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3. AMBITO SOGGETTIVO

3.2. SOGGETTI RESIDENT

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’art. 2 del Decreto ministeriale ha integrato la Legge di Stabilità 2015, elencando i soggetti residenti in Italia che potenzialmente possono essere beneficiari del regime Patent Box. I soggetti, titolari di reddito d’impresa, che possono usufruire di tale agevolazione sono:

• Le persone fisiche che esercitano attività commerciali ( art. 55 TUIR );

• Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società e le cooperative europee ( art. 73, comma 1, lettera a, TUIR );

• Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ( art. 73, comma 1, lettera b, TUIR );

• Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli OICR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata ( art. 73, comma 1, lettera c, TUIR );

• Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ( art. 5, commi 1 e 3, TUIR ).

Sono, di conseguenza, esclusi dal regime agevolativo in esame:

a) i redditi conseguiti a fronte dell’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore dell’opera dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifiche non conseguiti nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale che, come noto, sono invece qualificati quali redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lettera b), del TUIR;

b) i medesimi redditi conseguiti al di fuori di un’attività di impresa da parte dei soggetti diversi dagli autori o inventori, a norma dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, qualificati come redditi diversi.

Ne consegue, pertanto, che il regime di Patent Box non è fruibile nel caso di associazioni professionali o nel caso di società tra

professionisti, ove l’attività svolta da queste strutture si caratterizza per lo svolgimento di un’attività con forte connotazione personale e in quanto tale, produttiva di reddito qualificabile come reddito da lavoro autonomo.

Come descritto, il regime opzionale Patent Box risulta fruibile solo dai soggetti che svolgono un’effettiva attività di impresa e l’analisi sulla natura commerciale o meno della relativa attività svolta deve essere effettuata soltanto ed esclusivamente con riferimento agli imprenditori persone fisiche e agli enti non commerciali, residenti, che intendono esercitare l’opzione. Le società di capitali residenti, gli enti commerciali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le altre società a queste equiparate, infatti, godono della presunzione assoluta di commercialità così come previsto espressamente dall’art. 81, comma 1, TUIR (“Il reddito complessivo

delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a. e b. del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa”) e dall’art. 6, comma 3, TUIR (“ i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa”). Per questi soggetti, quindi, non è necessario

nessun ulteriore approfondimento.

Per completare minuziosamente la trattazione dei requisiti soggettivi, è importante domandarsi se il metodo di rilevazione e contabilizzazione degli elementi patrimoniali e reddituali sia rilevante o meno ai fini del godimento dell’agevolazione Patent Box, perché nel caso in cui fosse rilevante e ci fossero delle restrizioni per chi, per

esempio, adottasse una contabilità semplificata, molti soggetti resterebbero esclusi dalla possibilità di accedere a questo regime agevolativo. La risposta è contenuta nell’art. 11 del Decreto Ministeriale, prevedendo che “il diretto collegamento delle attività di

ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8 e i beni immateriali di cui all’articolo 6, nonché fra questi ultimi il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile”.

Ne consegue che, alla luce dell’art. 11, l’esercizio dell’opzione per il regime Patent Box non è vincolato dalle modalità di rilevazione e contabilizzazione e quindi sarà sicuramente possibile per tutti i soggetti che, per legge, adottano in via ordinaria una contabilità semplificata, quali gli imprenditori individuali o le società di persone commerciali. È ovvio che questi soggetti, comunque, dovranno munirsi e dotarsi di sistemi contabili specifici che consentano un’identificazione e un monitoraggio attendibile delle spese di ricerca e sviluppo, dei beni immateriali e dei redditi agevolabili a questi connessi. Resta dubbia, comunque, la convenienza nell’esercitare l’opzione Patent Box per questi soggetti, perché dotarsi di tali sistemi contabili implica un aumento notevole di costi e complicazioni gestionali, rendendo vani i possibili vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato. Lo stesso ragionamento è valido anche per certe categorie di società di capitali che, data la natura dell’attività svolta, non sono dotate di una contabilità industriale e quindi non sono in grado di individuare immediatamente gli intangibili all’interno del bilancio di esercizio, costringendo così questi soggetti alla creazione

di un sistema di contabilità parallelo i cui costi potrebbero essere rilevanti.

Complessa è, invece, l’applicazione del regime di Patent Box nel caso di società che, secondo l’art. 73 comma 5-bis del TUIR, sono definite “esterovestite”. Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, solitamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso del nostro, è quello di far sottoporre gli utili ad una minore tassazione. È evidente che, per questa tipologia di società, sia preclusa la possibilità di invocare l’applicazione del regime Patent Box, perché il contribuente esterovestito non ha attivato l’opzione per il regime fiscale italiano.

L’individuazione dei soggetti residenti che possono accedere al regime non è difficoltosa, salvo casi del tutto peculiari, ma è fondamentale, ancora una volta, ripetere come sia necessario che questi svolgano almeno una delle attività qualificate di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale.