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Caratteristiche comuni dei regolamenti di esenzione

I Regolamenti di esenzione per categoria

3.1 Caratteristiche comuni dei regolamenti di esenzione

L'Unione ha più volte rivisto le modalità di analisi delle condizioni di esenzione dettate dai regolamenti per categoria (i cosiddetti regolamenti block exemption).

Nei primi tempi, i regolamenti di esenzione venivano adottati con riferimento a singole tipologie di accordi o a specifici settori; fino al 1999 ogni regolamento prevedeva un elenco sia delle clausole contrattuali che potevano beneficiare dell'esenzione per categoria (la c.d. White list ), sia di quelle che escludevano l'applicabilità del beneficio (la c.d. Black list); le intese con clausole appartenenti a quest'ultima lista potevano beneficiare dell'esenzione solo a seguito di una decisione ad hoc. In caso di clausole non appartenenti né all'una né all'altra lista, le imprese potevano comunque rivolgersi alla Commissione per un'esenzione individuale.

Nel 1999, in seguito ad un dibattito a riguardo dell'approccio troppo formalistico e burocratico della disciplina antitrust Europea, è stato emanato il Reg. 2790 in materia di esenzione di accordi verticali144 (sostituito recentemente dal Reg. 330/2010) che ha

modificato tale sistema, tenendo conto sia dell'esperienza acquisita, sia del fatto che, in via generale, gli accordi verticali siano idonei ad incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva in assenza di un potere di mercato delle imprese interessate145. Tale nuovo approccio era basato sulla posizione delle parti di un accordo

144 Regolamento (CE) N. 2790/1999 della Commissione, del 22 Dicembre 1999, “Relativo all'applicazione dell'articolo 81, Paragrafo 3, del Trattato Ce a Categorie di accordi verticali e pratiche concordate”, in G.U.C.E. L 336/21, del 29 dicembre 1999, consultabile alla pagina http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:IT:PDF.

145 Il Reg. 2790/1999 prevedeva un regime legale di esenzione legale per tutti gli accordi verticali a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superasse il 30% del mercato rilevante in cui esso vendeva i propri beni o servizi. Ricorrendo tale condizione, la Commissione riteneva probabile che gli incrementi di efficienza derivanti dagli accordi fossero in grado di controbilanciare gli eventuali effetti anti concorrenziali derivanti dalle restrizioni in essi contenute. Non erano comunque esentati alcuni accordi contenenti restrizioni gravemente anti-concorrenziali.

sui mercati interessati dalla cooperazione.

Il Reg. 2790/1999 fornisce un sistema di regole quanto più uniformi per tutti gli accordi verticali, indipendentemente dal nomen iuris e dalla tipologia di beni, e in ragione di questo è stata formulata una nozione ampia di accordi verticali. Nel Reg., infatti, si fa riferimento ad accordi e pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare o rivendere determinati beni o servizi146.

Questa riforma ha segnato un punto di svolta nell'applicazione dell'art. 101 TFUE e ha fornito il modello per tutti i regolamenti di esenzione e per tutte le linee guida sui criteri sostanziali di applicazione del diritto antitrust adottati in seguito dalla Commissione Europea147.

Il Reg. 2790/1999 ha introdotto un insieme di regole ispirate alla teoria economica e ha rimosso buona parte delle rigidità e delle incongruenze che affliggevano l'approccio precedente della Commissione148.

Dal 1999 al 2010, i regolamenti di esenzione per categoria, sia verticali che orizzontali, sono stati oggetto di revisione.

Rimane comunque per la Commissione la possibilità di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a quegli accordi che, pur rientrando nell'ambito del Regolamento, producano effetti gravemente distorsivi della concorrenza.

Anche nei nuovi regolamenti il parametro di base resta la quota di mercato, secondo il quale le imprese con limitato potere di mercato sono libere di decidere come distribuire i propri prodotti, con l'unica restrizione dell'esclusione di inserimento di clausole comprese nella black list. Accordi contenenti tali gravi restrizioni, possono eventualmente beneficiare di esenzioni individuali149. Le norme tengono conto sia del

Cfr TESAURO G. , Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 677ss.

146 Detto Regolamento affronta globalmente la disciplina delle intese verticali dando risalto più al tipo di restrizione della concorrenza che alla natura dell'accordo nel quale la stessa si inserisce, o all'oggetto dell'attività distributiva. Cfr IMBRENDA M., I contratti di ditribuzione, op. cit., p. 659.

147 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., 637. 148 Cfr FAELLA G., “Adelante con juicio. Limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria

delle intese verticali.”, in Mercato, Concorrenza, Regole, a. XIII, n. 1, aprile 2011, pag. 30.

potenziale di mercato dei venditori che degli acquirenti, e per avere diritto ad un'esenzione per categoria, tutte le parti dell'accordo devono detenere una quota di mercato inferiore al 30%.

L'esenzione generale può essere riconosciuta solo a quei determinati tipi di accordi che dimostrano di soddisfare i requisiti di cui all'art.101, n.3, e in assenza di tale soddisfacimento la Commissione deve rivedere il regolamento o, se si tratta di un caso singolo, revocare l'esenzione. Ogni regolamento reca una sintesi di quelli che sono stati valutati come gli effetti positivi che quella determinata categoria di accordi reca al mercato nel suo complesso.

Rientrano nell'esenzione per categoria gli accordi conclusi tra due o più imprese, e sono comprese anche le “imprese collegate”150.

I regolamenti devono elencare, oltre agli effetti positivi apportati da quella determinata classe di accordi, anche le restrizioni o le clausole inammissibili che non possono figurarsi negli accordi da esentarsi (la c.d. Black list); questo e il potere di mercato delle imprese partecipanti all'intesa sono gli unici limiti a cui vanno incontro le imprese nella http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=111223&pageIndex=0&doclang=IT& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=275722, ove la Corte di Giustizia stabilisce che «L’art.4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n.2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art.2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art.101, n.3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione».

150 Si veda la definizione data dall'art. 2, n.3), Reg. (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre del 2000, Relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione, in G.U.C.E. L 304/3, del 5 dicembre 2000, reperibile alla pagina http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:304:0003:0006:IT:PDF, ove si recita: « “imprese collegate”: a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente: il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o il diritto di gestire gli affari dell'impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a); c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente: dalle parti dell'accordo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d),o da una o più parti dell'accordo o imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.»

formulazione dell'accordo.

I regolamenti emessi dalla Commissione hanno inoltre una durata limitata nel tempo e possono essere abrogati o modificati quando cambiano le circostanze per le quali erano stati adottati.

I regolamenti di esenzione per categoria sono suddivisibili in due sotto-categorie: i regolamenti relativi a settori generali e i regolamenti relativi a settori specifici. Di seguito verranno analizzati e commentati i singoli regolamenti, prima quelli generali (relativi agli accordi verticali, agli accordi di ricerca e sviluppo, agli accordi di specializzazione e agli accordi di trasferimento di tecnologia), poi quelli relativi a settori specifici (quali il settore degli autoveicoli, delle assicurazioni e del trasporto aereo e marittimo), con particolare riguardo alla disciplina dell'esenzione delle intese verticali, in quanto comprendente una vasta gamma di accordi e in quanto la riforma di tale materia ha aperto una nuova era per i regolamenti di esenzione.

3.2 Il Regolamento 330/2010 sulle intese verticali