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1.1 Rischio di credito

1.2.8 Basilea III: Il metodo standard secondo la nuova normativa

A seguito dell'avvento di Basilea III, il metodo standard previsto dall'accordo prece- dente e disciplinato dalla circolare 263 del 27 dicembre 2006 è stato oggetto di una serie di aggiornamenti e di modiche, il cui riferimento normativo è attualmente ravvisabile all'interno del regolamento n.575 del 26 giugno 2013 [92] (art 111 ss.)

In questo paragrafo si cercherà quindi di analizzare nel dettaglio il nuovo schema di pon- derazione, previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza prudenziale, al ne di evidenziare le principali dierenze rispetto alla sua precedente congurazione, passata in rassegna nel paragrafo1.2.3.

Anzitutto, analogamente a quanto è stato fatto con riguardo all'analisi del metodo stan- dardizzato previsto dal secondo accordo di Basilea, partiamo dal considerare le diverse tipologie di portafoglio, nelle quali sono classicate le esposizioni.

A tal ne si considera la tabella comparativa 1.13, funzionale ad evidenziare i principa- li elementi di novità del nuovo disposto normativo rispetto alla vecchia ripartizione in classi.

Sebbene con il nuovo regolamento varato dall'Unione Europea non si assiste ad un grande stravolgimento rispetto al passato, le principali modiche possono essere così sin- tetizzate:

• sparisce il riferimento relativo alle esposizioni verso gli intermediari vigilati. Tuttavia si introduce la classe concernente le esposizioni verso gli enti. Nello specico, con riferimento a quest'ultime, la normativa prevede due diverse tabelle di ponderazione; una associata al caso in cui è prevista una valutazione del merito di credito da parte di una agenzia ECAI, l'altra nel caso opposto. Per quanto riguarda i crediti verso gli

Classicazione delle esposizioni secondo Basilea 2

(circolare 263 del 27 dicembre 2006) Classicazione delle esposizioni secondo Basilea 3(regolamento n.575 del 26 giugno 2013) Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche

centrali Esposizioni verso amministrazioni centrali obanche centrali Esposizioni verso intermediari vigilati Esposizioni verso enti

Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti

del settore pubblico Esposizioni verso organismidel settore pubblico

Esposizioni verso enti territoriali Esposizioni verso amministrazioni regionali oautorità locali Esposizioni verso organizzazioni internazionali Esposizioni verso organizzazioni internazionali Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo Esposizioni verso banche multilateralidi sviluppo Esposizioni verso imprese e altri soggetti Esposizioni verso imprese

Esposizioni al dettaglio Esposizioni al dettaglio Esposizioni verso imprese con una valutazione del

merito di credito a breve termine

Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Esposizioni verso organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR) Esposizioni sotto forma di quoteo di azioni di OIC Posizioni verso cartolarizzazioni Elementi che rappresentano posizioniverso la cartolarizzazione Esposizioni garantite da immobili Esposizioni garantite da ipotechesu beni immobili Esposizioni sotto forma di obbligazioni

bancarie garantite (Covered Bonds) Esposizioni sotto forma diobbligazioni garantite Esposizioni scadute (past due loans) Esposizioni in stato di default Esposizioni ad alto rischio Esposizioni associate a un rischioparticolarmente elevato

Altre esposizioni Altre posizioni

Esposizioni in strumenti di capitale

Tabella 1.13: Classicazione delle esposizioni secondo Basilea II e Basilea III. enti provvisti di rating la normativa opera un'ulteriore classicazione, che distingue le esposizioni con una durata residua superiore ai tre mesi da quelle la cui maturity risulta invece inferiore o uguale (sempre ai tre mesi).

Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6

durata residua

maggiore di 3 mesi 20% 50% 50% 100% 100% 150% durata residua

minore di 3 mesi 20% 20% 20% 50% 50% 150%

Tabella 1.14: Fattori di ponderazione in merito alle esposizioni verso enti provvisti di rating Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del me- rito creditizio da parte di una agenzia ECAI si attribuisce una ponderazione cor- rispondente alla classe di merito nella quale sono classicate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente.

Nel caso in cui l'amministrazione centrale di riferimento sia sprovvista di rating, il fattore di ponderazione è pari al 100%. Per le esposizioni con durata eettiva originaria uguale o inferiore ai tre mesi il peso corrispondente è uguale al 20%;

Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6 fattore di ponderazione 20% 50% 100% 100% 100% 150% Tabella 1.15: Fattori di ponderazione in merito alle esposizioni verso enti privi di rating

• con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o autorità locali, il regolamento prevede l'applicazione delle medesime ponderazioni ssate per gli enti. Tuttavia, nel caso in cui le amministrazioni regionali e le autorità locali siano in possesso di poteri di imposizione tali da non generare alcuna dierenza di rischio, è possibile attuare alle esposizioni ad esse riferite la stessa ponderazione applicata all'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza. Inoltre, alle esposizioni a breve termine non si applica il trattamento preferenziale [92] (art 119, par 2; art 120, par 2) previsto per le esposizioni verso gli enti con durata residua pari o inferiore ai tre mesi;

• per le esposizioni verso gli organismi del settore pubblico si rende necessario distin- guere l'ipotesi in cui l'organismo di riferimento sia privo di rating da quella in cui è possibile ravvisare una valutazione del merito di credito da parte di una agenzia ECAI.

Nel primo caso si segue la stessa logica adottata con riguardo alle esposizioni verso gli enti privi di rating. Pertanto: si assegna all'esposizione un fattore di ponderazione relativo alla classe di merito in cui è inserita l'esposizione verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo considerato. Si applica sempre la pondera- zione del 100% nel caso in cui l'amministrazione centrale sia sprovvista di rating, così come il coeciente del 20% se la durata originaria dell'esposizione verso gli organismi del settore pubblico risulta pari o inferiore ai tre mesi.

Nel secondo caso si applica la stessa disciplina normativa prevista per le esposizioni verso gli enti dotati di rating. In quest'ultimo caso non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine.

Su iniziativa delle autorità competenti, è possibile applicare alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico le stesse ponderazioni associate alle esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di appartenenza, a patto che questi siano in possesso di una idonea garanzia;

• con riguardo alle esposizioni verso le banche multilaterali di sviluppo, ad eccezione di quelle alle quali si applica un fattore di ponderazione dello 0%, le ponderazioni sono le stesse previste per le esposizioni verso gli enti. Tuttavia non si applica il trattamento preferenziale [92] (art 119, par 2; art 120, par 2; art 121, par 3) per le esposizioni a breve termine;

derazione nullo troviamo: l'Unione, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei regolamenti internazionali, il fondo europeo di stabilità nanziaria, il meccanismo europeo di stabilità e un'istituzione nanziaria costituita da due o più stati membri con la nalità di recuperare nanziamenti ed elargire assistenza nanziaria;

• le esposizioni al dettaglio, alle quali si associa una ponderazione del 75%, devono rispettare una serie di criteri specici, il cui riferimento normativo si trova all'interno dell'articolo 123 del regolamento 575/2013;

• alle esposizioni ritenute particolarmente rischiose, comprese quelle in forma di azioni o quote in un OIC, è attribuita una ponderazione del 150%. Si pensi ad esempio agli investimenti in private equity o in venture capital;

• per quanto concerne la classe relativa alle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite non si considerano solo i covered bonds ma anche tutte quelle obbligazioni garantite emesse da altri soggetti, quali ad esempio le amministrazioni centrali o le banche centrali. Lo schema di ponderazione ad esse attribuite prevede la distinzione tra le obbligazioni garantite, per le quali è disponibile una valutazione del merito creditizio da parte di una agenzia ECAI, e quelle prive di rating.

Con riferimento alle prime si applicano i seguenti coecienti ponderativi: Classe di merito di credito 1 2 3 4 5 6

fattore di ponderazione 10% 20% 20% 50% 50% 100%

Tabella 1.16: Fattori di ponderazione in merito alle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

I bond garantiti per i quali non si dispone di alcuna valutazione subiscono una pon- derazione basata sul fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni senior non garantite verso l'ente emittente.

In particolare: si attribuisce all'obbligazione garantita un fattore di ponderazio- ne pari al 10%, 20%, 50% e 100% se le esposizioni verso l'ente emittente hanno rispettivamente ponderazione pari a: 20%, 50%, 100% e 150%;

• viene introdotta una nuova classe, al cui interno sono classicate tutte le esposizioni in strumenti di capitale.

Capitolo 2

I titoli di stato e le recenti crisi

nanziarie

2.1 Il prolo contabile dei titoli nel portafoglio di proprietà

delle banche

L'analisi proposta di seguito prende in esame il trattamento contabile riservato agli investimenti in titoli, detenuti dalle banche, all'interno del bilancio bancario.

Il quadro normativo italiano di riferimento è rappresentato dai principi contabili interna- zionali IAS/IFRS (International Accounting Standards e International Financial Reporting Standards) e dalla circolare di Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 (Il bilancio ban- cario: schemi e regole di compilazione).

Con riferimento ai primi rileva in particolare il D.lgs 38 del 28 febbraio 2005, che ha da- to applicazione all'obbligo per le banche, sottoposte alla vigilanza della banca d'Italia, di redigere, in conformità ai principi contabili internazionali, il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2005 e il bilancio di esercizio a partire dal 2006, con l'opzione in quest'ultimo caso di anticipare all'esercizio precedente.

Per quanto concerne, invece, la circolare 262/2005 (primo aggiornamento del 18 novem- bre 2009), essa fornisce una serie di informazioni inerenti agli schemi di bilancio (lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto nanziario e la nota integrativa) e alla relazione sulla gestione.

2.1.1 Denizione di strumento nanziario in base ai principi contabili