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Limitazioni alla libertà di espressione nelle fonti internazionali ed europee

A. LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE ARTISTICA COME DIRITTO FONDAMENTALE NEI DIVERSI ORDINAMENTI: IL RUOLO

2. Limitazioni alla libertà di espressione nelle fonti internazionali ed europee

La Dichiarazione Universale, per quanto abbia formalmente carattere di soft law, non prevede limitazioni e restrizioni specificatamente per la libertà di espressione garantita nell’articolo 19. Peraltro l’art. 29 ricorda, seppure in termini alquanto generali, che gli individui hanno dei doveri verso la comunità: nell’esercitare i propri diritti e le proprie

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Come ricorda Caretti P., Art.10: libertà di espressione, in Bartole, Conforti, Raimondi, Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001, p.339: la libertà di espressione assume anche una funzione sociale e civile, quella di “[formare] un'opinione pubblica consapevole” che possa valutare la democraticità della società in cui gli individui vivono.

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Cit, par. 9 , Resolution 1510 (2006), in Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society, (a cura di) Venice Commission, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2010

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Cfr. Cuccia V., Libertà di espressione e identità collettive, p.31, Giappichelli, Torino, 2007 73

Caretti, op. cit., p.340: l'autore nella riflessione sulla tutela del pluralismo di opinioni e conseguenti manifestazioni fa riferimento alla sentenza Janowsky c. Pologne, 21 gennaio 1999

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V. intervento di Buquicchio G., Art and Sacred Beliefs: from Collision to Co-existence, in Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society, cit., p.70

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37 libertà “ognuno è sottoposto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”. Dunque, l’individuo è libero di esercitare i propri diritti, purché questi non contrastino le limitazioni imposte dalla legge, non offendano la dignità altrui e non ledano i principi stabiliti dalle Nazioni Unite.

Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici si occupa, dal canto suo, di aggiungere delle clausole che impongono restrizioni, inserite quest’ultime nel comma 3 dell’art.19 in merito alla libertà di espressione. La disposizione stabilisce che la libertà in questione è soggetta a limitazioni, quando stabilite dalla legge, nei casi in cui sia necessario proteggere la reputazione altrui e salvaguardare la sicurezza nazionale, la sanità e la morale pubblica76.

Il margine di discrezionalità nella limitazione della libertà di espressione, in capo agli Stati, è negli strumenti internazionali alquanto ampio poiché esso comprende i diversi casi di tutela della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della morale pubblica, e allo stesso tempo lascia spazio alle legislazioni nazionali di intervenire in accordo con i principi costituzionali nella redazione di leggi specifiche, per stabilire certe restrizioni. Similmente ai testi sopra citati, la libertà di espressione garantita dall’art. 10 della CEDU prevede doveri e responsabilità, da cui conseguono restrizioni e limitazioni come scritto nel secondo comma. Tali deroghe e restrizioni devono essere previste dalla legge, nella sua concezione materiale, comprendendo anche le forme non scritte, delle norme consuetudinarie.

Le restrizioni di cui al paragrafo 2 prevedono una varietà di situazioni. Tra queste viene in evidenza la difesa della sicurezza interna ed esterna degli Stati: sono represse quelle forme di espressione che incitano alla violenza e al terrorismo, poiché incompatibili con un regime democratico77. La protezione della sanità e della morale sono altri due motivi di limitazione importante: soprattutto nei casi in cui l’oggetto di alcune forme di espressione è l’osceno, o la pornografia. Le opere ritenute blasfeme, invece, possono essere oggetto di restrizione in quanto offensive per la morale altrui; peraltro, se queste

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Cfr. art. 19 comma 3 77

Report della Commissione di Venezia, paragrafo 46, in Blasphemy, insult and hatred: finding answers in a democratic society, p.22

38 ledono il diritto alla dignità e la reputazione della persona, in tal caso si può verificare l’ipotesi di diffamazione.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dal canto suo, riconosce l’esistenza di bisogni sociali imperanti di diversa entità nei singoli Stati; tali bisogni richiedono ulteriori tutele, in quanto spesso non sono garantite dalle norme della Convenzione, visto che in termini di etica e morale il livello di necessità di determinate norme può variare da Stato a Stato e non è uniformemente definibile. In tal caso viene affidato alle autorità nazionali degli Stati parte, i quali ottengono un margine di apprezzamento, il compito di attuare ulteriori norme restrittive; ciò è tanto più visibile quando si tratta della protezione della morale, in quanto tale nozione assume connotazioni differenti nei singoli Stati.

Infine l’articolo 10 risulta necessario allo sviluppo e mantenimento di una società democratica che sia pluralista, tollerante, rispettosa del diritto e dei diritti individuali, in particolar modo delle minoranze.78

La libertà presa qui in esame, considerata un diritto umano fondamentale sia a livello regionale79 sia a livello nazionale80, andando incontro a limitazioni nella necessità di raffrontarsi con altri valori fondamentali garantiti dall’ordinamento, non è ritenuta da alcuni autori un diritto assoluto81. E’ dunque il caso di ricorrere a un bilanciamento tra principi, diritti e interessi diversi82.

I contrasti possono nascere nei casi di violazione della sicurezza e dell’ordine nazionali, ma anche quando la libertà di espressione viola la dignità altrui; nei casi in cui le manifestazioni di opinione non rispettino i diritti individuali degli altri, quali ad esempio il diritto alla privacy, alla reputazione, o al diritto di religione, come nel caso Otto-

Preminger di cui si parlerà in seguito83, si può ritenere necessario l’intervento di un

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Cohen-Jonathan G., La Convention europeenne des droits de l'homme, Economica, Paris,1989

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Cfr. la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) entra a far parte dei documenti alla base della Costituzione Europea.

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Grazie alla tutela prevista dalle singole Costituzioni nazionali, o da specifici documenti che tutelino i diritti umani come nel caso del Regno Unito che non ha un documento costituzionale scritto, ma si avvale del Human Rights Act.

81

Buquicchio G., Art and Sacred Beliefs: from Collision to Co-existence, in op.cit., p.70 82

Vedi Cuccia V., op. cit., p.42 83

Vedi Infra par. 15.1: il caso Otto-Preminger Institut c. Austria fa parte della casistica della Corte EDU in merito ai contrasti tra il diritto alla libertà di espressione, quella dell’associazione culturale che voleva proiettare un film satirico della religione cristiana, e il diritto alla libertà di religione della

39 giudice affinché venga raggiunto il giusto bilanciamento tra i vari interessi chiamati in causa.

La Corte EDU giudica sui ricorsi dei singoli individui quando questi ritengono che vi sia stata una lesione nei loro confronti, quando uno dei diritti garantiti dalla Convenzione sia stato violato da uno degli Stati parte. In particolare, la Corte si occupa di monitorare che i diritti vengano rispettati nel loro carattere negativo, ossia nel divieto per gli Stati di prendere certi provvedimenti o di attuare azioni che interferiscano con tali diritti. Se l’imposizione di restrizioni o l’attuazione di altre norme da parte di uno degli Stati parte alla Convenzione interferisce e viola uno o più diritti della stessa, è compito della Corte intervenire con il suo giudizio finale, valutando che la violazione sussista realmente e in tal caso fornendo, attraverso la sentenza, gli strumenti per ristabilire l’ordine delle cose in maniera tale che le disposizioni della Convenzione siano rispettate.

La Corte si preoccupa quindi che i limiti previsti dall'articolo 10.2 alla libertà di espressione, siano ammissibili, ossia che questi siano “previsti dalla legge”, di interesse giustificato, e “necessari in una società democratica”. Quando si afferma che le restrizioni devono essere in accordo con le legislazioni nazionali, ciò implica il ruolo decisivo delle corti nazionali nel bilanciare gli interessi delle parti coinvolte e nel decidere la necessità di certe interferenze.84