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DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

5. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 1 CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME

5.2. DEFINIZIONE DI “ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO”

altresì il mantenimento e il potenziamento dei medesimi.

5.2. DEFINIZIONE DI “ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO”

Dopo aver premesso l’importanza di svolgere attività di ricerca e sviluppo per un’impresa che vuole accedere al regime agevolato in esame, attività sia svolta direttamente dall’impresa stessa che data in outsourcing a università o imprese terze non collegate, è fondamentale, adesso, capire come l’articolo 8 del Decreto ministeriale definisce queste attività.

L’art. 8 recita: “ Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo

finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

i. La ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;

ii. La ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo svolgimento sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o

servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

iii. Il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

iv. L’ideazione e la realizzazione del software coperto da copyright;

v. Le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;

vi. Le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.”

La norma in esame, guarda, in primo luogo, alle attività di ricerca in senso stretto, cioè a quelle attività che si svolgono inizialmente nelle fasi di ideazione teorica, progettazione, campionatura e prototipazione. La prima descritta è l’attività di “ricerca fondamentale”, da intendersi come l’insieme dei valori finalizzati

all’individuazione di nuove conoscenze rappresentanti la base necessaria, imprescindibile per le successive fasi di “ricerca applicata” o del “design”. Il passaggio successivo è quello della “ricerca applicata”, in cui l’attività svolta dal ricercatore diviene più pratica, indirizzata a scopi di natura commerciale o industriale. Si passa, quindi, da una dimensione prettamente teorica ad una applicata ai risultati imprenditoriali, a prescindere dal settore tecnico-scientifico cui essa sia rivolta. Rientrano in questa categoria, per esempio, lo sviluppo di nuovi prodotti o processi o il miglioramento di prodotti, processi o servizi già esistenti, anche attraverso l’acquisizione, combinazione, strutturazione e, più in generale, utilizzo di conoscenze e capacità già esistenti. Assumono rilevanza a titolo di ricerca applicata anche le attività propedeutiche all’ottenimento di autorizzazioni amministrative per la commercializzazione del prodotto, quali test, prove o sperimentazioni.

Infine, come disposto anche dalla Circolare 11/E, all’art. 4.2., vengono contemplate come attività classificabili nello “sviluppo sperimentale”, la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie a tale scopo.

Proseguendo l’analisi delle attività qualificate, l’art. 8 del Decreto ministeriale concepisce come “design” tutte le attività connesse alla realizzazione e creazione di disegni e modelli, ovvero di tutti quei diritti di privativa insistenti sull’aspetto esteriore di un prodotto, abbracciando tutte le fasi rilevanti, dall’ideazione fino alla

progettazione dei prodotti. È, inoltre, qualificata l’attività di sviluppo dei marchi, che il Decreto ministeriale, però, lascia a livello nozionistico e astratto senza specificare gli elementi costitutivi. La Circolare 11/E, a riguardo, si limita ad indicare che rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo concernenti il marchio le attività pubblicitarie e fieristiche. In ogni caso, appare ammissibile far rientrare in questa categoria ogni attività che sia diretta al lancio di un marchio d’impresa sul mercato.

Con riferimento al copyright, il Decreto ministeriale circoscrive l’attività rilevante ai soli software, coerentemente con la scelta politico-legislativa adottata a monte con i beni immateriali ammessi al regime Patent Box e quindi escludendo dal beneficio fiscale tutte le altre tipologie di diritti d’autore e diritti connessi. Perciò, l’attività di copyright è circoscritta all’ideazione e alla realizzazione di programmi per elaboratore laddove essi presentino requisiti di novità ed originalità idonei a consentire la tutela autorale.

Il Decreto ministeriale entra, invece, decisamente nel dettaglio nel descrivere le attività che riguardano le ricerche di mercato, le attività di comunicazione e promozione, con particolare riferimento ai marchi d’impresa. L’art. 8 fa rientrare tra le attività di ricerca e sviluppo qualificanti, quelle sottese a rafforzare il carattere distintivo di un marchio e ad accrescere la sua rinomanza. Anche la Circolare 11/E dedica grande spazio alla spiegazione delle attività rientranti nel punto

v) e, specificatamente, dice che rientrano tra le attività “ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione”, le

consulenze propedeutiche alla brevettazione o registrazione, le due diligence, gli studi di fattibilità, gli studi ed interventi finalizzati all’adozione di sistemi che consentano l’individuazione di un prodotto autentico da uno contraffatto quali, ad esempio, sistemi di tracciabilità e rintracciabilità. Si tratta quindi di attività di marketing in senso lato, finalizzate all’affermazione commerciale dei prodotti o dei servizi in quanto tali. Per quanto riguarda “il deposito, l’ottenimento e il

mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza”, la

Circolare 11/E fa rientrare in tali attività, ad esempio, il deposito della domanda di privativa industriale presso un Ufficio Nazionale, comunitario o organismo internazionale, comprese le eventuali relative estensioni, le possibili conversioni tra domande. Per “mantenimento in vita”, si intendono generalmente le attività amministrative necessarie affinché il titolo di proprietà industriale non incorra in decadenze. Tali attività consistono tipicamente, salvo eccezioni, nel pagamento di diritti di concessione annuali o pluriannuali all’Ufficio concedente, ovvero nella presentazione di una domanda di rinnovo del titolo all’ente concedente entro una determinata scadenza. Le suddette attività possono essere svolte direttamente dal titolare o da un mandatario che tipicamente si impersona nella figura di un consulente in proprietà industriale oppure un avvocato. L’Agenzia delle Entrate, invece, intende come “attività

di protezione” la gestione dei contenziosi e dei contratti relativi ai beni

immateriali agevolabili. Più specificatamente di tutte le azioni giudiziali, stragiudiziali ed amministrative in materia di proprietà industriale, come per esempio l’azione giudiziale per contraffazione o

l’azione per nullità dei marchi promossa di fronte all’EUIPO. Per attività di “prevenzione della contraffazione” si intendono le attività di formazione ed informazione del personale interno all’azienda, le attività connesse al supporto e promozione delle politiche in materia di lotta alla contraffazione e proprietà industriale, siano esse svolte individualmente che attraversano associazioni aventi analoghe finalità.

6. VALUTAZIONE DEI BENI IMMATERIALI E DEL