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1.5. La fattispecie del 270 bis c.p

1.5.4. Il dolo specifico

Il delitto richiede il dolo specifico che si articola su due livelli: il compimento di atti di violenza (primo livello) per la realizzazione della finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico italiano (secondo livello).

Ora, sappiamo che il dolo specifico è un istituto peculiare del diritto penale: esso, corrispondente allo schema psicologico proprio del cd. dolo intenzionale (la rappresentazione e la volontà del fatto tipico è l’obiettivo consapevole del

comportamento del soggetto agente e l’intensità è massima), ma non richiede che lo scopo sia conseguito. Peraltro tale requisito non rileva soltanto in termini di elemento psicologico, ma concorre a connotare il fatto tipico nella misura in cui lo arricchisce di un elemento ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto. Nel caso di specie occorre perseguire lo spargimento del terrore nella collettività e/o lo stravolgimento dell’ordinamento costituzionale. E si osservi: la tipizzazione dell’obiettivo finalistico ulteriore rispetto alla realizzazione del reato è apprezzabile in termini psicologici, ma non ne è

necessaria l’obiettiva realizzazione104.

Ferme queste premesse, è opportuno dire che il legislatore ricorre al dolo specifico quando ha intenzione di realizzare un intervento penale anticipato. E questo spiega per quale motivo le condotte dell’art. 270 bis sono a dolo specifico.

La Cassazione non ha mancato di constatare che il delitto di associazione con finalità di terrorismo ed eversione ‘va inserito

nella categoria dei reati di pericolo presunto iuris et de iure’105 dove ciò che si presume è l’esistenza del pericolo (eppure in tempi più recenti la stessa S.C. ha ‘concretizzato’ la fattispecie,

104

G. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti., Torino, 2011.

105

85 richiedendo un elemento di idoneità, come si vedrà avanti). Tralasciando l’enunciazione specifica di cosa si intenda per violenza, per terrorismo e per eversione dell’ordine

democratico, dato che simili argomenti trovano spazio in altri luoghi, più idonei, del presente lavoro, mi sembra maggiormente opportuno in questa sede richiamare un indirizzo

giurisprudenziale che offre una nuova considerazione del dolo specifico allo scopo di assicurare il rispetto del principio di offensività del diritto penale.

Tale principio sembra possa essere messo a rischio proprio dalla rilevanza del dolo specifico: il timore è che, essendo lo scopo di terrorismo o di eversione afferente alla psiche del soggetto agente, si vadano a colpire atteggiamenti puramente interiori. La Cassazione sembra incline a sposare quella impostazione dottrinale che considera il dolo specifico non più soltanto un istituto afferente al piano della colpevolezza, ma un istituto ibrido suscettibile di avere ricadute anche sull’elemento oggettivo della fattispecie106.

In giurisprudenza si è affermato che “ […] La mancanza della detta

finalità, risolvendosi in una mancanza della qualità dell’associazione, si risolve in una mancanza dell’elemento costitutivo del reato. La componente soggettiva in questo senso da una parte realizza l’anticipazione della soglia di punibilità e dall’altra connota e qualifica l’elemento materiale” (Cass. 1° marzo 1996, Ferdjani)

Nell’ambito della concezione che rivaluta il dolo specifico due sono i filoni di pensiero. Una prima impostazione la finalità oggetto di dolo specifico, a livello oggettivo, dovrebbe riflettersi in atti concretamente idonei a raggiungere la finalità medesima. Con la conseguenza che il delitto a dolo specifico verrebbe ad atteggiarsi alla stregua di un tentativo: il soggetto agente, pur se animato dalla finalità in parola, andrebbe esente da sanzione

106

Sul punto, cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2000, 359 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2001, 337 ss.

86 quando gli atti che abbia posto in essere sia concretamente inidonei al raggiungimento di detta finalità.

L’altra impostazione non ritiene sia legittima una equiparazione tra reato a dolo specifico e tentativo, tuttavia perviene ad una conclusione molto simile a quella di cui sopra. Secondo questo indirizzo la finalità oggetto di dolo specifico dovrebbe porsi, almeno con efficacia causale rispetto alla condotta realizzata dall’agente.

Come è evidente, entrambe le impostazioni giungono alla conclusione di escludere che sia integrato il reato quando gli atti si presentino inidonei a perseguire lo scopo individuato dalla legge come dolo specifico.

I delitti di pericolo astratto ed a dolo specifico come quelli dell’art. 270 bis, la cui presenza è d’altro canto imprescindibile quando si ponga l’esigenza di salvaguardare certi beni, per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, devono esplicarsi in comportamenti idonei ad offendere il bene tutelato. Nelle stesse occasioni in cui ha esternato tale orientamento107,

la giurisprudenza della Cassazione ha richiamato l’attenzione sulla proposta, fatta dalla Commissione Grosso per il progetto del nuovo codice penale, di codificare esplicitamente il principio di offensività offrendo, una volta per tutte, una soluzione normativa, e non ermeneutica, a simili nodi problematici. Come si raggiunge la prova dell’idoneità delle condotte, e quindi dell’associazione? E’ consolidata opinione giurisprudenziale stimare sufficiente la prova che l’organizzazione fosse in grado di procurarsi i mezzi per raggiungere gli obiettivi intermedi, anche in via mediata e quindi attraverso l’inserimento in una associazione più grande o in una rete di associazioni. Non è richiesto, invece, né che fosse in possesso di armi, né che fosse già in grado di conseguire lo scopo ultimo del proprio

107

Cass. Pen., Sez. I , 21 novembre 2001, in Foro It., 2004, 28, con nota di A. Canepa.

87 programma criminoso.

1.5.5. Concorso di persone. Circostanze. Sanzioni e profili

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