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I regolamenti di esenzione per categoria e la “revoca in casi specifici”

Rapporto tra principi e disciplina in deroga

2.2 La “modernizzazione” del sistema antitrust: il Reg n.1 del

2.2.5 I regolamenti di esenzione per categoria e la “revoca in casi specifici”

In precedenza, con il Reg. 17/1965, i regolamenti per categoria generalizzavano gli effetti di una decisione di esenzione individuale, rendendola applicabile ad una categoria di intese senza che fosse necessario procedere con la notifica e l'esame individuale; la funzione era quella di eliminare l'incentivo alla notifica delle intese alla Commissione ed alleggerire così il carico di lavoro di quest'ultima.

Con il nuovo Reg. 1/2003 e il passaggio al sistema di eccezione legale, lo strumento dei regolamenti di esenzione ha assunto un ruolo solo dichiarativo, si tratta di una sorta di generalizzazione a categorie di intese della “decisione di inapplicabilità”.

La funzione dei regolamenti è cambiata ed ora «essi rappresentano uno strumento di 92 Sentenza della Corte, 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe c. Commissione, C-185/95 P, punto 58: «in caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione.».Il testo della sentenza è consultabile online nella pagina

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db1ae5ac8874b343c9a60e891d2daefd6 1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0text=&docid=100392&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req &dir=&occ=first&part=1&cid=84354.

93 Sentenza della Corte, Consten e Grundig, p. 524: «La Corte rileva che le imprese hanno diritto a che la Commissione esamini attentamente le loro domande dirette ad ottenere l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 (ora 101, par. 3). La Commissione non può quindi limitarsi ad esigere dalle imprese la prova che sussistono i requisiti per l'esenzione, ma deve, nell'interesse di una sana amministrazione, concorrere coi propri mezzi all'accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti. »

orientamento all'applicazione del diritto comunitario a livello nazionale, per fornire certezza giuridica alle imprese e garantire l'uniforme applicazione dell'art. 101, n. 3 del Trattato»94.

Ora, quando un accordo rientra nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, le parti devono solo provare che l'accordo beneficia dell'esenzione per categoria; ci si basa quindi sulla presunzione che gli accordi restrittivi della concorrenza che rientrano nel campo di applicazione di detti regolamenti soddisfino ognuna delle quattro condizioni richieste dall'art. 101, n. 395.

Nello specifico della procedura, quando la Commissione ha intenzione di emanare un regolamento di esenzione per categoria deve pubblicare il progetto sulla G.U.U.E., invitando tutte le persone interessate a far pervenire le loro osservazioni entro un termine fissato, non inferiore ad un mese; prima di questa pubblicazione, nonché prima dell'adozione definitiva del Reg., la Commissione deve consultare il Comitato consultivo in materia di intese e posizione dominante96.

I Reg. di esenzione, per essere tali, devono comprendere una definizione della categoria di accordi a cui si applicano; devono indicare le restrizioni e le clausole vietate e le altre condizioni affinché un accordo sia coperto dall'esenzione per categoria.

I Reg. possono essere accompagnati da comunicazione della Commissione, come linee direttrici od orientamenti, in cui la Commissione esprime i criteri di giudizio per la valutazione degli accordi non coperti dall'esenzione per categoria97.

94 Cfr TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 677.

95 Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in G.U.C.E. C 101/97, del 27 aprile 2004, punto 35, reperibile nella pagina http://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=IT.

96 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Procedura in tema di intese ed abusi, op. cit., pag. 517.

97 Il sistema moderno dell'eccezione legale presuppone che le imprese siano in grado di valutare autonomamente la compatibilità delle proprie intese con gli artt. 101 e 102 TFUE; le comunicazioni della Commissione forniscono un aiuto nella valutazione, in aggiunta alla giurisprudenza della Corte e alle decisioni della Commissione. Tali comunicazioni sono atti atipici, che svolgono una prima funzione di sintesi delle decisioni adottate e della giurisprudenza comunitaria sul tema trattato; la seconda funzione è di preannunciare gli orientamenti della Commissione nell'applicazione della normativa. Tutte le comunicazioni vengono pubblicate sulla G.U.U.E. Da menzionare per importanza nella disciplina antitrust, sono la comunicazione sulla definizione di mercato rilevante (in G.U.C.E. C 372/5 del 9 dicembre 1997), quella sulle restrizioni verticali (del 10 maggio 2010), quella sugli accordi di cooperazione orizzontale (in G.U.U.E. C 11 del 14 gennaio 2011), quella sugli accordi cosi detti de minimis (in G.U.C.E. C 368 del 22 dicembre 2001) e quella sulla nozione di pregiudizio al commercio (in G.U.U.E. C 101 del 27 aprile 2004). Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Procedura in

Talvolta orientamenti, decisioni, giurisprudenza comunitaria non sono comunque sufficienti a consentire ad un'impresa un'autovalutazione certa, per questo il Reg. 1/2003 prevede che la Commissione sia obbligata a rispondere ai quesiti che le vengono posti98.

In una specifica comunicazione, la Commissione ha illustrato le condizioni alle quali essa è disponibile ad emettere pareri su richiesta delle imprese per chiarire questioni nuove relativa all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE99. Deve trattarsi di questioni

di applicazione del diritto che non siano già state chiarite né nel quadro giuridico comunitario né negli orientamenti generali; devono essere questioni che la Commissione ritiene utile chiarire vista l'importanza economica, dal punto di vista del consumatore, dei beni o servizi interessati e del grado di diffusione dell'accordo in questione. I Reg. poi, sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri.

Con l'art. 29 del Reg. 1/2003, è stata introdotta una disciplina generale della revoca dei Reg. di esenzione per categoria; il presupposto della revoca è la constatazione, da parte della Commissione o di una autorità garante, che in uno specifico caso, un'intesa rientrante nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria produce effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3 TFUE. Occorre quindi tenere in considerazione gli effetti anti-concorrenziali che possono verificarsi sul mercato.

La Commissione può agire d'ufficio o su denuncia; anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio di esenzione dato da un regolamento per categoria quando un accordo, una decisione di associazione d'imprese o una pratica concordata produca effetti incompatibili con il comma 3 dell'art. 101 TFUE sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso “avente tutte le caratteristiche di in mercato geografico distinto”.

In caso di revoca spetta all'autorità garante della concorrenza interessata provare che l'accordo viola l'art. 101, n. 1 e che non soddisfa le condizioni di cui all'art. 101, n. 3.

tema di intese ed abusi, op. cit., pag. 521. 98 Considerando (38), Reg. 1 del 2003.

99 Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento), in G.U.U.E. C 101/78 Del 27 aprile 2004.