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CAPITOLO 5 OIC 15 – CREDIT

5.1. I crediti nell’OIC

5.2.3. Cancellazione dei credit

La novità di maggior rilievo dell‟OIC 15 riguarda la sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti, che avviene in base ad un criterio legato al trasferimento dei rischi, molto diverso dalla versione precedente del documento.

Prima della recente revisione l‟OIC 15 distingueva due ipotesi di cancellazione dei crediti:

- Cancellazione obbligatoria: per tutti i crediti ceduti in modo definitivo (pro soluto), senza alcuna possibilità di regresso e per i quali il rischio d‟insolvenza era trasferito al cessionario. In caso di clausole che prevedessero il frazionamento del rischio d‟insolvenza tra il cedente e il cessionario con conseguenti incrementi/decrementi dell‟importo ricevuto in cambio della cessione, il credito doveva ugualmente essere cancellato con indicazione nei conti d‟ordine dell‟ammontare degli eventuali rischi fornendo ove necessario ulteriori informazioni in nota integrativa;

- Cancellazione facoltativa: nel caso di una cessione con clausola pro soluto con possibilità di regresso da parte del cessionario, oppure nel caso di crediti ceduti con azioni di regresso (pro solvendo), il principio contabile prevedeva una duplice possibilità di trattamento contabile a scelta dell‟impresa:

1. Cancellare il credito dallo stato patrimoniale con contropartita l‟ammontare dell‟anticipazione ricevuta: in questo caso doveva però essere evidenziato nei conti d‟ordine l‟ammontare del rischio di regresso, fornendo ulteriori informazioni nella nota integrativa e iscrivendo l‟eventuale fondo rischi nel passivo di stato patrimoniale;

2. Mantenere iscritti i crediti ceduti con rischio di regresso, rilevando l‟ammontare dell‟anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) con

132 contropartita nel passivo il debito verso il cessionario per lo stesso ammontare e mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l‟importo nominale dei crediti ceduti.234

Il nuovo documento non contempla alcuna ipotesi di cancellazione facoltativa: il credito viene cancellato solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito ceduto.

Le ipotesi previste dal nuovo OIC 15 sono:

1. Cancellazione obbligatoria del credito in caso di:

 estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito;  trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari

derivanti dal credito, con contestuale trasferimento sostanziale di tutti i rischi relativi al credito stesso;

2. Mantenimento in bilancio del credito.

Per stabilire se un credito debba essere cancellato dal bilancio o meno l‟OIC ritiene che bisogna verificare se esiste il diritto a ricevere flussi finanziari e nel caso di trasferimento di tale diritto se si è esposti ai rischi inerenti al credito stesso.

È necessario quindi tenere conto di tutte la clausole contrattuali, come eventuali obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi (ad esempio il mancato incasso dopo una certa data), commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento da parte del debitore.

Questo approccio mira a prevenire comportamenti elusivi attraverso i quali aggirare l‟obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non sono trasferiti in sostanza tutti i rischi.

Il principio contabile permette una più efficace rappresentazione del rischio, infatti il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una immediata visione dei crediti verso i quali si continua a rimanere esposti235.

234

P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, Nuovo OIC 15: la cancellazione dei crediti, in Il fisco, 5/2015, pp. 407 e ss.

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Infatti nel caso in cui l‟operazione di cessione non comporti il trasferimento completo dei rischi, potrebbe essere necessario iscrivere un apposito accantonamento o darne evidenza nei conti d‟ordine qualora le condizioni per iscrivere il fondo non ricorrano.

133 La versione precedente dell‟OIC 15, si limitava a disciplinare la fattispecie delle cessioni, mentre il nuovo principio fissa in termini generali le condizioni che devono essere soddisfatte per poter cancellare i crediti dal bilancio.

Gli elementi cardine per stabilire se un credito debba essere o meno cancellato dal bilancio sono “l‟esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l‟esposizione ai rischi inerenti il credito stesso”: quando il credito si estingue o viene ceduto insieme ai rischi in esso incorporati, deve essere cancellato dal bilancio. Nel caso opposto, in cui il trasferimento del credito non corrisponde al trasferimento dei rischi, il credito deve invece rimanere iscritto in bilancio. Parte della dottrina sostiene che “l‟obbligo di mantenere in bilancio il credito ceduto senza la contestuale cessione dei rischi fornisce una visione immediata del valore dell‟attivo esposto al rischio di controparte ed agli altri rischi relativi al credito e consente di individuare in modo diretto la natura del credito ceduto verso il quale l‟esposizione non è stata eliminata”.236

L‟OIC 15 prevede tra gli eventi che generano la cancellazione del credito dal bilancio l‟estinzione o la cessione dello stesso.

L‟istituto della cessione del credito è disciplinato dal Capo V (articoli 1260 e seguenti) del Codice civile, esso consiste in un contratto in base al quale il creditore originario (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito nei confronti del debitore ceduto.

La cessione del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore, a condizione però che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.237

Affinché la cessione sia efficace nei confronti del debitore è necessario che ci sia l‟accettazione da parte dello stesso o che gli sia notificato l‟avvenuto trasferimento del credito da parte dei suoi contraenti.

Qualora il debitore ceduto provveda al pagamento nei confronti del cedente dopo l‟avvenuta notificazione o in seguito alla sua accettazione, non può considerarsi liberato e

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P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, Nuovo OIC 15: la cancellazione dei crediti, in Il fisco, 5/2015, pp. 407 e ss.

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134 il cessionario sarà legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.238

Le cessioni di credito quindi generano la cancellazione dello stesso dal bilancio, purché si accompagnino al trasferimento dei rischi.

Per agevolare l‟applicazione concreta del nuovo documento nell‟appendice C del principio contabile in esame, viene riportato un elenco, non esaustivo, delle principali operazioni di smobilizzo dei crediti che ne comportano la cancellazione dal bilancio (per esempio forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito, ecc.).

La cancellazione, data dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore di rilevazione del credito al momento dell‟operazione, deve essere contabilizzata come perdita da cessione da nella voce B.14 del conto economico.

I criteri dettati dal documento OIC 15 per la cancellazione dei crediti, sono rilevanti ai fini fiscali poiché vengono utilizzati per stabilire le situazioni che consentono la deduzione delle perdite, a norma dell‟articolo 101 del TUIR.

È opportuno precisare che la deducibilità delle perdite su crediti cancellati è invocabile solo in caso di cessione con trasferimento di tutti i rischi connessi.

Alla luce delle recenti modifiche legislative239, ai fini della determinazione del reddito d‟impresa, gli elementi certi e precisi rilevanti per la deduzione della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti se il credito è cancellato dal bilancio in base ai nuovi principi contabili.

La perdita eventualmente rilevata in seguito alla cessione di un credito con il contestuale trasferimento dei rischi, può quindi essere dedotta automaticamente in sede di redazione di dichiarazione dei redditi.

Rispetto alla precedente versione dell‟OIC 15, che consentiva in ogni caso la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un‟operazione di cessione, il nuovo principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito ceduto.

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Codice civile, articolo 1264.

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135 Il modello basato sul trasferimento dei rischi è in linea con quanto disposto dai principi contabili internazionali.

Nel caso in cui il trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda al trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio ed è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dal principio contabile in esame.

L‟appendice C dell‟OIC 15 elenca alcune operazioni che comportano il mantenimento del credito in bilancio: mandato all‟incasso, cambiali girate all‟incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto (in caso di mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi connessi al credito), ecc.

Questa tipologia di cessione è rappresentata come un‟operazione di finanziamento, quindi in contropartita dell‟anticipazione ricevuta, si iscrive un debito di natura finanziaria. La differenza tra il valore di iscrizione del credito e l‟anticipazione ricevuta è classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari che maturano in base all‟interesse effettivo.240 Questa classificazione viene utilizzata in assenza di elementi che consentano di identificare chiaramente la natura dei costi connessi all‟operazione (per esempio possono essere interessi e commissioni da corrispondere al cessionario).

L‟approccio seguito dal documento OIC 15 è sostanzialmente coerente con l‟impostazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed ha il pregio di “fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito”.241 Nel trattare questo tema l‟OIC aveva tre possibilità:

a. Lasciare invariata l‟impostazione seguita nel precedente OIC 15 (consentire la cancellazione facoltativa del credito);

b. Optare per la cancellazione o per il mantenimento del credito;

c. Individuare dei criteri che orientassero il redattore del bilancio nella scelta dell‟uno o dell‟altro a seconda delle caratteristiche dell‟operazione posta in essere dalla società (quindi per operazioni che rispondono alla logica di vera e

240

M. IORI, M. ZAMPICCOLI, Il punto sulle perdite su crediti, in Contabilità e bilancio, 2/2014, pp. 21 e ss.

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136 propria dismissione permettere la cancellazione del credito, per le operazioni svolte in ottica puramente finanziaria, disporre il mantenimento).

L‟OIC ha scelto al seconda possibilità, quella di imporre un modello unico senza lasciare libertà di scelta tra trattamenti alternativi e in particolare ha scelto un modello coerente con quello applicato da chi adotta i principi contabili internazionali.

Nell‟appendice B del documento in esame si chiarisce che la scelta è stata dettata dalla volontà di eliminare operazioni contabili che potrebbero minare la comparabilità dei bilanci e allo stesso tempo avvicinare le regole contabili nazionali agli IAS/IFRS.

A supporto del modello prescelto si afferma che il mantenimento del credito in bilancio in caso di cessioni senza il trasferimento dei rischi connessi, sia il modo migliore per informare il lettore del bilancio sul valore dell‟attivo esposto al rischio, in quanto ne fornisce una rappresentazione più immediata rispetto a quella che otterrebbe con l‟informativa contenuta nella nota integrativa e nei conti d‟ordine.242

La nuova disciplina si avvicina agli standard internazionali, con alcune differenze dovute alla volontà dell‟Organismo Italiano di Contabilità di rendere quanto più possibile agevole l‟adozione delle nuove regole:

- L‟OIC 15 fa riferimento al trasferimento dei rischi e non dei benefici, diversamente da quanto previsto dai principi internazionali. Si è voluto così evitare le complicazioni che potevano emergere nelle casi in cui il trasferimento dei rischi non avesse comportato il trasferimento di tutti i benefici connessi alla posizione creditoria o viceversa. Coerentemente con i principi contabili internazionali si fa riferimento a tutti i rischi del credito, non limitandosi al rischio di mancato incasso ma considerando anche il rischio di liquidità, il rischio di valuta per i crediti denominati in divisa estera e il rischio di interesse. Questo permette di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, che privilegia l‟esposizione della società ai rischi inerenti il credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione.

- L‟altra grande differenza rispetto agli IAS/IFRS è la mancata introduzione di un regime contabile specifico per le cessioni che comportano il trasferimento parziale

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137 dei rischi. In queste circostanze gli IAS/IFRS impongono di considerare l‟ulteriore elemento del trasferimento del controllo sul credito ceduto al cessionario, con conseguente previsione dell‟ipotesi di cancellazione parziale dal bilancio secondo il modello del continuing involvement. Un simile modello avrebbe comportato parecchia difficoltà di applicazione, per questo si è optato per un regime più semplice nel quale si sceglie se cancellare del tutto oppure mantenere il credito in bilancio nella sua interezza.243