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Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

I Regolamenti di esenzione per categoria

3.2 Il Regolamento 330/2010 sulle intese verticali 1 Premessa

3.2.6 Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

Il Reg. 330/2010 elenca una serie di restrizioni (restrizioni hardcore) escluse dall'esenzione che, se presenti nell'accordo, impediscono al medesimo di essere esentato nella sua globalità, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese nel mercato rilevante. Si tratta della c.d. Black list nella quale sono esposti i limiti entro i quali le imprese possono assumersi reciprocamente gli obblighi nell'ambito di accordi verticali178. L'art. 4 del presente Reg. stabilisce che l'esenzione per categoria non si

applica a quegli accordi verticali che «direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori» hanno per oggetto:

• la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, con l'eccezione per il fornitore di poter determinare un prezzo massimo di vendita o di poter raccomandare un prezzo di vendita179;

• la restrizione relativa al territorio in cui, a ai clienti ai quali, l'acquirente (…) può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccetto a) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente, b) la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all’ingrosso, c) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, e d) la restrizione della facoltà dell’acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell’incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;

• la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, 178 FLORIDIA G., CATELLI V.G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di

posizione dominante, op. cit., pag. 230

179 La fissazione del prezzo al di fuori di questi limiti è vietata indipendentemente dal meccanismo adottato dalle parti per giungere a quel fine. Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 3, pto 47.

eccetto il poter vietare ad un proprio distributore di svolgere la propria attività in un luogo non autorizzato;

• la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva;

• la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall’acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

La definizione così ampia permette di evitare facile elusioni della regola.

Vi è una discrepanza tra quanto sostenuto dalla Commissione e quanto applicato dalla giurisprudenza in merito alla questione se un accordo che contenga una restrizione fondamentale, e quindi non coperto dall'esenzione, possa essere comunque giudicato compatibile con l'art. 101 TFUE.

Le corti europee hanno finora accettato l'impiego di presunzioni assolute di restrittività in applicazione dell'art. 101, n. 1 TFUE, ma hanno anche sostenuto che non vi è alcuna restrizione anti-concorrenziale per la quale non si possa presumere che le quattro condizioni richieste dall'art. 101, n. 3 non siano mai soddisfatte180. Quindi, secondo la

giurisprudenza non dovrebbe esistere alcuna restrizione per cui si possa presumere in assoluto l'incompatibilità con l'art. 101 preso nel suo complesso. Anche per le restrizioni classificate come hardcore in un regolamento di esenzione per categoria, secondo la giurisprudenza dovrebbe essere possibile valutare su base individuale se l'accordo contenente tali restrizioni soddisfi comunque le quattro condizioni richieste dall'art. 101, n. 3 TFUE181.

La Commissione da parte sua ha invece adottato un atteggiamento scettico nei confronti 180 Vedi sentenza del Tribunale CE, Causa T-17/93, Matra Hachette SA contro Commissione delle Comunità europee, 15 luglio 1994, reperibile nella pagina http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993TJ0017&from=IT, par. 85: «(...) il Tribunale rileva che non vi può essere, in via di principio, una prassi anti-concorrenziale la quale, quale che sia l'intensità dei suoi effetti su un determinato mercato, non possa essere esentata, qualora siano cumulativamente soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, del Trattato».

di tale possibile scenario, e dichiarava che la concessione di un'esenzione individuale ad accordi verticali che contengano tali restrizioni gravi era poco plausibile182. Di fatto, la

classificazione di una clausola come hardcore veniva a coincidere con un divieto di per sé.

Per quanto riguarda le intese verticali un divieto di per sé è considerato controverso183.

Le critiche mosse a tale presa di posizione della Commissione nei confronti delle restrizioni hardcore non sono state comunque sufficienti per convincere la Commissione a restringere l'elenco di tali restrizioni nei regolamenti di esenzione; unico effetto ottenuto è stato quello di adottare negli Orientamenti un linguaggio che appaia più in sintonia con le indicazioni della giurisprudenza. La Commissione mantiene la presunzione in base alla quale è improbabile che un accordo contenente hardcore restriction soddisfi le condizioni di cui all'art. 101, n. 3, ma riconosce espressamente che «le imprese hanno tuttavia la possibilità di dimostrare l'esistenza di effetti favorevoli alla concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 3, in un caso individuale»184. Sempre in base ai

nuovi Orientamenti, «Qualora le imprese provino che dall’inclusione nell’accordo della restrizione fondamentale derivino probabili efficienze e che in generale tutte le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, sono soddisfatte, la Commissione dovrà valutare effettivamente il probabile impatto negativo sulla concorrenza prima di decidere in via definitiva se le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, sono soddisfatte»185. Il bilanciamento tra impatto anti-concorrenziale e effetti positivi ai sensi

dell'art. 101, n. 3 richiede una valutazione specifica da parte della Commissione

182 Cfr Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sulle restrizioni verticali, in G.U.C.E. C 291/01 del 13 ottobre 2000, par. 46: «La concessione di un’esenzione individuale ad accordi verticali che contengano tali restrizioni gravi è improbabile.» reperibile nella pagina http://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y1013(01)&from=IT.

183 Un esempio è la valutazione in base al diritto antitrust della fissazione verticale dei prezzi e dell'imposizione di prezzi minimi. Guardando da un punto di vista economico, il principale rischio per la concorrenza è che questo genere di accordi sostenga un'intesa collusiva; da un altro punto di vista però, è risaputo che queste pratiche possono essere giustificate molto spesso da effetti pro- concorrenziali. Per questo una presunzione quasi assoluta di incompatibilità con l'art. 101 sembra ingiustificata. Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 648.

184 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 47.

185 A livello giuridico si tratta tuttavia di due fasi distinte che possono in pratica essere un processo iterativo in cui le parti e la Commissione integrano e migliorano le rispettive argomentazioni in diverse fasi. Cfr Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 47.

dell'effettivo o probabile impatto negativo dell'accordo186.

Riuscire a far considerare lecito ai sensi del TFUE un accordo contenente una restrizione fondamentale risulta tuttora difficile; per questo la Commissione indica negli Orientamenti (paragrafi da 60 a 64) alcune specifiche circostanze in cui tali restrizioni non rientrano nell'ambito del divieto di cui all'art. 101, n. 1.

Va ricordato comunque che in presenza di quote di mercato molto piccole, la giurisprudenza comunitaria ha già riconosciuto che un accordo verticale contenente restrizioni fondamentali possa essere ritenuto compatibile con l'art. 101 TFUE187 e gli

Orientamenti non escludono un'evoluzione del case-law in presenza di piccole quote di mercato.

Oltre a queste, il Reg. 330/2010 prevede anche una serie di obbligazioni specifiche che le parti non possono inserire negli accordi verticali che formulano. A tali clausole si applica la regola della separabilità, cioè non determinano la perdita del beneficio dell'esenzione per l'intero accordo se sono separabili dal resto. L'art. 5 stabilisce che non sono ammessi:

• obblighi di non concorrenza, che inducono l'acquirente ad acquistare presso un unico fornitore più del'80% del suo fabbisogno in un dato mercato, per più di 186 La portata della novità non va comunque sovrastimata; nel senso che come stabilito dall'art. 2 del Reg. 1/2003, l'onere di provare che sono soddisfatte le quattro condizioni di cui all'art. 101, n. 3, ricade sull'impresa che richiede l'applicazione dell'esenzione e l'esperienza ha dimostrato che tale compito è arduo, soprattutto per quanto concerne l'indispensabilità della restrizione. Negli Orientamenti sono delineate alcune ipotesi in cui la fissazione dei prezzi potrebbe avere effetti positivi, ad esempio

• quando un fornitore introduce u nuovo prodotto, la fissazione del prezzo può essere giustificata dall'esigenza di indurre il distributore ad aumentare gli sforzi di vendita se non è possibile imporre per contratto efficaci obblighi promozionali:

in un sistema di franchising o altro simile, i prezzi fissi di rivendita possono essere necessari per organizzare una campagna coordinata a breve termine di prezzi ridotti a beneficio dei consumatori;

• la fissazione del prezzo può servire a consentire ai dettaglianti di fornire servizi prevendita (in particolare per i prodotti d'esperienza o per prodotti complessi). Cfr BRUZZONE G. , SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 650ss.

187 Si veda ad esempio sentenza della Corte di Giustizia CE, 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico contro Yves St. Laurent, reperibile nella pagina http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? uri=CELEX:61996CJ0306&from=EN, par. 17: «L'influenza che un accordo può esercitare sugli scambi tra gli Stati membri va valutata tenendo conto, in particolare, della posizione e dell'importanza delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Così, persino un accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all'art. 85 del Trattato se incide sul mercato in modo irrilevante, in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi».

cinque anni188 (con alcune eccezioni);

• obblighi che impediscano all'acquirente, una volta scaduto l'accordo, di produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (con alcune eccezioni);

• obblighi che impongano ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti.