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Il Regolamento 1218/2010 sugli accordi di specializzazione 1 Premessa

I Regolamenti di esenzione per categoria

3.4 Il Regolamento 1218/2010 sugli accordi di specializzazione 1 Premessa

Nel linguaggio del diritto antitrust, la nozione di specializzazione ha assunto un significato che l'avvicina al concetto sia di razionalizzazione che di ristrutturazione: la specializzazione comporta infatti la concentrazione delle risorse dell'impresa su un obiettivo particolare, rinunciando a seguirne altri o abbandonando quelli già in corso. Ogni accordo di specializzazione ruota attorno ad un impegno principale e ad uno accessorio: il primo è quello che una parte assume nei confronti dell'altra di interrompere, o di non intraprendere, la fabbricazione di un prodotto, per affidarla all'altra parte; il secondo è quello che quest'ultima parte assume nei confronti della

prima, di fornirle il prodotto al quale essa ha rinunciato. Questo è lo schema della specializzazione unilaterale.

Più spesso si parla di accordi di specializzazione reciproca, in cui ciascuna parte si obbliga nei confronti dell'altra, con riferimento a prodotti diversi, sia a non produrre che ad approvvigionare l'altra parte.

Una terza tipologia di accordi previsti dal presente Regolamento, sono quelli di produzione in comune, in cui le parti si dividono, in funzione delle rispettive competenze ed esperienze, i compiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione di nuovi prodotti, impegnandosi a fornirsi reciprocamente le informazioni su pezzi, componenti, etc. per consentire ad entrambe le parti di disporre dell'intero bene per la conclusione dei lavori206.

3.4.2 Scheda riassuntiva

Settore: Accordi di specializzazione

Reg. di delega: Reg. del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965

Reg. Commissione: Reg. n. 1218 del 14 dicembre 2010 (in G.U.U.E L 335/43 del 18 dicembre 2010)207

Argomento: Ogni tipo di accordo, pratica concordata o decisione di

associazione che intervenga tra imprese concorrenti relativamente alla specializzazione a livello della produzione, quali accordi di specializzazione unilaterale, accordi di specializzazione reciproca e accordi di produzione in comune

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 Data di scadenza: 31 dicembre 2022

206 Cfr PAPPALARDO A. , Il diritto comunitario della concorrenza, op. cit, pag. 195. 207 Il testo del presente regolamento è reperibile nella pagina

3.4.3 Accordi oggetto dell'esenzione

Gli accordi di specializzazione oggetto del presente regolamento di esenzione sono quegli accordi in virtù dei quali le imprese partecipanti rinunciano pattiziamente a produrre alcuni beni oggetto della propria linea di produzione (o ad offrire determinati servizi) o si impegnano a fabbricare in comune determinati beni.

L'esenzione si applica a quegli accordi contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti, in particolare agli:

• accordi di specializzazione unilaterale, con i quali una parte acconsente a cessare la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli da un'impresa concorrente, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;

• accordi di specializzazione reciproca, con i quali due o più parti acconsentono reciprocamente a cessare o astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti non identici e ad acquistare tali prodotti dalle controparti, le quali si impegnano a fornirli;

• accordi di produzione in comune, con i quali due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti.

La natura degli accordi di specializzazione unilaterali e reciproci presuppone che le parti operino nello stesso settore merceologico; essi inoltre, per poter essere inclusi in tale regolamento, devono prevedere obblighi di fornitura e di acquisto, non esclusivi, o la distribuzione in comune.

3.4.4 Motivazioni dell'esenzione e quota di mercato

Gli accordi che rientrano nel presente regolamento sono esentati solo se le imprese coinvolte detengano, congiuntamente, una quota del mercato rilevante non maggiore del 20%, calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato

relativamente all'anno civile precedente. Qualora tale quota superi negli anni successivi alla formulazione dell'intesa tale limite, senza eccedere il limite ulteriore del 25%, l'esenzione continuerà ad applicarsi anche nei due anni successivi all'anno in cui è stata superata la soglia mentre, qualora la quota iniziale sia del 20% ma in esercizi successivi si superi il 25%, l'esenzione continuerà ad applicarsi per un solo anno successivamente a quello in cui la quota è stata superata (art. 5, pti d), e)).

Gli accordi di specializzazione disciplinati dal regolamento in esame fanno parte di quelle intese che rientrano nell'art. 101 in quanto costituiscono una forma di controllo della produzione e dello sviluppo tecnico o tecnologico e sono quindi restrittivi della concorrenza. Tuttavia, a meno che non riguardino forme di collaborazione relative ai prezzi o alle quantità, tali accordi hanno sempre ricevuto un trattamento differente rispetto agli altri “cartelli” in quanto, come enunciato dal Considerando (6), quando le parti possiedono beni, attività o competenze complementari che permettono a ciascuna parte di concentrare la propria attività di fabbricazione su determinati prodotti e/o servizi, si hanno maggiori possibilità di migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti facendo si che le imprese operino in maniera più razionale, offrendoli a prezzi ridotti. Infatti un accordo di specializzazione consente alle parti partecipanti una maggiore competitività rispetto alle concorrenti grazie ad un migliore sfruttamento delle economie di scala o delle tecnologie disponibili208.

3.4.5 Black list, le restrizioni fondamentali

Anche per il Reg. 1218/2010 vale il divieto di esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili; l'art. 4 prevede che l'esenzione non si applichi ad accordi che abbiano per oggetto:

a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione de fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell'ambito della distribuzione in comune;

208 Comunicazione della commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, par. 98, cit.

b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca o relative alla fissazione della capacità e del volume di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune e della fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;

c) la ripartizione di mercati o clienti.

Alla lettera b), le eccezioni sembrano svuotare di contenuto il divieto, in realtà bisogna ritenere che le limitazioni di quantità permesse, siano possibili solamente nell'ambito di accordi tra le parti, e quindi della fornitura derivante dall'accordo di specializzazione, con esclusione di limitazioni quantitative nei confronti sia delle parti che di terzi209.

Con riferimento alle clausole vietate, come per gli altri regolamenti di esenzione, è vietata qualsiasi formulazione di esse, e che l'effetto che la normativa vuole escludere sia ottenibile indirettamente dalle parti; nell'eventualità che l'accordo contenga anche una sola delle clausole vietate esso non può essere considerato esentabile nella sua totalità, nemmeno può essere prevista una nullità parziale dello stesso.

3.4.6 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Con riferimento alla revocabilità del beneficio di esenzione si può dire che tale azione viene concessa dal Reg. 1218/2010 alla Commissione, qualora essa constati che in un caso determinato un accordo esentato produca effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3 TFUE. Anche le autorità garanti della concorrenza di un singolo Stato membro può revocare il beneficio del presente Regolamento nel caso in cui un accordo produca effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3 del trattato nel territorio o su una parte di esso che sia configurabile come mercato geografico distinto.

209 FLORIDIA G., CATELLI V. G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 265.

3.5 Il Regolamento 1217/2010 in materia di ricerca e sviluppo