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BENI IMMATERIALI AMMESSI AL PATENT BOX: EVOLUZIONE NORMATIVA

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

4. AMBITO OGGETTIVO

4.3. BENI IMMATERIALI AMMESSI AL PATENT BOX: EVOLUZIONE NORMATIVA

Dopo aver descritto i beni immateriali sotto il profilo dei principi contabili nazionali e internazionali, nonché sotto l’ottica delle direttive dell’OCSE, la trattazione, adesso, si focalizza sulla normativa Patent Box per quanto riguarda l’ambito oggettivo. Decifrare e comprendere quali sono i beni immateriali che possono usufruire del regime in esame, sta alla base di tutto il sistema agevolativo. Ovviamente, il diritto allo sfruttamento economico di questi beni è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare che agli stessi possa essere attribuito un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Il ventaglio di beni immateriali ammessi al regime non è rimasto lo stesso dalla

prima stesura della normativa Patent Box contenuta nella Legge di Stabilità 2015; ma le successive Leggi e Decreti hanno apportato delle variazioni all’interno dei beni immateriali che possono fruire

dell’agevolazione. È opportuno, quindi, evidenziare quali

cambiamenti sono intervenuti all’ambito oggettivo nel corso dell’evoluzione della normativa di riferimento, che, come noto, si snoda in:

i. Legge di Stabilità 2015;

ii. Investment Compact;

iii. Decreto ministeriale Attuativo del 30/07/2015;

iv. Legge di Stabilità 2016;

v. Circolare n° 11/E, del 07/04/16 emanata dall’Agenzia delle

Entrate.

La Legge di Stabilità 2015, all’art. 1 comma 39, prevedeva una definizione ampia di ambito oggettivo: “I redditi dei soggetti indicati

al comma 37, derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente

tutelabili”. Ecco che, questa norma primaria, racchiudeva le principali

categorie di diritti di proprietà industriali, le opere dell’ingegno, e dunque l’intero spettro delle opere proteggibili in base al diritto d’autore, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, e processi, formule e informazioni

giuridicamente tutelabili, come per esempio le informazioni segrete o riservate.

L’Investment Compact ha eliminato, opportunamente, l’inciso relativo alla funzionale equivalenza ai brevetti per quanto concerne i marchi e, dunque, ha sancito l’inclusione di tutti tali segni distintivi nel novero dei beni immateriali ammessi al beneficio, provvedendo ad aggiungere i disegni e modelli.

Passando alle modifiche apportate dal Decreto ministeriale attuativo del 30 luglio 2015, l’articolo che interessa ai fini di questa trattazione è l’art. 6, che detta la definizione di bene immateriale: “

L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di: i. Software protetto da copyright;

ii. Brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

iii. Marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;

iv. Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

v. Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.”

Il Decreto Attuativo ha, perciò, apportato alcune precisazioni rilevanti. Il punto i) menziona esclusivamente il software protetto da

copyright, non riprendendo il riferimento all’intera gamma di opere suscettibili di protezione autorale, in quanto questa tipologia di bene è l’unica ad avere le medesime caratteristiche dei brevetti. Questa circoscrizione è stata esplicitamente motivata dall’esigenza di rendere conforme il dettato normativo italiano alle linee guida OCSE, anche se queste direttive sono state disattese poi in altre scelte analoghe da parte del legislatore italiano, facendo sorgere quindi un certo profilo di incoerenza. Circa le invenzioni brevettate, il Decreto ministeriale statuisce che i brevetti sono ammessi al beneficio sia qualora già concessi sia qualora in corso di concessione, e dunque anche allo stadio di domanda, ed include esplicitamente nell’ambito oggettivo le invenzioni biotecnologiche, i certificati complementari di protezione ( l’intero campo di operatività dei certificati per prodotti medicinali e fitosanitari ), i brevetti di utilità ( modelli utilizzati per invenzioni incrementative, richiedono processi di registrazione meno rigorosi e con una protezione più breve nel tempo ), i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori. Anche per i marchi si precisa che il beneficio riguarda i segni registrati o in corso di registrazione. Tuttavia, a riguardo dei marchi, sono sorte delle perplessità interpretative sulla possibilità di includere tra i beni ammessi al regime Patent Box anche i marchi non registrati, essendo considerati analoghi a quelli registrati. Infatti, nella disciplina industrialistica, la fattispecie dei marchi non registrati è contemplata dalla normativa e ricevono la stessa protezione a quella accordata per i marchi registrati, seppur fondata su fattispecie costitutiva diversa.

Proseguendo sulla trattazione delle variazioni apportate all’ambito oggettivo in esame, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato la Legge di Stabilità 2015, prevedendo che i software coperti da copyright sono le uniche opere dell’ingegno a rientrare nel regime agevolativo e precisando, in un’ottica di maggior elasticità, il concetto di complementarietà. “All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.

190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright».”

Da ultima, la Circolare numero 11/E del 7 aprile 2016, emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto che sia ammissibile al beneficio fiscale il reddito derivante dallo sfruttamento del design che, presentando di per sé carattere creativo e valore artistico, sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’autore. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con questa Circolare, ha esplicitamente escluso dall’agevolazione le liste di nominativi ( liste fornitori e liste clienti ), riconoscendo, invece, come giuridicamente tutelabili e quindi ammissibili al beneficio fiscale, le sole informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali aventi i requisiti di cui all’art. 98 del Codice di Proprietà Industriale ( CPI ).

Rispetto a quanto esposto in questo paragrafo, risulta evidente come delle norme di rango secondario, quale il Decreto ministeriale attuativo e la Circolare 11/E, siano intervenute limitando i beni immateriali ammessi al beneficio fiscale , rispetto a quanto è previsto e desumibile dalla Legge di Stabilità 2015, ovviamente norma primaria. Alcuni Autori, a riguardo, hanno sollevato delle perplessità

interpretative visto che una norma secondaria si mette in contrasto con una norma di rango primario, proponendo anche una linea interpretativa che disapplica il Decreto ministeriale in virtù di tale contrasto.