivi di salute, nonchè agli invalidi civili che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 24».

Conseguentemente, il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della pre-videnza sociale per l’anno finanziario 1997 denominato Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti.

23.6 MANFROI, GNUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 24».

Conseguentemente, il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della pre-videnza sociale per l’anno finanziario 1997 denominato Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti.

23.5 MANFROI, GNUTTI

All’articolo 55, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 51, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovu-te in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fi-ne del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

Conseguentemente ancora, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il se-guente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.17 BIANCO, ANTOLINI, MORO

All’articolo 55, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.16 BIANCO, ANTOLINI, MORO

All’articolo 60, comma 5, sostituire la cifra: «10» con l’altra: «5».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.20 ANTOLINI, BIANCO, MORO

All’articolo 60, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.21 ANTOLINI, BIANCO, MORO

All’articolo 64, comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 3 e 4.

Conseguentemente:

All’articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per le cessioni di gas meta-no per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di

quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repub-blica, l’aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1ogennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell’imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

All’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 24».

All’articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovu-te in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fi-ne del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

23.28 BIANCO, ANTOLINI, MORO

All’articolo 60, comma 7, sostituire le parole: «sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’eserci-zio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire» con le seguenti: «sulla base degli utili erariali accertati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, sono riservati i proventi al netto delle imposte derivanti dai nuovi giochi ed estrazioni infrasettima-nali del lotto».

Conseguentemente, all’articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per le cessioni di gas meta-no per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repub-blica, l’aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1ogennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell’imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

Conseguentemente ancora, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il se-guente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.22 BIANCO, ANTOLINI, MORO

All’articolo 60, comma 5, sostituire la cifra: «7» con l’altra: «3,5».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.23 ANTOLINI, BIANCO, MORO

All’articolo 60, comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per le cessioni di gas meta-no per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repub-blica, l’aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1ogennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell’imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

Conseguentemente ancora, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il se-guente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla

variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

23.24 BIANCO, ANTOLINI, MORO

Al comma 1, all’articolo 53, capoverso 1, terzo periodo, numero 3, sostituire le parole: «nel primo periodo d’imposta» con le seguenti «nei primi due periodi d’imposta».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.30 MORO, PERUZZOTTI

All’articolo 60, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con effetto dal 1ogennaio 1997 l’aliquota dell’imposta sugli spet-tacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell’8 per cento. L’accertamento, la riscossione e la liquidazione dell’imposta sono affidati alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui al-la convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e al-la Società stessa».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.25 PERUZZOTTI, ROSSI, MORO

All’articolo 67, comm 1, lettera a) sostituire le parole: «cinquanta mi-lioni di lire» con le seguenti «quaranta mimi-lioni di lire».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.27 ROSSI, MORO

All’articolo 62, sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.26 ROSSI, MORO

All’articolo 55, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.18 ROSSI, MORO

All’articolo 58, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per le cessioni di gas meta-no ad uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, si applica in tutto il territorio della Repubblica l’aliquota IVA del 10 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 1997 per i consumi di metano effettuati nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-giorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell’imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.19 PERUZZOTTI

All’articolo 53, comma 1, capoverso 1, terzo periodo, sostituire il nu-mero 3) con il seguente:

«3) ai soggetti, ad esclusione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, che si trovano nel primo periodo d’imposta».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni».

Conseguentemente ancora, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il se-guente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.7 ROSSI, PERUZZOTTI

All’articolo 53, comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in nome collettivo e in accomandita semplice».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.8 ROSSI, MORO

All’articolo 53, comma 1, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.9 ROSSI, PERUZZOTTI

All’articolo 53, comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il 15 per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la radice cubica del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, moltiplicato pi greco diviso il valore del logo-ritmo in base dieci delle stesse immobilizzazioni».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensio-ni mipensio-nime, nonchè le pensiopensio-ni di invalidità civile qualora i soggetti inte-ressati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 25».

23.10 ROSSI, PERUZZOTTI

All’articolo 55, comma 3, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l’adeguamento della pensione alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato

Nel documento 69 o R E S O C O N T O (pagine 53-70)