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DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

4. AMBITO OGGETTIVO

4.5. IDENTIFICAZIONE BENI IMMATERIALI AMMESS

4.5.6. INDICAZIONI OPERATIVE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni pratiche e operative relativamente alla documentazione che le imprese interessate sono chiamate a presentare al fine di fornire idonea dimostrazione dell’esistenza degli intangibili per i quali si intende opzionare il regime Patent Box. La descrizione delle indicazioni dell’AdE si dividerà tra la prova dell’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale titolati e quella dei diritti di proprietà non titolati.

Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale titolati, cioè brevetti industriali, marchi d’impresa e disegni e modelli, domandati o registrati, la Circolare 11/E chiarisce che:

1) nel caso di privativa allo stato di domanda, deve essere fornita prova dell’avvenuto deposito della medesima “mediante

produzione di una ricevuta, in qualunque modo denominata, rilasciata dall’Ufficio competente”. Nel caso di privative

italiane appare congrua, pertanto, ad esempio, la produzione della ricevuta di presentazione rilasciata dalla Camera del Commercio;

2) nel caso di avvenuta cessione/registrazione della privativa, “ la

prova è costituita dall’attestato rilasciato dall’Ufficio competente”. Con particolare riguardo ai marchi d’impresa, la

presentato o “l’attestato di primo deposito” o “l’ultimo attestato di rinnovo”, ovverosia l’attestazione rilasciata dall’Ufficio a seguito del rinnovo del marchio.

3) In entrambe le ipotesi sopra descritte, è necessario che siano comunicati all’Agenzia i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti. Questa disposizione sembra voglia invitare i soggetti interessati alla predisposizione di un documento di sintesi in cui siano rappresentati i dettagli delle privative per cui sia richiesto il beneficio fiscale ( ad esempio numero e data di deposito, numero e data di registrazione, paese o territorio di riferimento) accompagnati dalla indicazione degli estremi della banca dati di riferimento, comprensivo del relativo link. Come visto in precedenza nella descrizione dei singoli beni, per le privative italiane, sarà necessario il riferimento alla banca dati dell’UIBM, per le privative europee rilasciate dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale alla banca dati dell’EUIPO e per le privative internazionali di competenza dell’Organizzazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale ( OMPI ), il riferimento sarà per i marchi internazionali alla banca dati ROMARIN, per i brevetti internazionali alla banca dati PATENTSCOPE e per i disegni e modelli internazionali alla banca dati HAGUE EXPRESS.

Un appunto fondamentale è da farsi a riguardo dei marchi d’impresa, in quanto la risoluzione 81/E dell’Agenzia delle Entrate del

27 settembre 2016, ha risolto alcuni dubbi sorti sull’ammissibilità dei marchi d’impresa nell’annovero dei beni che possono fruire dell’agevolazione in esame. La risoluzione 81/E ha chiarito che l’opzione per il Patent Box è ammissibile anche per i marchi in corso di registrazione e con procedimenti di opposizione ancora pendenti. Il mancato perfezionamento della registrazione del marchio a causa di procedimenti di opposizione promossi da soggetti terzi non compromette, infatti, la validità delle domande di registrazione presentate ai fini dell’ammissione al regime di tassazione agevolata.

L’avvenuto deposito della domanda, comprovato dalla ricevuto rilasciata dall’Ufficio per la proprietà industriale competente come sopra esposto, rappresenta quindi elemento sufficiente a rendere valida l’opzione, sino all’eventuale rigetto della domanda stessa.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche da quanto previsto dalla Circolare 11/E sulle prove di esistenza dei diritti di proprietà intellettuale, la circostanza che la mancata registrazione dipenda da procedimenti di opposizione promossi da terzi, non fa venire meno la qualifica in capo all’intangibile di “marchio in corso di registrazione”, e in quanto tale agevolabile ai fini del Patent Box. Benché il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardasse i marchi, le medesime considerazioni e conclusioni dovrebbero poter essere estese anche ai brevetti industriali, concessi o in corso di concessione, nonché ai disegni e modelli industriali. Naturalmente, conclude la risoluzione 81/E, nel caso in cui il procedimento di opposizione si concluda con il diniego di registrazione, ciò farebbe venir meno la possibilità di considerare il marchio quale bene agevolabile. Per questa ragione,

conclude l’Agenzia, in casi simili i soggetti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Finanziaria qualsiasi evento possa portare alla mancata registrazione del marchio.

Con riferimento, invece, ai diritti di proprietà intellettuale non titolati, tra i quali i software protetto da copyright, i disegni e modelli comunitari non registrati, i disegni industriali assunti come protetti solo ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, e i segreti industriali, la Circolare 11/E impone che la prova sia fornita mediante la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. n°445, del 28 dicembre 2000, in cui nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, siano attestate la titolarità della privativa in capo al soggetto richiedente, specificando se questa è titolo originario ovvero derivativo, nonché, in aggiunta, siano contenute talune informazioni specifiche differenti a seconda della privativa rilevante.

Per i Software protetto da copyright, sono necessarie:

a) L’attestazione della sussistenza dei requisiti di originalità e creatività tale per cui il software possa essere qualificato come opera dell’ingegno;

b) La descrizione del Software, cui potrà allegarsi copia del programma su supporto ottico non modificabile, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 gennaio 1994, n° 244, in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore;

Per i disegni e modelli comunitari non registrati, sono necessarie: a) L’attestazione della sussistenza dei requisiti di tutela di cui

all’art. 1 del Regolamento CE n° 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari non registrati;

b) Le indicazioni della data e dell’evento in cui il disegno o il modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico all’interno dell’Unione Europea.

Per i disegni industriali che presentino i requisiti di proteggibilità ai sensi della Legge sul diritto d’autore, sono necessarie:

a) L’attestazione della sussistenza di siffatti requisiti;

b) Indicazione del nome dell’autore e, se questi è deceduto, della data della morte;

Per quanto riguarda, invece, i segreti industriali, sono necessarie: a) La descrizione delle informazioni o esperienze in modo

sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione. La circolare cita come esempi “i documenti in cui tali dati sono individuati

contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è

effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati, in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate”;

b) L’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;

c) L’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione; d) L’attestazione dell’adozione di misure concrete idonee a

garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze. La Circolare riporta come esempi i documenti o le informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate.

Complessivamente, emerge un atteggiamento rigoroso da parte dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo la predisposizione di idonee documentazioni che descrivano e attestino i beni cui si chiede l’accesso al regime agevolato e individuino i requisiti per la loro tutelabilità giuridica.