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Motivazione dell'esenzione e quota di mercato

I Regolamenti di esenzione per categoria

3.3 Il Regolamento 316/2014 sugli accordi di trasferimento di tecnologia

3.3.4 Motivazione dell'esenzione e quota di mercato

Le motivazioni dell'esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia sono le meno esplicite rispetto ad altri regolamenti del genere197. Si può dire

che in assenza di un titolo brevettuale unico per tutti gli Stati membri, ogni limitazione eccessiva al libero esercizio dei diritti di privativa rischia di tradursi in freno per lo sviluppo economico della comunità nel suo complesso. Il rischio è quello di vedere le imprese perdere l'interesse a concedere in licenza e quindi a diffondere le proprie tecnologie, o peggio ancora perdano interesse a tutelare con brevetti le proprie innovazioni a causa dell'impossibilità di sfruttarle appieno, con la conseguenza di una perdita di concorrenzialità da parte dell'intera Unione Europea.

Nel Reg. 316/2014 si fa riferimento ai vantaggi apportati dal concedere il beneficio dell'esenzione a questa categoria di accordi, vantaggi che consistono nel favorire un più efficiente uso delle risorse e nella promozione della concorrenza, in quanto rendono più efficiente l'attività di ricerca e sviluppo, offrono maggiori incentivi per la ricerca e lo sviluppo iniziale e stimolano l'innovazione incrementale, agevolano la diffusione delle tecnologie ed alimentano la concorrenza sul mercato del prodotto198.

Il fatto che tali vantaggi superino gli eventuali effetti anti-concorrenziali di detti accordi dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate, dalla misura in cui quindi tali imprese devono affrontare la concorrenza di altre imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono tecnologie o prodotti sostitutivi199. Per

quanto riguarda la quota di potere di mercato, il Reg. 316/2014 distingue gli accordi di trasferimento di tecnologia tra concorrenti e quelli tra non concorrenti. Nel primo caso, l'art. 3, n. 1, si afferma che si può presumere che tali accordi abbiano effetti positivi su produzione e distribuzione e che riservino gran parte degli utili per gli utilizzatori, qualora non determinino effetti anti-concorrenziali gravi e che la quota congiuntamente detenuta dalle parti non superi il 20% dei mercati rilevanti delle tecnologie e del 197 Cfr FLORIDIA G., CATELLI V.G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli

abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 245. 198 Considerando (4), Reg. 316/2014.

prodotto interessati; nel secondo caso invece (art.3, n. 2), la quota detenuta dalle parti viene presa in considerazione individualmente e ciascuna quota non deve superare il 30% del mercato200.

In ogni caso, il presente regolamento specifica che nel caso vengano superate dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino nel campo di applicazione dell'art. 101, n. 1, né che non posseggano i requisiti per ottenere l'esenzione; come non si può presumere che accordi del genere determinino di norma vantaggi oggettivi tali da compensare gli eventuali svantaggi.

3.3.5 Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

L'art. 4 del Reg. 316/2014 propone un elencazione delle clausole vietate che impediscono all'accordo di usufruire dell'esenzione. Nello specifico, nel caso di imprese concorrenti, le esenzioni concesse da detto regolamento non sono applicabili se:

• una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi;

• ad una delle parti viene limitata la libertà di fare concorrenza all'interno del mercato comune alla controparte;

• le parti si ripartono i mercati o la clientela, con alcune eccezioni201;

• le parti si accordano per limitare la propria facoltà nello svolgere attività di ricerca e sviluppo, a meno che tale restrizione non sia indispensabile per evitare 200 All'art. 8, n. 1, il presente Regolamento specifica che la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato, calcolata in base ai dati relativi all'anno civile precedente. Se al momento del rilascio dell'esenzione la quota era sotto le soglie stabilite ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione continua ad applicarsi nei due anni successivi all'anno in cui è stata superata la prima volta (art. 8, n. 2).

201 La ripartizione dei mercati o della clientela è concessa quando (art. 4, n. 1, pto c, Reg. 316/2014): l'obbligo imposto ad una delle parti di un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto;

la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive di una delle parti nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte; l'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, purché egli non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti; l'obbligo imposto al licenziatario in un accordo non reciproco di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente.

a terzi la divulgazione del know how oggetto della licenza.

Nel caso in cui le imprese non siano concorrenti invece, l'esenzione non si applica agli accordi che:

• comportano restrizioni della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la vendita a terzi, con l'eccezione dell'imposizione o raccomandazione di un prezzo massimo di vendita (purché ciò non corrisponda all'imposizione di un prezzo fisso o un prezzo minimo);

• comportano restrizioni relative al territorio, o ai clienti, in cui il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti oggetto del contratto, con delle eccezioni202;

• comportano restrizioni delle vendite attive o passive da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e al dettaglio, eccetto la possibilità di vietare ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività da un luogo di stabilimento non autorizzato.

Rispetto al precedente Reg. 772/2004, l'esenzione viene estesa anche alle disposizioni dell’accordo che riguardino l’acquisto di prodotti da parte del licenziatario, oltre che la concessione della licenza sul diritto tecnologico, purché tali disposizioni siano direttamente collegate alla produzione o vendita di prodotti contrattuali203.

Altra novità apportata da detto Reg. rispetto al precedente è l’eliminazione dal novero delle “hardcore restrictions” della disposizione che nella precedente versione del regolamento consentiva al licenziante di limitare la possibilità di effettuare vendite passive da parte del licenziatario in un determinato territorio o a un determinato numero

202 Dette eccezioni, all'art. 4, n. 2, pto b), Reg.316/2014, sono: la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante; l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti; l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente; la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso; la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva.

203 L’art. 2 del nuovo Reg. elimina l’obbligo di valutare quale delle due prestazioni (concessione della licenza/acquisto dei prodotti) abbia valore preponderante rispetto al contratto complessivo ai fini dell’applicazione dell’esenzione. Si veda http://www.ipinitalia.com/accordi-sui-trasferimenti-di- tecnologie-bruxelles-approva-la-nuova-versione-del-ttber/.

di clienti per due anni. Tale possibilità non è più prevista dal nuovo art. 4 del 2014.

Oltre alle suddette restrizioni per oggetto, il Reg. 316/2014 prevede una serie di clausole alle quali non si applica l'esenzione, e la cui presenza non pregiudica l'esenzione per l'intero accordo. Tali clausole non esentabili riguardano obblighi del licenziatario di:

• cedere in tutto o in parte i diritti al licenziante o ad un terzo da esso designato per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario;

• non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune.

Nella versione precedente del Reg. erano escluse dall’esenzione quelle clausole con cui il licenziatario si impegnava a non contestare la validità del titolo concesso in licenza, salvo il caso in cui fossero state corredate dalla facoltà del licenziante di recedere dal contratto in nel momento in cui il licenziatario avesse contestato la validità del diritto tecnologico. La versione recentemente approvata del Reg. adotta invece un approccio più severo limitando questo benefico alla sola ipotesi in cui entrambe le tipologie di clausole siano contenute in un accordo di licenza esclusiva204.

Nel caso di imprese non concorrenti, l'esenzione non si applica a qualsiasi obbligazione che ostacoli la facoltà delle parti di sfruttare la propria tecnologia o la facoltà di svolgere attività di ricerca e sviluppo. La distinzione tra imprese concorrenti e non concorrenti viene effettuata poiché nel primo caso il produttore licenziatario rinuncia a caratterizzare diversamente i propri prodotti,così il miglioramento dell'offerta potrebbe accompagnarsi ad una riduzione della diversità della stessa; nel secondo caso invece il licenziatario non si trova già nel mercato del prodotto, sicché il trasferimento di tecnologia non comporta la soppressione di alcuna tecnologia già impiegata, ma solo un allargamento dell'offerta della tecnologia nuova205.

204 Cfr http://www.ipinitalia.com/accordi-sui-trasferimenti-di-tecnologie-bruxelles-approva-la-nuova- versione-del-ttber/.

3.3.6 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Con riferimento alla revocabilità del beneficio concesso dal regolamento in oggetto, si può dire che la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione qualora l'accordo abbia l'effetto di impedire il corretto svolgimento della concorrenza nel mercato e che abbia, quindi, effetti incompatibili con l'art. 101, n.3.

Il Reg. 316/2014 autorizza le autorità competenti dei Paesi membri dell'Unione di revocare il beneficio dell'esenzione qualora un accordo di trasferimento di tecnologia abbia effetti contrari all'art. 101, n. 3 sul territorio di uno Stato membro o su una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto; tale potere affidato alle autorità nazionali non deve comunque avere l'effetto di pregiudicare l'uniforme applicazione delle norme di concorrenza all'interno del mercato comune.

L'art. 7 sancisce che la Commissione può inoltre dichiarare che il presente regolamento non è applicabile qualora constati l'esistenza di reti parallele di accordi che coprono più del 50% di un dato mercato.

3.4 Il Regolamento 1218/2010 sugli accordi di specializzazione