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Competenze della autorità garanti degli Stati membri e l'European Competition Network

Rapporto tra principi e disciplina in deroga

2.2 La “modernizzazione” del sistema antitrust: il Reg n.1 del

2.2.3 Competenze della autorità garanti degli Stati membri e l'European Competition Network

La competenza delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri è disciplinata dall’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, e consiste nell’applicare gli artt. 101 e 102 del Trattato in casi individuali. Possono quindi valutare se una singola intesa restrittiva della concorrenza produca effetti positivi sul mercato superiori a quelli negativi: in caso affermativo possono esentarla dal divieto di cui dall’art. 101, n. 1; in caso contrario possono non concedere l'esenzione o revocare il beneficio dell’esenzione, rilasciata dalla Commissione per categoria, con riferimento ad uno specifico caso e limitatamente agli effetti prodotti sul territorio del proprio Stato membro.

Le Autorità nazionali garanti della concorrenza agiscono d’ufficio o in seguito a denuncia, e possono:

a) ordinare la cessazione di un’infrazione; b) imporre misure cautelari;

c) accettare impegni;

d) comminare ammende o penalità di mora o qualsiasi altra sanzione (articolo 5, paragrafo 1) 27.

Il Regolamento n. 1/2003 specifica anche l’ipotesi in cui le autorità decidano di non avere motivo di intervenire. Tale possibilità si realizza ogni volta che, in base alle informazioni disponibili, non sussistono le condizioni per un divieto.

La cooperazione tra Commissione e autorità nazionali è fondamentale, per evitare che il decentramento dell'applicazione degli artt. 101 e 102 si traduca in una minaccia per la corretta ed uniforme applicazione della disciplina antitrust europea.

A tal fine sono state introdotte due importanti novità:

1. è stata creata una struttura permanente di coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione, il Comitato consultivo88, al quale l'art. 14 del Reg. 1/2003

http://europa.eu/legislation_summaries/ competition /firms/l26092_it.htm.

88 Secondo l'art.14 del Regolamento CE n. 1 del 2003, la Commissione deve consultare il Comitato consultivo in materia di intese e posizione dominante prima dell'adozione di qualsiasi decisione. Tale

affida il compito di formulare pareri preventivi non vincolanti sull'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE da parte della Commissione.

2. Commissione e autorità garanti nazionali sono state inserite in un modello organizzativo unico, denominato European Competition Network, dove Commissione e AGC nazionali applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione, basata su meccanismi di informazione reciproca, di consultazione e di coordinamento, al fine di evitare la duplicazione di procedimenti e decisioni formali sulle medesime fattispecie.

Nel sistema così delineato sono tre gli scenari possibili:

a) il caso viene trattato da un'unica autorità garante nazionale;

b) il caso viene trattato da due o più autorità garanti nazionali in parallelo; c) il caso viene trattato dalla Commissione.

Il principio cardine per il buon funzionamento di questo sistema è quello della cosiddetta best authority, cioè il caso deve essere gestito dall'autorità che si trova nella posizione idonea per trattarlo89.

In linea di massima si ritiene che un'autorità si trovi nella posizione idonea per intervenire qualora sussista un legame sostanziale tra l'infrazione e il territorio dello Stato membro di appartenenza90.

L'azione di più autorità è idonea quando l'intesa abbia effetti sensibili sulla concorrenza nei rispettivi territori e l'azione di un'unica autorità non appare idonea a far cessare l'infrazione; infine è compito della Commissione intervenire quando l'intesa ricade sul territorio di più di tre Stati membri o quando si tratta di casi strettamente collegati con

Comitato è composto dai rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Pur non essendo vincolanti, tali pareri dono tenuti in grande considerazione dalla Commissione, che è tenuta ad informarlo del modo in cui ha tenuto conto del parere. Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle AGC nazionali.

89 L'accertamento del fatto che una determinata autorità garante sia nella posizione idonea per trattare il caso presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative: 1) l'intesa deve produrre effetti diretti, eventuali o prevedibili, sulla concorrenza all'interno del territorio dello stato membro in questione; 2) l'autorità deve essere in grado di far cessare efficacemente l'infrazione e di sanzionarla adeguatamente; 3) l'autorità deve esser in grado di raccogliere le prove necessarie per dimostrare l'infrazione.

90 Nei casi in cui agiscono le autorità nazionali, esse sono tenute ad informare per iscritto la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine.

altre disposizioni comunitarie di competenza esclusiva della Commissione91.

L'avvio di un procedimento da parte della Commissione priva tutte le autorità garanti nazionali della competenza ad applicare gli artt. 101 e 102.

Per quanto riguarda il rapporto tra i principi del trattato e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza, l'art. 3 del Reg. 1/2003 afferma che queste ultime non possono vietare accordi, decisioni di associazioni d'impresa o pratiche concordate che, anche pregiudicando il commercio tra Stati membri, non impongano restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 1, che soddisfino le condizioni per l'esenzione del n. 3 del medesimo articolo o che facciano parte di intese disciplinate da un regolamento di esenzione per categoria. Alle legislazioni nazionali non è invece vietato di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.

A differenza del precedente regolamento, che sanciva la competenza delle giurisdizioni nazionali al solo art. 101, n. 1, la riforma prevede che esse siano competenti ad applicare l'intero art. 101 ( e 102) del Trattato.

Il regolamento al fine di assicurare un'applicazione uniforme e coerente del diritto europeo in materia di concorrenza, mantiene la regola in virtù della quale le autorità nazionali garanti della concorrenza e le giurisdizioni nazionali sono tenute a non prendere decisioni che siano in contrasto con decisioni adottate dalla Commissione sul medesimo oggetto.