• Non ci sono risultati.

Breve excursus storico sulla libertà di espressione

A. LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE ARTISTICA COME DIRITTO FONDAMENTALE NEI DIVERSI ORDINAMENTI: IL RUOLO

1. Breve excursus storico sulla libertà di espressione

La libertà di espressione artistica, facente parte della più ampia libertà di espressione, viene riconosciuta come un diritto fondamentale per l’umanità. Ciò è ribadito attraverso strumenti internazionali sia vincolanti che non vincolanti.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) enuncia l’importanza e il valore incontrastabile della libertà dell’uomo, inteso come diritto imprescindibile e assoluto per il raggiungimento di una società democratica; a seguire ottiene pieno riconoscimento tutta una serie di principi, libertà e diritti che verranno considerati le pietre miliari della nostra epoca: tra queste, spicca la libertà di espressione.59

Questo diritto vede la sua origine nell’English Bill of Rights del XVII secolo: la tutela si limitava, tuttavia, alla libertà di parola e dibattito dei legislatori inglesi, in riferimento alla loro attività in tribunale e in Parlamento; in seguito, nel Bill of Rights incluso nella Costituzione Americana del 1791 e nella Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, ebbe un ampliamento del suo raggio di protezione: in questi ultimi due casi si proclamava la libertà di espressione per tutti i cittadini, sia verbalmente sia per mezzo scritto.60

Nel corso del XX secolo, la libertà di espressione si arricchisce del diritto all’informazione, inteso come diritto a poter divulgare informazioni in qualsiasi modo, ma anche come diritto a ricevere informazioni.

Le Nazioni Unite, che si riunirono nel 1945 per la redazione della Carta dell’ONU, erano consapevoli che fosse necessario creare un testo che collaborasse al “processo di positivizzazione dei diritti umani, [un documento contenente] clausole giuridiche

59

Asbjorn et al., The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, cit., p. 278 60

34 espressamente dedicate alla tutela dei diritti umani”61. Purtroppo la mancanza di un accordo comune tra i differenti blocchi di Stati62 nel definire nei dettagli i diritti umani, portò ad un ritardo di altri tre anni nella redazione di un documento universalmente riconosciuto63, quello che poi sarà la Dichiarazione Universale.

Le conseguenze scaturite dall'instaurarsi di regimi totalitari, durante il Novecento, furono d’insegnamento per le Nazioni Unite e per tutti gli Stati che si proponevano di voler realizzare una società democratica, tanto che molti dei testi costituzionali tuttora vigenti presero forma e ispirazione dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, in Europa, anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950. Il concetto sostanziale che sta alla base di ognuno dei testi menzionati è l’idea di libertà e uguaglianza tra tutti gli uomini. Tra le libertà fondamentali garantite viene inclusa anche la libertà di espressione64.

E’ evidente e chiaro che per l’uomo, in quanto essere sociale per natura, munito della capacità di pensare, è necessario comunicare e manifestare la propria opinione. Per fare questo, però, deve essere libero da ogni costrizione esterna. Nella piena libertà di esprimersi l’uomo riesce a condividere con la società la sua esperienza, e in questo modo riesce a dare un contributo personale all’evoluzione della stessa.

Molti dei principi proclamati nella Dichiarazione Universale, per quanto quest’ultima non sia vincolante giuridicamente, sono divenuti con il tempo norme consuetudinarie, derogabili per accordo; alcune di queste norme della consuetudine internazionale, come ad esempio il diritto alla vita o il diritto a non essere torturati, sono diventate parte del

ius cogens65, per la quale non è possibile creare nuovi trattati o patti in cui si violano le

norme stesse66.

È per questa ragione che è possibile affermare che la libertà di espressione è un diritto

61

Larné M.P., La protezione dei diritti umani: disposizioni costituzionali, trattati internazionali e giudizi di costituzionalità. Una prospettiva comparata fra ordinamenti europei e latinoamericani, Mediaprint, Livorno, 2010, p.78

62

Il primo gruppo che comprendeva gli Stati latino-americani, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, India, il secondo gruppo delle potenze occidentali e il terzo gruppo degli Stati socialisti.

63

Vedi Cassese A., I diritti umani oggi, Laterza, Roma, 2005, p.30 ss.:“[…] nel 1945 non c’era accordo su una nozione unitaria di diritti dell’uomo. […] nonostante la carta dell’ONU [contenga] ben 7 riferimenti ai diritti umani, in nessun articolo è enunciato il contenuto di questi diritti.”

64

Cfr. art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 65

Cfr. Pedrazzi M., La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, in Zagato, Vecco (a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp.28-29

66

35 politico e civile che l’uomo ha per natura, e che non può essere violato.

La libertà artistica, che costituisce oggetto privilegiato di indagine del presente lavoro, viene garantita sia dalla ampia e generale libertà di opinione ed espressione, tutelata a livello internazionale dall’articolo 19 della Dichiarazione e dall’articolo 19 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici67, sia dagli articoli 27 e 15 (rispettivamente della Dichiarazione e del Patto sui Diritti Economici) che prevedono la garanzia per ogni individuo di poter accedere alla cultura, partecipandovi e traendone ogni beneficio. A livello regionale europeo, la libertà artistica viene garantita dal contributo congiunto degli articoli 10 CEDU, 3.3 TUE, 11 e 13 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. Nelle indicate disposizioni la Corte EDU e l’Unione Europea provvedono a tutelare sia gli individui nella loro libertà di manifestare la propria opinione, sia l’arte stessa garantendone la piena libertà e lo sviluppo continuo. In tal senso, la libertà artistica viene tutelata sia nella forma di opere già prodotte e quindi nella loro diffusione e divulgazione, sia nel suo stadio iniziale di processo creativo, nel suo potenziale divenire.

La libertà di espressione e la libertà delle arti, dunque, fanno parte dei diritti culturali fondamentali68, ossia quei diritti che determinano l’identità degli individui e delle collettività cui appartengono.

In realtà, né la CEDU né la Corte EDU riconoscono esplicitamente il diritto alla cultura, ma nel report del Consiglio d’Europa riguardante il contesto dei diritti culturali (gennaio 2011)69, in cui vengono illustrati una serie di casi della giurisprudenza della Corte che rimandano ai diritti culturali, viene dimostrato che tematiche riguardanti le forme di espressione artistiche o l’accesso alla cultura possono rientrare nel raggio di tutela delle disposizioni della CEDU: nel nostro caso, l’articolo 10. Si sottolinea poi l’importanza dell’espressione artistica all’interno del diritto di libertà di espressione, in quanto

67

In un unico comma nella Dichiarazione Universale, suddiviso invece in due commi nel Patto Internazionale che distingue il primo comma riguardante la protezione della libertà di opinione, dal secondo comma in cui si garantisce piena libertà di espressione attraverso qualsiasi mezzo. L’art. 19 del Patto prevede anche un terzo comma in cui si definiscono eventuali deroghe e limiti ammissibili e applicabili al secondo comma del presente articolo. Per quanto concernono tali limiti, se ne parlerà successivamente in questo capitolo.

68

Vedi Luther J., Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in Zagrebelsky G. ( a cura di), Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, Laterza, Milano, 2003, p.226 ss.

69

Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti dell’uomo, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Gennaio 2011 http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN

36 anch’essa si inserisce nel contesto dello scambio di informazioni e idee, contribuendo al dibattito culturale che caratterizza una società democratica70. Nella risoluzione 1510 (2006), sulla Libertà di espressione e rispetto dei credi religiosi, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ricorda che “the culture of critical dispute and

artistic freedom has a long tradition in Europe and is considered as positive and even necessary for individual and social progress. Only totalitarian systems of power fear them. Critical dispute, satire, humour and artistic expression should therefore enjoy a wider degree of freedom of expression, and recourse to exaggeration should not be seen as provocation”71.

La libertà di espressione, non va dimenticato, contribuisce a favorire il pluralismo culturale: differenti opinioni, idee e valori costituiscono la società contemporanea, caratterizzando le diverse identità culturali che ne fanno parte.72

L'articolo 10 CEDU tutela opinioni e manifestazioni di ogni genere: dalle forme di espressione (artistiche e non) più condivise a quelle più irriverenti, scioccanti e provocatorie73. Anche nella non-conformità con l'opinione condivisa dalla maggioranza, queste forme espressive vanno tenute in considerazione all'interno della società democratica, come mezzi utili per il dibattito o la protesta74; purché tali idee, opinioni e informazioni rispettino i principi di tolleranza e dignità della persona umana75.