C. I RAPPORTI TRA LIBERTA’ ARTISTICA E LIBERTA’ RELIGIOSA
13. La libertà di religione nelle fonti giuridiche internazional
La libertà di religione viene tutelata da più fonti giuridiche internazionali, in quanto facente parte dei diritti fondamentali dell’uomo. Come la libertà di espressione, trova spazio nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art.18)167, nel Patto sui diritti civili e politici (art.18)168 e nel Patto sui diritti economici (art.13.3 in cui si afferma la libertà di educazione religiosa)169. Se l'articolo 18 della Dichiarazione Universale proclama la libertà di pensiero e di religione, incluse le libertà di cambiare credo e di manifestare liberamente le proprie credenze in privato, in comunità e in pubblico, la corrispondente disposizione del Patto sui diritti civili e politici si arricchisce di ulteriori paragrafi che vietano qualsiasi atto di imposizione, da parte di una persona sulle altre, di una religione o un credo; essi delimitano il campo di azione di questa libertà, permettendo restrizioni qualora fosse necessario alla tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine morale e sociale e nel rispetto delle libertà altrui; e infine accennano alla libertà dei genitori nell'educazione religiosa dei propri figli, dove lo Stato non deve interferire e subentrare.
Tuttavia l’articolo 18 del Patto non riprende totalmente le direttive della Dichiarazione
167
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”
168
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea Generale ONU il 16 dicembre 1966, art.18: “1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e
nell’insegnamento. 2) Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menoma re la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4) Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.”
169
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, art. 13.3: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.”
69 Universale, in quanto non fa alcun cenno al diritto di cambiare il proprio credo o la propria religione.
A livello regionale la tutela della libertà di religione è prevista dall’art. 9 della CEDU, dall’art.12 della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, dall’art. 8 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.
L’articolo 9 della CEDU stabilisce quanto segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”
Dunque il paragrafo 1 dell’articolo 9 riprende in maniera quasi identica la formulazione dell’articolo 18 della Dichiarazione Universale, compresa la parte che afferma la possibilità di cambiare il proprio credo.
Questo articolo, come tutte le previsioni menzionate, stabilisce una tutela assoluta della libertà di credo e di religione, come fenomeno legato alla dimensione interiore degli individui (foro interno), tanto che viene accostata alla libertà di pensiero e di coscienza. E come la libertà di pensiero, anche la libertà di religione risulta essere, da questo punto di vista, una libertà assoluta, assumendo un carattere negativo nel rapporto con lo Stato, che ha l’obbligo di non ingerenza, poiché è diritto di ogni individuo quello di non subire costrizioni da parte dello Stato in merito al proprio pensiero e alle proprie credenze.170 Ed essendo citata per prima, la libertà di pensiero garantisce la tutela anche degli atei, dei nonconformisti e di tutti coloro che sostengono idee diverse dalle svariate credenze
170
Cfr. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, par.2, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, vol. 2, 2007, pp. 64-87
70 religiose.171
Oltre a ciò, si garantisce la possibilità di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia privatamente e individualmente che in comunità, entrando così nella sfera di esercizio del diritto, riconosciuta come foro esterno. Dunque, lo Stato non deve imporre alcuna religione, né vietarle, poiché questo articolo tutela la libertà per chiunque di professare la propria religione.172
Il paragrafo 2 dell’articolo 9 menziona le possibili restrizioni attuabili nei confronti delle sole manifestazioni della libertà di religione173; queste possono aversi nei casi previsti dalla legge, in cui sia necessario in una società democratica per garantire l’ordine sociale, la tutela della morale e della salute pubblica. Pertanto, tale paragrafo è conforme al paragrafo 2 art.10 in merito alle restrizioni previste alla libertà di espressione, in quanto le condizioni previste per attuare deroghe e limitazioni sono le medesime.
In conclusione, in un confronto tra gli strumenti sui diritti umani citati, il Patto risulta essere un passo indietro rispetto a essi poiché, malgrado sembra riprendere con l’articolo 18 tutte le affermazioni presenti negli articoli 18 della Dichiarazione del 1948 e 9 della CEDU, non assume alcuna posizione in merito alla garanzia di poter cambiare il proprio credo o religione. Ad ogni modo, non risulta di interesse sviluppare e approfondire questo tema, ai fini di questa tesi.
14. Problematiche: tutela della libertà religiosa nel rispetto del multiculturalismo,