• Non ci sono risultati.

1.5. La fattispecie del 270 bis c.p

1.5.2. Il bene giuridico protetto

79

G. Flora, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di

70 L’individuazione del bene giuridico tutelato dall’art. 270 bis, anche alla luce di quanto sopra detto circa l’art. 270 sexies, dimostra dei profili di complessità, soprattutto considerato che la fattispecie, anche dopo l’estensione al terrorismo

internazionale, rimane collocata tra i ‘Delitti contro la personalità dello Stato’.

Prima della riforma ad opera della l. 15 dicembre 2001, n. 438 il bene giuridico tutelato dall’art. 270 bis, anche alla luce della disposizione interpretativa dell’art. 11 della l. 29 maggio 1982, n. 304 (a tenore della quale ‘all'espressione eversione dell'ordine

democratico usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione eversione

dell'ordinamento costituzionale’) secondo l’interpretazione più

accreditata era da individuarsi nell’ordinamento costituzionale italiano80. Quest’orientamento era favorito da diversi fattori:

l’omessa menzione della finalità terroristica, l’interpretazione vulgata di ‘eversione dell’ordine democratico’. A proposito di quest’ultima, è il caso di fare un’osservazione: la legge di interpretazione autentica si inscrive nella tendenza volta a rendere coerente con l’impianto costituzionale il concetto di ‘personalità dello Stato’ che nella sistematica del Codice Rocco assurge a bene giuridico categoriale e che tuttavia evoca un’idea di Stato-persona che mal si concilia con l’assetto delineato dalla Costituzione. Una distonia confermata dagli interventi del legislatore degli anni ‘70: la artificiosità della distinzione tra ‘personalità dello Stato’ ed ‘ordine pubblico’ era resa palese dal fatto che detti interventi pur se dichiaratamente volti alla tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e via dicendo, andavano a rimpinguare la gamma dei delitti contro la personalità dello Stato. L’obiettivo era quello di depurare il

80

T. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. IV, Utet, 1981, 376; T. Padovani, (voce) Reati contro la personalità dello Stato, in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, 1990, 815;

71 concetto di ‘personalità dello Stato’ da quelle suggestioni

antropomorfiche di carattere monarchico-autoritario.81

Secondo un’altra interpretazione dell’art. 270 bis accanto alla tutela dell’ordinamento costituzionale doveva figurare anche la tutela dell’ordine pubblico82 poiché un’associazione il cui

programma contempla il compimento di atti di violenza realizza quantomeno uno stravolgimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Ma anche la riconduzione dell’articolo alla tutela dell’ordine pubblico non la poneva al riparo da critiche: al concetto di ordine pubblico possono infatti darsi due interpretazioni, una a

connotazione ‘ideale’ ed una ‘materiale’. Seguendo la prima impostazione, si intende per ordine pubblico ‘il complesso dei

principi sui quali viene a fondarsi la convivenza civile’83; seguendo l’altra impostazione, invece, l’ordine pubblico andrebbe inteso in senso materiale e quindi come ‘pubblica tranquillità’, ‘sicurezza’ e ‘buon ordine’.

Dal momento che la prima nozione risulta di difficile dimostrazione empirica, soltanto la seconda si presenta adeguata a porsi come oggetto di tutela penale.

In ogni caso era opinione comune che né la sola finalità di terrorismo, non essendo contemplata, né l’eversione diretta verso altro che non rientrasse nel concetto di ‘ordinamento costituzionale italiano’ fossero ricomprese nella configurabilità del delitto di cui all’art. 270 bis. La stessa Suprema Corte, sul finire del secolo scorso, aveva sottolineato che la mancanza della finalità di eversione dell’ordinamento costituzionale italiano

81

V. Masarone, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale, Napoli, 2013.

82

Fiandaca-Tesauro, Le disposizione sostanziali: linee, in Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di Chiara, Giappichelli, 2003, 123; G. De Vero, Banda armata e delitti politici di associazione: profili problematici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 310.

83

S. Moccia, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma, 1990.

72 risolvendosi nella mancanza della qualità dell’associazione inevitabilmente comporta l’impossibilità di individuare un elemento costitutivo del reato84.

L’interpretazione proposta non è altro che applicazione del principio nullum crimen sine iniuria: posto che l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice inerisce alla tipicità dell’illecito, essa diventa essenziale al fine di individuare la delimitazione dell’illecito.

Pertanto la costituzione di organizzazioni clandestine il cui scopo fosse sovvertire l’ordinamento di Stati esteri non poteva in alcun modo integrare la fattispecie dell’art. 270 bis.

Questa lacuna normativa è stata colmata, come si è ampiamente detto sopra, con la riscrittura della fattispecie ad opera dell’art. 1 della legge 438/2001. La caratura internazionale conferita alla fattispecie tramite l’inclusione degli Stati esteri, delle istituzioni e degli organismi internazionali tra gli obiettivi degli atti di violenza muta l’offensività della fattispecie e l’oggetto di tutela si dilata ben oltre i confini nazionali.

Sappiamo, come è stato ampiamente detto nel paragrafo precedente, che la riforma del 2001 ha esteso l’ambito

applicativo della fattispecie al terrorismo internazionale. C’è chi sostiene che questo non abbia determinato modificazioni di sorta con riferimento al bene giuridico tutelato, trattandosi di una ‘specificazione dei medesimi beni che la norma tutelava prima

della riforma’85. La riforma avrebbe chiarito che dell’ordinamento

costituzionale italiano fanno parte anche le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e le organizzazioni internazionali che operano per assicurare la pace, nonché i

84

Cass. Pen. 1° marzo 1996, Ferdjani, Foro it., 1996, II, 578; v. anche Cass. Pen. 1° giugno 1999 Abdaoui Youssef e al., in Dir. Pen. Proc., 2000, 485 ss, con commento di A. Peccioli; Cass. Pen. 21 novembre 2001, ric. Pelissero, A. Canepa, Circa il delitto di associazione con finalità di terrorismo ed eversione, in Foro It. 2004, 28. 85

C. Galdenzi, art. 270- 270 bis- 270 ter- 280- 280 bis in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, vol. I, Milano, 2011, 1936 ss.

73 vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. 86 Concretamente

ciò vuol dire che l’ordinamento costituzionale italiano è offeso anche nell’ipotesi di formazione in Italia di associazioni la cui finalità di terrorismo sia volta anche all’esterno dei confini nazionali.

La Suprema Corte a tal proposito ha avuto premura di chiarire che rimangono escluse dalla punibilità dell’art. 270 bis i casi di associazioni formatesi con finalità di eversione di uno Stato estero che non sia anche dirette a seminare il terrore. E ciò perché la ratio sottesa alla novella del 2001 consiste in una considerazione di cautela: l’eversione dell’ordine democratico implica, per l’appunto, che colpito sia uno Stato dall’assetto pluralistico e democratico. La conseguenza di ciò è che nessuno ordinamento potrebbe ragionevolmente tollerare che una giurisdizione straniera vada a sindacare sulla democraticità del proprio assetto istituzionale87.

La coerenza logica di questa interpretazione entra in crisi con l’introduzione dell’art. 270 sexies che configura la finalità eversiva come una subspecie della finalità di terrorismo con la conseguenza di allargare alla dimensione internazionale entrambi i fenomeni, terroristico ed eversivo.

La tipizzazione onnicomprensiva della finalità di terrorismo internazionale non solo agisce sulla consistenza numerica dei possibili destinatari di attacchi criminali, ma muta la natura stessa del bene giuridico tutelato che potrebbe individuarsi, a questo punto, nella sicurezza pubblica allargata alla sfera internazionale, nell’ordine pubblico mondiale88. La dimensione

86

G. Palombarini, art. 270 bis, in A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, p. 825 ss.

87

Cass. Pen. 1 luglio 2003, ric. Nerozzi e al., in Foro It. 2004, 217, con commento di G. Leineri; nella stessa direzione cfr. Cass. Pen. 1° marzo 1996, Ferdjani, in Foro It., 1996, 578; Cass. Pen. 30 gennaio 1996, Bendebka, in G. Pen., 1997, 158. 88

G. Fiandaca-A.Tesauro, Le disposizioni sostanziali: linee, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, 117 ss; nello stesso senso cfr. A. Gamberini, Delitti contro la personalità dello Stato,

74 internazionalistica fa sì che le condotte siano di minaccia non soltanto dell’ordinamento italiano, ma anche degli ordinamenti degli Stati esteri, di ogni altro organismo internazionale che sia espressione dei principi di pluralismo, democrazia e Stato di diritto89.

Ed è proprio da questa considerazione che è nato il dibattito circa la qualificazione del delitto di terrorismo internazionale come crimine transnazionale 90 o come autonomo crimine

internazionale, destinato ad essere attribuito alla competenza della Corte penale internazionale91.

Questa prospettiva, sicuramente suggestiva, tuttavia sconta il vizio di essere incentrata su concetti, quelli di sicurezza e di ordine pubblico mondiali, vaghi e generici. In più una simile ricostruzione del bene giuridico potrebbe rivelarsi distorsiva: considerato il contesto geopolitico presente e gli attuali rapporti di forza tra Stati non è inverosimile che una sorta di ‘pax

americana’ finisca con l’essere elevata ad oggetto di tutela

penale.92 Perciò viene proposta un’altra interpretazione ancora,

di riduzione di scala dell’oggetto, o degli oggetti, della tutela. Si sostiene che le condotte terroristiche colpiscono in via

immediata beni giuridici, individuali o collettivi, facilmente individuabili quali la vita, l’incolumità fisica, la libertà personale delle vittime, la proprietà individuale e collettiva dei beni materiali colpiti. Ma queste stesse condotte mirano a colpire, mediatamente, beni giuridici ulteriori diversi a seconda della

in S. Canestrari et alii, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2003, p. 49 ss ; E. Rosi, Terrorismo internazionale: le nuove norme di prevenzione e repressione. Profili di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2002, 150 ss.

89

S. Reitano, Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento, in Ind. Pen., 2004, 1173.

90

E. Rosi, Terrorismo Internazionale, in Dig. Disc. Pen., Agg., II. Torino, 2005, 1628 ss.

91

F. Viganò, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. Pen., 2007, 3953 ss.

92

F. Viganò, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270 bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, cit., supra.

75 specifica finalità perseguita tramite l’atto terroristico93.

E così è proposta una distinzione che si basa sulle finalità alternative previste dalla norma. E così: il bene tutelato dalla prima finalità, quella più tipicamente terroristica ovvero

‘intimidire la popolazione’, consisterebbe nel diritto di ciascuno a

vivere libero dalla paura, un diritto fondamentale spesso ignorato dalla Carte internazionali, ma significativamente proclamato nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Il bene tutelato attraverso la previsione della seconda finalità definita terroristica dall’art. 270 sexies

(‘costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione

internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto’)

è la libertà di autodeterminazione dei funzionari pubblici di qualsiasi Stato o organizzazione internazionale. Attraverso la terza finalità, quella terroristico-eversiva, si tutelano gli

ordinamenti esistenti di Stato ed organizzazioni internazionale. Trattasi dunque di reato plurioffensivo, connotato da una oggettività giuridica complessa94.

Una tale impostazione tende a negare che l’elemento

internazionale abbia incidenza sull’oggettività giuridica della fattispecie, restando riferito al piano della finalità, essendo non tanto legato all’offensività, quanto piuttosto alla intenzione dell’autore. Di conseguenza, rapportare la dimensione oggettiva della fattispecie ai beni lesi dal compimento di atti di violenza fa retrocedere il dolo specifico a solo elemento psicologico, non adeguato a costituire fulcro di incriminazione. D’altra parte, si sostiene, l’idoneità delle condotte a terrorizzare, coartare, destabilizzare risulta difficilmente dimostrabile.

Quello sopra riportato è un indirizzo dottrinale, non riproposto nella giurisprudenza, il quale deve fare i conti con un ormai

93

F. Viganò, v. supra

94

L. D. Cerqua, La nozione di ‘condotte con finalità di terrorismo’ secondo le fonti internazionali e la normativa interna, in C. De Maglie-S. Seminara (a cura di) Terrorismo internazionale e diritto penale, Padova, 2007, 55 ss.

76 consolidato orientamento giurisprudenziale circa la capacità del dolo specifico di influire sull’oggettività giuridica della

fattispecie, per la cui dettagliata analisi si rimanda al paragrafo 1.5.4.

Tuttavia non è da escludere, a parer mio, che i due orientamenti possano efficacemente combinarsi in un’ottica di

compensazione allorché si ricordi che leitmotiv

dell’incriminazione terroristica deve essere non soltanto la salvaguardia di un fantomatico ordine pubblico, ma, in via anticipata, la protezione di vite umane.

1.5.3. Struttura organizzativa dell’associazione: gli elementi

Documenti correlati