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Concorso di persone Circostanze Sanzioni e profil

1.5. La fattispecie del 270 bis c.p

1.5.5. Concorso di persone Circostanze Sanzioni e profil

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione o di altre specifiche condotte associative, residua spazio per un concorso eventuale o esterno nel delitto associativo. La giurisprudenza fa ricorso ai principi consolidatisi in materia di associazione di stampo mafioso. In particolare la Cassazione richiama una pronuncia delle Sezioni Unite, la sentenza Mannino del 17 dicembre 2005. E’ possibile ravvisare una responsabilità ai sensi degli artt. 110 e 270 bis nei confronti di quei soggetti che, pur rimanendo esterni alla struttura organizzativa, realizzino in via concreta e

consapevole un apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell’associazione criminale o di sue articolazioni settoriali. Condizione essenziale è che il concorrente esterno abbia

consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale ha prestato contributo.

Potrebbero assumere la vesta di concorrenti esterni soggetti come i falsari che, a scopo di lucro, riforniscano gli associati di documenti contraffatti validi per l'espatrio, ovvero chi procuri armi ed esplosivi all’organizzazione.

Riguardo alle circostanze, è opinione comune che non possa trovare applicazione la circostanza della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ex art.1 d.l. 625/1979 dal momento che detta finalità è elemento costitutivo della stessa fattispecie.

88 Trova applicazione invece quella particolare circostanza

attenuante di cui all’art. 4 dello stesso decreto legge, ossia la attenuante della dissociazione nei confronti di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori ovvero offra un aiuto concreto per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

La Suprema Corte108 ha statuito che detta attenuante possa

trovare applicazione con riferimento ad ogni reato di terrorismo o di eversione, commesso dall’imputato che si dissocia dal gruppo organizzato e collabora con l’autorità giudiziaria, e connesso con quelli per i quali sia stato accertato il

ravvedimento operoso o la collaborazione fattiva.

La diminuzione di pena (l’ergastolo è sostituito con la reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà) si applica anche al ricorrere di circostanze aggravanti.

Le sanzioni, come già indicato, sono della reclusione da 7 a 15 anni per le condotte di promozione, costituzione,

organizzazione, direzione e finanziamento; da 5 anni a 10 anni, innalzamento sia nel minimo che nel massimo realizzato ad opera della legge 438/2001, invece, per la condotta di partecipazione.

Tutte le condotte della fattispecie comportano l’arresto obbligatorio in fragranza e, nel caso di condanna, la confisca obbligatoria, novità introdotto al 4° comma dell’articolo.

Competente a giudicare il delitto di associazione ex 270 bis è la Corte d’Assise. Il recente d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 recante ‘Misure urgenti per il contrasto al terrorismo, anche

internazionale’ convertito dalla l. 17 aprile 2015, n. 43 ha esteso la competenza della Direzione Nazionale Antimafia e del

108

89 Procuratore Nazionale Antimafia al coordinamento del

contrasto al terrorismo.

1.6. Gli articoli successivi. Le novità della riforma del 2005.

Di seguito verranno analizzate alcune fattispecie che presentano un legame di funzionalità con la fattispecie delittuosa del 270 bis. Attraverso queste figure di delitto il legislatore intende colpire fenomeni collaterali, talvolta prodromici rispetto a quello associazionistico nella speranza di indebolire i legami dell’associazione con enti, gruppi di supporto.

1.6.1. Art. 270 ter ‘Assistenza agli associati’

La legge di conversione del d.l. 374/2001 introduce il delitto di assistenza agli associati. Originariamente previsto dal d.l. all’art. 270 quater ed in seguito mutato nell’art. 270 ter, la norma stabilisce quanto segue:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle

associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

La ratio della nuova fattispecie poggia sulla necessità di

90 conoscendo i fini dell’organizzazione, ancora più che su ragioni legate all’oggettivo aiuto fornito109.

L’articolo riproduce, con riferimento agli artt. 270 e 270 bis, quanto già previsto agli artt. 307 e 418 c.p. con riferimento alla banda armata e alla associazione per delinquere. Inoltre, per ragioni di simmetria, queste stesse fattispecie sono state modificate proprio in occasione della conversione del d.l. con l’intento di adeguare il concetto di assistenza ai nuovi standard che includono prestazioni ben più sofisticate del fornire ausilii circoscritti alla sopravvivenza: si spiega il riferimento ai mezzi di trasporto e di comunicazione.

La pena prevista è di 4 anni, aumentata se l’assistenza è continuativa e, in ogni caso, salvo che la condotta non integri i più gravi delitti di concorso in associazione o favoreggiamento.

1.6.2. Il d.l. 144/2005: le nuove fattispecie di arruolamento e

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale

I gravi attentati avvenuti il 7 luglio 2005 a Londra hanno dato al legislatore la spinta a riconsiderare la materia della lotta al terrorismo. Benché innegabili fossero i pregi della riforma del 2001, il novellato art. 270 bis presentava delle carenze di

carattere definitorio tali da prospettare una possibile violazione dei principi di offensività e tassatività del diritto penale: cosa deve intendersi per terrorismo? Cosa per associazione? Cosa per partecipazione?

L’impasse era stato superato in via interpretativa: dottrina e giurisprudenza, come già riportato sopra110, consideravano

109

C. Piemontese, Commento all’art. 1 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni in l. 15 dicembre 2001, n. 438, in Legisl. Pen., 2002, 778 ss.

110

91 pacifico che, ai fini dell’imputazione del reato, l’associazione dovesse presentare una struttura organizzata tale che la rendesse in concreto idonea alla realizzazione del programma. Alcuni interrogativi rimanevano comunque senza risposta. Considerazioni di questo tipo hanno indotto il legislatore ad intervenire: il d.l. 27 luglio 2005, n. 144 convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 introduce una norma di interpretazione autentica all’art.270 sexies, due fattispecie che vanno ad arricchire il panorama delle ipotesi di delitto con finalità di terrorismo agli artt. 270 quater e 270 quinquies (rispettivamente arruolamento ed addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), un delitto di sospetto all’art. 497 bis e una apposita aggravante all’art. 414, 4° comma per la pubblica istigazione o l’apologia riguardante delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità.

Così facendo il legislatore ha dato seguito agli impegni assunti a livello internazionale, in specie la Convenzione di Varsavia per la prevenzione del terrorismo del Consiglio d’Europa del 2005, ed in più ha dimostrato di avere preso coscienza della pericolosità insita in fasi prodromiche alla realizzazione della minaccia terroristica e collocata al di fuori dello schema associativo; da qui la decisione di colpire azioni remote che rappresentano l’inizio di quel lungo iter che trova conclusione nell’evento terroristico e, talvolta, nella partecipazione effettiva all’associazione terroristica. Obiettivo comune a tutte le fattispecie di nuovo conio è realizzare, rispetto ai fatti di terrorismo, una forte anticipazione della tutela. In termini criminologici la ragione che ha spinto alla formulazione di nuove ipotesi di delitto è determinata dall’intenzione di colpire figure di estremisti non raggiungibili mediante l’incriminazione a titolo di partecipazione nell’associazione ex art. 270 bis: si tratta delle figure dei foreign fighters (i combattenti stranieri, generalmente provenienti dai Paesi occidentali, che si uniscono alle milizie

92

jihadiste) e dei lupi solitari (coloro che aderiscono a titolo

individuale alla causa jihad).

Stanti questi referenti criminologici, il fatto che il legislatore abbia dotato di una clausola di sussidiarietà, ‘Al di fuori dei casi di

cui al 270 bis’, cela un’importante ratio legis: la volontà di colpire

quei soli comportamenti che non possono integrare una delle condotte tipizzate al 270 bis ossia la promozione, la costituzione, l’organizzazione, la direzione, il finanziamento e la

partecipazione. In sostanza l’incriminazione ex artt. 270 quater e 270 quinquies è pensata per i casi di realizzazione di un’attività di supporto saltuaria al sodalizio criminoso, posto che la continuità della stessa varrebbe l’acquisizione dello status di associato e la conseguente assegnazione di un ruolo.

Concretamente viene realizzato un ampliamento del raggio dell’incriminazione: anche figure che si collocano fuori dallo schema associativo sono raggiunte dalla repressione penale. Tuttavia l’enucleazione dei nuovi delitti presenta un difetto che potremmo definire ‘genetico’ in quanto attinente alla

derivazione degli stessi da un atto avente forma di legge piuttosto che da un atto legislativo in senso proprio111.

L’utilizzo costante della decretazione d’urgenza nel terreno del diritto penale, utilizzo giustificato in forza di una decantata eccezionalità dell’emergenza, porta con sé due ordini di problemi. Il primo è di natura più propriamente ermeneutica: l’accumularsi di leggi speciali al di fuori del corpus ordinario è causa di difficoltà di coordinamento/interpretazione per gli operatori del diritto. Il secondo è invece un problema politico: il rischio connesso all’uso inflazionato della decretazione

d’urgenza è che il diritto penale, strumentalizzato dal Governo come fosse un autonomo meccanismo di controllo sociale, si trasformi in un diritto penale dell’ordine pubblico, in una

111

S. Reitano, Riflessioni in margine alle nuove fattispecie di antiterrorismo, cit., 217 ss.

93 ‘militare difesa’ dello Stato. Tale modus operandi sta finendo con il tramutarsi nella prevalente modalità di produzione legislativa del settore ed il risultato che offre è la continua sostituzione del vecchio con il nuovo piuttosto che una risistemazione di ampio respiro.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, veniamo all’analisi delle singole disposizioni seguendone, nell’esposizione, la collocazione codicistica, fatta eccezione per l’art. 270 sexies il cui contenuto, trattandosi di norma di interpretazione

inscindibilmente legata alla fattispecie dell’art. 270 bis, è stato già analizzato in altro luogo112. La trattazione dei delitti di cui

agli artt. 270 quater e 270 quinquies sarà più lungamente

affrontato più avanti, in ragione delle nuove perplessità destate dalla novella del 2015113.

1.6.2.1. Art. 270 quater ‘Arruolamento con finalità di

terrorismo anche internazionale’

‘Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di

terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,

un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.’

Affrontiamo in primis la questione del bene giuridico tutelato dalla norma. E’ il caso di ritenere valide le medesime

considerazioni fatte con riguardo al novellato art. 270 bis: il riferimento ad uno Stato estero, ad un’organizzazione o un organismo internazionale comporta l’impossibilità di vedere nelle fattispecie di terrorismo un delitto contro la

112

Cap. I, par. 1.5.1.1, 52 ss.

113

94 personalità dello Stato e ciò a dispetto della collocazione codicistica, essendo opportuno riferirsi al concetto di ordine pubblico materiale, quindi la sicurezza collettiva, la pubblica tranquillità allargate alla dimensione internazionale114.

Il legislatore italiano ha tratto spunto dall’art. 6 della Convenzione di Varsavia del 2005, la cui formula, facendo riferimento all'attività di chi sollecita un'altra persona a commettere o a partecipare alla commissione di reati terroristici o ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo con lo scopo di contribuire alla commissione, da parte dell'associazione o del gruppo, di reati terroristici, sembra evocare condotte che si collocano in un’area più vicina all’istigazione a delinquere che non al reclutamento. Al contrario la fattispecie italiana risulta dotata di un maggiore coefficiente di determinatezza conferito proprio dall’uso del verbo ‘arruolare’ per il cui significato sembrerebbero potersi richiamare le interpretazioni dottrinali elaborate in

relazione agli artt. 244 e 288 c.p. (rispettivamente ‘Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra’ e ‘Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero’) ove ‘arruolare’ equivale a ‘reclutare, chiamare alle armi, iscrivere nei ruoli di un corpo militare’. Eppure sulla corretta interpretazione del termine ‘arruolare’ si è aperto un dibattito in dottrina115.

Un’interpretazione in senso letterale imporrebbe di considerare ‘arruolamento’ l’attività consistente

nell’ingaggio di armati, ovvero l’iscrizione di soggetti nei ruoli dell’esercito o di altra struttura militare o

114

S. Reitano, Riflessioni in margine alle nuove fattispecie di antiterrorismo, cit., passim.

115

Per un’ampia disamina delle varie posizioni dottrinali v. G. Marino, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di diritto penale del nemico?, in Riv. It. Dir. Pen. Proc. 2016, 1388 ss.

95 paramilitare116. Però, trasponendo questa interpretazione

nell’art. 270 quater si arriverebbe al paradosso di

sovrapporre la condotta dell’arruolante alla condotta di chi promuove, organizza l’associazione di cui all’art. 270 bis proprio perché l’associazione medesima diverrebbe la struttura paramilitare a cui gli arruolati accedono. Né si spiegherebbe la presenza della clausola di riserva espressa formulata dal 270 quater in favore del 270 bis.

Taluni autori117 hanno considerato irrilevante l’effettivo

inserimento dell’arruolato nella struttura organizzata di tipo militare o paramilitare, ritenendo tuttavia necessario ad integrare il reato quantomeno l’accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato, prima dell’effettiva ‘presa di servizio’ di quest’ultimo. Altri interpreti118 si sono lasciati

guidare dalla soluzione offerta dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio dell’Unione Europea che definisce il ‘recruitment for terrorism’ come qualsiasi attività volta a ‘soliciting another person to commit one of the offences

listed in article 1’. Quindi l’arruolamento dovrebbe consistere

in un generico reclutamento, una particolare forma di istigazione a delinquere. Ma se così fosse come potrebbe giustificarsi una pena di 7-15 anni nei confronti di un arruolante-istigatore? Pena, oltrettutto, pari a quella prevista per i soggetti-vertice dell’associazione terroristica.

116

Quest’orientamento si è formato a partire dall’elaborazione teorica

sviluppatasi intorno agli artt. 244 e 288 v. G. Grasso, sub art. 244 c.p., in A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà (a cura di), Commentario, cit., 648; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 1986, 576. Condiviso con riferimento all’art. 270 quater tra gli altri da G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte Speciale. Volume I, cit., 49 ss.

117

A. Valsecchi, sub art. 270-quater c.p., in E. Dolcini - G. Marinucci (a cura di), Codice Penale Commentato, cit., 2638. In termini analoghi anche L. D. Cerqua, Un delitto emerso dall’oblio: gli arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero, in Cass. pen., 2006, 2679, che parla di “contratto mediante il quale viene creato un rapporto di subordinazione e di servizio relativamente permanente”.

118

96 Secondo la Corte di Cassazione119 ai fini dell’arruolamento

dovrebbe ritenersi sufficiente il raggiungimento di un ‘serio accordo’ tra chi arruolante e arruolato.

Ritornando al confronto con la fattispecie dell’art. 244, ciò che manca nel 270 quater è il disvalore penale

dell’arruolamento dato dall’assenza di autorizzazione governativa, presupposto negativo esplicitamente menzionato nell’art. 244. Poiché però l’art. 6 della Convenzione di Varsavia specifica che la condotta di

arruolamento costituisce reato solo allorquando sia posta in essere intentionally e unlawfully (consapevolmente e contra

ius), esigenze di coordinamento con il quadro normativo di

riferimento ci impongono di ritenere che anche la condotta del 270 quater implicitamente contenga quel medesimo disvalore/ presupposto negativo120.

Quanto alla nozione di atti di violenza ed alla qualifica in senso terroristico degli stessi, l’articolo in parola non offre alcun chiarimento a riguardo e neppure la fattispecie-madre di terrorismo, l’art. 270 bis. In due sentenze del 2006121 la

Suprema Corte ha insistito nel dire che detta nozione possa agilmente essere desunta da quella del 270 sexies. Ma la decisione presenta diversi profili problematici.

Dal momento che in nessun luogo il legislatore nazionale chiarisce a cosa ci si debba riferire quando si parla di ‘atti violenti’, sarebbe stato opportuno che la Corte in primis fornisse un’indicazione in tal senso e, in seconda battuta, chiarisse a quali condizioni gli atti violenti assumono una coloritura terroristica. Di poi, che la Corte avesse indicato quale parametro di riferimento l’art. 270 sexies non è risolutivo, posto che l’articolo non ripropone l’elenco di atti

119

Cass. Pen., Sez. I, 9 settembre 2015, Elezi e altri, in www.archiviopenale.it.

120

S. Reitano, Riflessioni in margine alle nuove fattispecie di antiterrorismo, cit.

121

Cass. Pen., Sez. II, 19 luglio 2006, Bouhrama Yamine e Cass. Pen. , sez. II, sentenza 19 luglio 2006, ric. Serai, in www.dirittoegiustizia.it.

97 tipizzati presente invece nella decisione quadro. Di fronte ad un simile vuoto, la soluzione è quella, prospettata dalla stessa Corte122, di interpretare il diritto nazionale in maniera

conforme alla fonti sovranazionali. Per quel che qui ci interessa, l’interprete ha l’onere di integrare la nozione di ‘atti violenti’ con l’elenco di cui alla decisione quadro. La fattispecie dell’art. 270 quater è anch’essa un reato a doppio dolo specifico: accanto alla finalità di terrorismo figura il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

Questa circostanza obbliga l’interprete ad adottare lo stesso indirizzo ermeneutico dell’art. 270 bis: escludere il reato allorché, pur essendo l’agente animato dal fine indicato dalla norma, l’azione sia in concreto inidonea al conseguimento dello scopo medesimo.

Quanto ai rapporti tra il 270 quater e il 244 una prima lettura sembrerebbe suggerire di trovarsi davanti ad un concorso di reati: infatti, raffrontando le due norme risulta che, a fronte di un medesimo nucleo consistente nell’arruolamento, l’una contiene elementi che non figurano nell’altra. Tuttavia un’attenta considerazione riguardo la vicinanza dei beni giuridici tutelati dalle due norme – l’una la normalità delle relazioni internazionali dello Stato italiano con altri Stati, l’altra la sicurezza pubblica collettiva – ci consente di risolvere la questione in un concorso apparente di norme con conseguente applicazione, in forza dell’art. 15 c.p., della fattispecie speciale, l’art. 270 quater.

122

98

1.6.2.2. Art. 270 quinquies ‘Addestramento ad attività

con finalità di terrorismo anche internazionale’

‘Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis , addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,

un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata’.

Le condotte tipizzate dalla norma sono due dal lato attivo, chi addestra e chi fornisce istruzioni, ed una dal lato passivo, la condotta dell’addestrato. Per tutte è contemplata la medesima sanzione, da 5 a 10 anni di reclusione, senza distinzione alcuna tra lato attivo e lato passivo dell’attività di addestramento.

L'articolo in esame presenta affinità con la fattispecie di cui all’art 2 bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895, inserito dall’art. 8 dello stesso decreto.

Anche in questo caso, come con riferimento al precedente art. 270 quater, la questione si risolve inquadrando i rapporti tra le due norme come conflitto solo apparente per la

ragione fondamentale che l’interesse tutelato da entrambe le disposizioni è sostanzialmente riconducibile all’ordine pubblico.

Pure il reato di addestramento a scopo terroristico, come il precedente, configura un’ipotesi di delitto a doppio dolo specifico, quindi, ancora una volta, per quel che concerne la punibilità, si rimanda a quanto già detto circa l’idoneità della condotta al raggiungimento dello scopo.

99 La clausola di riserva in apertura della norma, ‘Al di fuori dei

casi di cui all'articolo 270 bis’, ha la funzione di riservare

l’applicazione della fattispecie ai casi in cui la condotta di chi addestra si ponga al di fuori dello associativo. Si vuole dire che, qualora la condotta di chi addestra si cumuli ad una delle condotte associative dell’art. 270 bis, sarà applicata quest’ultima fattispecie, sanzionata più gravemente. La fattispecie è stata novellata dall’art. 1 del d.l. 7/2015: perciò, per una compiuta analisi della fattispecie si rinvia ad altra sede del presente lavoro123.

1.6.3. Cenni sull’ art. 497 bis ‘Possesso e fabbricazione di

documenti di identificazione falsi’ e sull’aggravante per la

pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o

crimini contro l’umanità.

‘Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni124.

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