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AGEVOLAZIONE PATENT BO

7.3. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

7.3.2. LA TRACCIABILITÀ DEI COST

Per dimostrare il diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo poste in essere ed i beni immateriali cui tali attività sono dirette, nonché il collegamento tra gli intangibili e il reddito agevolabile, le imprese devono dotarsi del cosiddetto “tracking and tracing”, un sistema di tracciabilità, di rilevazione analitica contabile o

extra-contabile dei costi e ricavi afferenti ogni singolo bene immateriale.

L’art. 11 del Decreto Attuativo introduce il principio del “tracking and tracing” richiedendo che “ il diretto collegamento delle

attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8 e i beni immateriali di cui all’articolo 6, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile”.

Il principio del “Tracking and Tracing”, di fatto, rappresenta l’applicazione del principio del Nexus Approach previsto ai fini OCSE nell’ambito del Patent Box Italiano.

L’articolo 9, comma 6, del decreto Patent Box, al fine di consentire alle imprese di approntare adeguati sistemi di tracciabilità dei costi, permette che nella fase iniziale di ingresso del regime, ossia per i periodi d’imposta 2015-2017, le imprese determinano il coefficiente nexus ratio considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, cioè senza distinzione per i singoli beni intangibili, sostenuti nel periodo di imposta in corso e nei tre periodi di imposta precedenti.

Con riferimento ai costi assunti complessivamente, questo approccio cumulativo impone però di separare i costi relativi ai beni agevolati da quelli relativi ai beni non agevolati. Soltanto in casi di oggettiva difficoltà per i soggetti beneficiari di effettuare tale distinzione, la Circolare 11/E permette, limitatamente al triennio 2015 – 2017, di considerare nel calcolo del coefficiente anche i costi relativi

agli intangibili per i quali non è stata esercitata l’opzione per il Patent Box.

Infatti, la Circolare n. 11/E stabilisce che “potrebbe accadere

che il soggetto beneficiario dell’agevolazione non sia oggettivamente in grado di distinguere i costi relativi ai beni agevolabili dai costi relativi ai beni non agevolabili. In una tale situazione, e in coerenza della scelta legislativa di consentire l’accesso al regime a coloro che non sono dotati di sistemi di contabilità analitica, si ritiene che nel primo triennio di applicazione del regime possano essere presi in considerazione anche i costi relativi ai beni immateriali che non rientrano nella definizione prevista dall’articolo 6 del decreto Patent Box. ovviamente, l’Amministrazione finanziaria controllerà che ricorrano le condizioni di oggettiva difficoltà di separazione dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai diversi beni immateriali, al fine di accertare che non sia stato alterato il corretto calcolo del rapporto”.

In pratica, assumendo un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, la norma prevede che:

• Con riferimento al 2015, ai fini del calcolo del rapporto rilevavano i costi sostenuti complessivamente nel quadriennio 2012, 2013, 2014, 2015;

• Con riferimento al 2016, rileveranno i costi sostenuti nel quadriennio 2013, 2014, 2015, 2016;

• Con riferimento al 2017, rileveranno i costi sostenuti nel quadriennio 2014, 2015, 2016, 2017.

A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni, cioè dal 2018, per i soggetti cosiddetti “solari”, i costi :

• Sono quelli sostenuti dall’anno di imposta 2015;

• Sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale agevolabile, attraverso una determinazione analitica.

Resta fermo che qualora l’azienda sia in grado di determinare il coefficiente Nexus Ratio analitico relativo ai beni agevolabili già entro la chiusura del 2015, è consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile per gli esercizi del triennio 2015–2017. La Circolare 11/E precisa, inoltre, che, in questi casi, “il

contribuente potrà mantenere nel calcolo del nexus ratio analitico, calcolato a partire dal 2018, anche i dati analitici relativi al triennio 2012 – 2014”.

A decorrere dal periodo d’imposta 2018, i costi da includere nel coefficiente saranno quelli sostenuti nel periodo d’imposta interessato e nei precedenti a partire dal 2015 e andranno assunti distintamente per ciascun intangibile in ragione della tracciatura dei costi e ricavi imputabili ad ogni bene immateriale. Pertanto, i soggetti beneficiari dovranno determinare un coefficiente specifico per ogni intangibile per il quale è stata esercitata l’opzione, prendendo in considerazione i costi sostenuti nel 2015.

Nei casi in cui lo stesso bene immateriale è utilizzato in diversi prodotti, o su diversi prodotti insistono diversi intangibili agevolabili, la tracciatura dei costi sostenuti e dei redditi ritratti risulta assai

complicata. L’OCSE, a rimedio di tali difficoltà, prevede la possibilità di calcolare il nexus ratio attraverso un sistema di tracciabilità fondato sul prodotto finale o su famiglie di prodotti e non soltanto sui beni specifici. I costi e ricavi afferenti ad una determinata famiglia di prodotto andranno imputati esclusivamente ad essa, mentre gli eventuali costi generali riferibili a più famiglie andranno suddivisi tra tutte le famiglie di prodotti.

L’attuazione del principio del Tracking and Tracing presuppone, quindi, che le imprese che vogliono usufruire del beneficio debbano dotarsi di sistemi contabili o extracontabili che permettano:

• di individuare a priori costi e ricavi attinenti la detassazione, di effettuare adeguati calcoli di convenienza e di poter produrre le informazioni necessarie per la procedura di ruling;

• di supportare il Controllo sulla Gestione effettuata dell’amministrazione dell’impresa e valutare a consuntivo i costi di ricerca complessivi o ricavi complessivi che si andranno a determinare;

• di supportare il professionista in caso di attestazioni, mantenimento di calcoli, documenti e informazioni in caso di verifiche successive;

• di valutare il rinnovo dell’opzione sulla base dei benefici effettivi.

Di fondamentale importanza sarà l’implementazione di un sistema di contabilità analitica che sia in grado di stimare i ricavi di vendita rinvenienti dall’utilizzo del bene immateriale, che determini i costi diretti di produzione e né stimi quelli indiretti.